Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Boccone amaro. Strappare ed ingoiare la pagina del verbale di assemblea costituisce violenza privata

L'aver causato la sospensione dell'assemblea condominiale per aver strappato ed ingoiato il verbale di assemblea, costituisce reato di violenza privata.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il condomino aveva minacciato i partecipanti all'assemblea, spintonato ed aveva strappato la pagina del verbale che, pertanto, dopo la ripresa dei lavori che erano stati sospesi, dovette essere nuovamente redatto.

La vicenda. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, confermava l'affermazione di responsabilità nei confronti di Tizio per il reato di violenza privata, in esso ritenuto assorbito il reato di minaccia, per avere costretto i condomini a sospendere i lavori dell'assemblea condominiale ed a chiamare la polizia, minacciando l'Avv. Caio, delegato di altro condomino, e Sempronio, e strappando una pagina del verbale dell'assemblea, che ingoiava, rendendola inservibile.

I motivi del ricorso. Avverso tale pronuncia, il difensore di Tizio eccepiva che la violenza o la minaccia attribuite all'imputato (610 c.p.) non avrebbero esercitato alcuna influenza limitativa o ostativa della libertà dei condomini, in quanto l'assemblea aveva già approvato i lavori che l'imputato non voleva; la sua condotta era una mera ritorsione alla deliberazione non gradita.

Inoltre, la Corte non avrebbe considerato che Caio e Sempronio, dopo la condotta aggressiva dell'imputato, reagirono afferrandolo per il braccio, e cagionandogli lesioni personali refertate; sicché non era configurabile un non facere, un omettere o un tollerare.

Il ragionamento della Cassazione. Con le censure proposte il ricorrente non lamentava una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del significato della condotta dell'imputato.

Difatti, la deduzione del ricorrente, secondo cui il reato di violenza privata non sarebbe stato integrato, perché l'assemblea condominiale aveva già approvato i lavori che l'imputato non condivideva, era manifestamente infondata, in quanto Tizio aveva minacciato i partecipanti all'assemblea, spintonato il condomino Caio facendolo cadere a terra, ed aveva strappato la pagina del verbale che, pertanto, dopo la ripresa dei lavori che erano stati sospesi, dovette essere nuovamente redatto.

Litigiosità condominiale: aspetti comparati

Tali condotte, certamente integranti minaccia e violenza, hanno costretto i partecipanti dell'assemblea condominiale a tollerare quantomeno la sospensione dei lavori, ed a chiamare la polizia e poi redigere nuovamente il verbale strappato da Tizio; a nulla rilevava che la delibera fosse stata già approvata (nel senso che si era già formata la volontà assembleare), in quanto la costrizione concerneva:

  • il pati (la sospensione dell'assemblea condominiale);
  • il tacere (la richiesta dell'intervento della polizia e la nuova redazione del verbale strappato ed ingoiato dall'imputato).

Né la condotta minacciosa e violenta e l'effetto costrittivo erano suscettibili di essere obliterati, ai fini dell'integrazione della tipicità del reato di cui all'art. 610 cod. pen., dall'asserita reazione di Caio e Sempronio, che avrebbero provocato lesioni personali all'imputato, trattandosi di comportamento che, a prescindere dalle valutazioni eventualmente rilevanti ai sensi dell'alt. 52 cod. pen., era successiva alla condotta dell'imputato, e non ne elideva la tipicità.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il ricorso è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la condotta di Tizio al reato di violenza privata.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

VIOLENZA PRIVATA DEL CONDOMINO NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

RIFERIMENTI NORMATIVI

610 C.P.

PROBLEMA

Il condomino era stato condannato per il reato di violenza privata per avere costretto gli altri condomini a sospendere i lavori dell'assemblea condominiale in quanto aveva strappato e ingoiato una pagina del verbale dell'assemblea.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, la deduzione del ricorrente, secondo cui il reato di violenza privata non sarebbe stato integrato, perché l'assemblea condominiale aveva già approvato i lavori che l'imputato non condivideva, era manifestamente infondata, in quanto l'aver minacciato i partecipanti all'assemblea, spintonato altri condomini e strappato la pagina del verbale che, integravano certamente minaccia e violenza.

LA MASSIMA

L'aver causato la sospensione dell'assemblea condominiale per aver strappato ed ingoiato il verbale di assemblea, costituisce reato di violenza privata. Cass. pen., sez. V., 30 luglio 2019, n. 34800

Valore legale contenuto verbale assemblea condominiale

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. V. 30 luglio 2019 n. 34800
  1. in evidenza

Dello stesso argomento