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Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'Amministratore

Art. 1133 del Codice Civile.
 

Art. 1133 c.c.

I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.

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