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Il singolo condomino non può esercitare il dissenso rispetto alle liti contro le delibere assembleari

La difesa in giudizio delle delibere impugnate spetta direttamente all'amministratore del condominio.
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il caso. I proprietari di unità immobiliari in condominio impugnavano alcune delibere adottate dall'assemblea del condominio, nella parte in cui addebitavano spese legali relative ad una causa intentata da un altro condomino contro il Condominio, nonostante il loro dissenso dalla lite espresso ai sensi dell'art. 1132 del codice civile.

Tale articolo, infatti, dispone che «qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza»

Il Tribunale di Roma, sentenza n. 12803 del 18 giugno 2019, ha respinto il motivo di ricorso.

Giudizio di impugnazione delle delibere. Il giudice romano rileva che l'azione proposta dall'altro condomino è un'impugnazione di delibera assembleare, per la quale all'amministratore compete il potere di costituirsi in giudizio senza necessità di autorizzazione dell'assemblea.

La legittimazione passiva dell'amministratore. Si tratta di un principio confermato anche dalla giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione: «in tema di condominio negli edifici - spiegano gli Ermellini - l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso».

Quali sono le modalità per esprimere il dissenso alle liti condominiali

I condomino dissenzienti. Recentemente, la stessa Corte di Cassazione, nel confermare in pieno tale principio, ha altresì osservato che, in dette ipotesi, al singolo condomino che, eventualmente, dissenta dalla costituzione in giudizio, non è consentito «separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell'art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all'assemblea avverso i provvedimento dell'amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell'assemblea stessa» (Cassazione civile 20 marzo 2017, n. 7095).

Il diritto di dissenso dalle liti. In altri termini, presupposto per l'esercizio del diritto di dissenso alla lite da parte del singolo condominio (ex art. 1132 del codice civile) è la sussistenza di una delibera dell'assemblea di promuovere la lite o resistere in giudizio.

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