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L'Assemblea ai tempi del coprifuoco

È possibile rientrare da un'Assemblea condominiale dopo le ore 22?
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 

Leggiamo dal sito del Governo che «il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha disposto l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona gialla alle regioni Abruzzo, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento;
  • per la zona arancione alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta;
  • per la zona rossa alla regione Sardegna.»

Viene poi specificato che le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, delle quali si può apprendere consultando gli appositi siti istituzionali di volta in volta interessati.

Sempre sul sito del Governo è possibile consultare le FAQs dedicate alle attività consentite, sconsigliate o vietate a seconda della zona in cui ci si trova (gialla, arancione o rossa) e sempre fatte salve le disposizioni maggiormente restrittive eventualmente adottate da Regioni e Province autonome.

Ebbene, per tutte e tre le zone, alla voce "Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni", viene riportato quanto segue:

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

«Sì.

È fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza

Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale

Ancora una volta, gli operatori del settore condominiale sono lasciati alla propria discrezionalità, alla contingenza, all'arbitrio dell'autorità pubblica chiamata a giudicare delle loro scelte.

Infatti, espressioni come «fortemente consigliato» oppure «laddove ciò non sia possibile», non avendo alcuna base giuridica solida né tantomeno un significato semantico univoco, lasciano ampio spazio e margine alla discrezionalità individuale e, pertanto, vanificano di fatto l'intento della norma (il D.l. 52/2021) che vuole limitare al massimo la diffusione del contagio da SARS - COVID 2 e, al contempo, riavviare il motore economico e sociale del Paese prima che vada definitivamente in panne.

Come noto, dato il famoso detto popolare, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma ci sembra che le disposizioni legislative e di carattere secondario che da un anno a questa parte si succedono sotto gli occhi increduli degli italiani vadano proprio in questo senso.

Comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio agli assenti. Entro quanto tempo va inviato? Le modalità di comunicazione.

Ma tant'è.

Cerchiamo oggi di capire come possono organizzarsi gli Amministratori ed i condòmini per riunirsi in Assemblea, come previsto per legge, senza tuttavia incorrere in sanzioni per la violazione delle disposizioni di contenimento oppure del c.d. coprifuoco - cioè dell'obbligo di fare ritorno alla propria abitazione entro le ore 22 e di non abbandonarla fino alle ore 5 del giorno successivo.

Assemblea in presenza: sì o no?

Dalla lapidaria frase sopra riportata che leggiamo nelle FAQs governative dedicate alle tre zone dobbiamo dedurre in seguenti principi, per amor di coerenza:

  1. la regola e la preferenza debbono andare all'Assemblea in videoconferenza;
  2. qualora non sia possibile tenere l'Assemblea in videoconferenza, è possibile tenere l'Assemblea in presenza;
  3. l'Assemblea in presenza deve rispettare tutte le disposizioni in materia di distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Rammentiamo al lettore che con il medesimo decreto sopra citato lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 luglio 2021.

Sentiamo di avere l'obbligo, per onestà intellettuale, di sollevare i seguenti dubbi: nell'ottobre scorso abbiamo assistito alla modifica dell'art. 66 disp. att. c.c.

La suddetta modifica, così come redatta dal medesimo Legislatore che oggi risponde come sopra, ha fatto sì che sia affidato all'Amministratore il compito di valutare e decidere se indire l'Assemblea in videoconferenza, ferma restando la necessità di aver acquisito il consenso della maggioranza dei condòmini.

Quindi, la locuzione «non è possibile» (cioè laddove non sia possibile tenere l'Assemblea in videoconferenza) deve intendersi equivalente alla situazione in cui la maggioranza di cui all'art. 66, ultimo comma, disp. att. c.c. (cioè, il consenso a tenere l'Assemblea in videoconferenza) non venga raggiunta oppure è ravvisabile anche in altre situazioni?

Perché, lo ribadiamo, per come è formulata la norma, i condòmini non devono dare una giustificazione sul perché votano pro o contro la videoconferenza e, pertanto, se la maggioranza decide che si fa, si fa, punto e basta.

Altra nota dolente è poi data dall'infelice formulazione della norma - o meglio, dalla incompleta formulazione - perché non comprendiamo se l'Amministratore debba raccogliere il consenso prima di ogni Assemblea che egli intenda o ravvisi opportuno tenere in videoconferenza oppure se il consenso si acquisisce una volta per tutte.

Ragioni di prudenza ci inducono a sostenere che il consenso vada raccolto ogni volta, ma allora non si comprende di quale semplificazione, accelerazione e smaltimento andiamo parlando.

Tornando alla 'impossibilità' di tenere l'Assemblea in videoconferenza, qualora si dovesse ammettere che essa non coincide solo con il mancato voto favorevole della maggioranza dei condòmini, ma anche con situazioni dove alcuni condòmini non possono materialmente partecipare alla videoconferenza, per mancanza del dispositivo necessario o per insufficiente dimestichezza nel suo utilizzo, allora si riaprono scenari che però, con l'attuale formulazione della norma, cozzano e non poco.

Molte associazioni professionali rappresentative degli Amministratori, sapendo bene quale sia l'età media del condòmino tipo, avevano suggerito al Governo che dispose la modifica dell'art. 66 disp. att. c.c., di prevedere un tertium genus, cioè un'Assemblea in modalità mista, dove coloro che erano impossibilitati a partecipare in videoconferenza, avrebbero potuto continuare a prendere parte in presenza (presso lo studio dell'Amministratore, presso altro locale all'uopo preso in affitto, purchè nel rispetto delle prescrizioni anti - Covid).

Portiere, vaccino anti Covid, privacy e poteri dell'amministratore

Il Governo non ha ritenuto di accogliere tali istanze, né lo ha fatto il Parlamento in sede di conversione del D.L. 104/2020 che ha modificato l'art. 66 disp. att. c.c., pertanto, per come è formulata oggi, la norma non solo non lascia spazio ad ipotesi di Assemblea 'mista', ma ad avviso di chi scrive ed argomentando in base alla lettera della norma, non sarebbe possibile impugnare l'Assemblea in videoconferenza sostenendo che non si era in grado di partecipare per mancanza di mezzi ed expertise, laddove la medesima Assemblea sia stata programmata e convocata secondo i crismi dettati dalla legge - ovvero, previa acquisizione del consenso della maggioranza dei condòmini e inserimento, nella convocazione, del link alla piattaforma di svolgimento dell'Assemblea.

In conclusione, l'Assemblea in videoconferenza è sempre 'possibile', a meno che la maggioranza dei condòmini neghi il consenso ad eseguirla.

Ciò detto, rammentiamo che, in caso di Assemblee in presenza, spetta all'Amministratore la scelta di un luogo adatto allo svolgimento nel rispetto delle misure di sicurezza, quindi un luogo che permetta uno spazio tra i 5 ed i 7 metri quadrati a partecipante (come previsto dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020), con sanificazione eseguita prima dell'ingresso dei partecipanti, con dispositivi di protezione individuale in uso (mascherine, gel sanificante, etc.) e con informazione/formazione dei partecipanti sulle regole da tenere.

Dal momento in cui si nomina il Presidente, invece, aprendosi formalmente l'Assemblea - anche qualora poi costui dovesse constatare l'assenza di quorum costitutivi e dichiararla chiusa - la responsabilità di quanto accade in essa è in capo allo stesso.

Assemblea di condominio e coprifuoco. Dubbi sul rientro dopo le 22

Leggiamo sempre nelle FAQs governative che, laddove ci si rechi a casa di parenti o amici, il rientro a casa deve sempre avvenire entro le ore 22.00.

Leggiamo anche - ciò che dovrebbe allarmare e indignare, forse, i più attenti penalisti, data la lesione del principio di legalità - che stabilire se il motivo per cui ci si sposta, nella forchetta oraria coperta da coprifuoco, sia o meno un «motivo di necessità» spetta all'autorità competente, cioè il Prefetto del luogo in cui il comportamento viene tenuto.

Ciò significa che chi si sposta ritenendo di avere una 'necessità' lo fa a suo rischio e pericolo.

Da quanto sopra, non siamo in grado di affermare con ragionevole certezza che si possa qualificare come legittimo il rientro alla propria abitazione dopo le ore 22 giustificato dalla partecipazione ad un'Assemblea condominiale, a meno che l'autorità che accerta l'infrazione non adotti un'interpretazione indulgente e ritenga che, data la formulazione incerta della norma e quella ancora più incerta della FAQ governativa, si possa lasciar correre.

Per quanto riguarda l'Amministratore, egli potrebbe invocare le comprovate esigenze lavorative? Le FAQs, in merito, affermano che «"Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l'autodichiarazione di cui alla FAQ specifica o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.

In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.»

Quindi, l'Amministratore se la potrebbe cavare producendo il verbale assembleare, dato che qui ciò che conta è la veridicità di quanto si afferma e sempre salva la valutazione dell'autorità preposta, mentre i motivi di necessità che può invocare il condòmino per rientrare dopo le 22 lasciano molto più spazio a dubbi.

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