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Art. 1132 c.c. - Dissenzo dei condomini rispetto alle liti

Art. 1132 del Codice Civile.
 

Art. 1132 c.c.

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

L'assemblea, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 4, c.c. (ossia la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio), può deliberare di promuovere una lite, oppure di resistere in giudizio nei confronti di una citazione proposta contro il condominio, opponendosi alla domanda; tale decisione potrebbe tuttavia risultare dannosa per il condominio e i condomini, perché la pretesa del condominio è infondata o perché, al contrario, ogni difesa è insostenibile.

Ebbene, al condomino che ritenga probabile un esito sfavorevole della vertenza l'art. 1132 c.c. riconosce la possibilità di estraniarsi dalla lite, sottraendosi alle conseguenze di una soccombenza.

In particolare, Il condomino dissenziente deve dare comunicazione del suo proposito entro trenta giorni dal giorno in cui ha avuto notizia della deliberazione; peraltro, non sono previste né richieste forme particolari per la manifestazione del dissenso: sarà comunque necessario che esso sia fatto conoscere per iscritto ("notificato", recita la norma) all'amministratore o a qualunque altra persona abbia la rappresentanza del condominio, o, in mancanza, a tutti i condomini, e con modalità che consentano di determinare con certezza e precisione il momento dell'adempimento (Cass. civ., 15 gennaio 1978, n. 2967: nella specie si è ritenuta valida la dichiarazione di dissenso comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

Inoltre, il suddetto termine decorre dal giorno in cui il dissenziente ha avuto notizia della decisione di intentare la lite o di resistere ad essa, a prescindere dalla circostanza che la stessa gli sia stata o meno comunicata.

Il dissenso alla lite promossa dall'amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni

Nell'eventualità in cui si tratti di controversie che rientrano tra le attribuzioni dell'amministratore - e che quindi possono essere promosse anche in assenza di una specifica delibera dell'assemblea condominiale -, il condomino può comunque esprimere il proprio dissenso?

A questo riguardo, si rileva che:

  • nel caso in cui sia l'amministratore a sottoporre la questione all'assemblea, il singolo condomino potrà sicuramente separare la propria responsabilità da quella della maggioranza del condominio che abbia deliberato di promuovere o di resistere in un tale tipo di controversia;
  • rispetto alle liti, invece, promosse o sostenute dall'amministratore in base alle sue specifiche attribuzioni, tutti i condomini dovranno considerarsi inevitabilmente legati al comportamento dello stesso, senz'altra possibilità che agire eventualmente per i danni subiti in seguito al comportamento avventato o negligente dell'amministratore medesimo (Bucci, Malpica, Nicoletti, Redivo [a cura di], Codice del condominio, Roma, 1992, 631).

Per la verità, non si manca di osservare che al singolo condomino dovrebbe essere consentito di separare la propria responsabilità anche nei riguardi dell'amministratore che agisca nell'ambito delle proprie specifiche competenze e poteri.

Contro il provvedimento dell'amministratore, il condomino dissenziente può infatti esercitare la facoltà di cui all'art. 1133 c.c.: si ricorda che tale norma, nel sancire l'obbligatorietà per i condomini dei provvedimenti adottati dall'amministratore nell'ambito dei propri poteri, prevede poi che «Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137» (disposizione, quest'ultima, su cui ci soffermeremo fra breve).

Pertanto, nell'ipotesi in cui la collettività condominiale decida comunque di perseguire, d'accordo con l'amministratore, nell'esercizio dell'azione o nell'opposizione alla pretesa del terzo, nei riguardi di tale delibera, il condomino potrà appunto legittimamente esercitare il potere che l'art. 1132 c.c. gli attribuisce (Branca, Comunione. Condominio negli edifici, sub art. 1132, in Scialoja, Branca [a cura di], Commentario del codice civile, Bologna, 1992, 611).

Le conseguenze del dissenso

Il comma 2 dell'art. 1132 c.c. riconosce poi al condomino dissenziente il diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto eventualmente pagare alla parte vittoriosa.

Ma a quali somme si riferisce precisamente tale diritto?

La risposta è duplice:

  • sicuramente il diritto di rivalsa riguarda le spese e i danni che si sarebbero potuti evitare se non si fosse proposta l'azione o resistito ad essa, e che dovrebbero gravare soltanto sugli altri condomini;
  • controverso è, invece, se il condomino dissenziente debba anticipare all'amministratore, congiuntamente agli altri condomini, le spese per la gestione della lite dalla quale si è dissociato. A tal proposito si chiarisce che l'esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, trova il suo fondamento giuridico nella norma di cui all'art. 1132, comma 1, c.c., sul duplice presupposto che la lite riguardi le parti comuni dell'edificio e che la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall'assemblea. Detto esonero non riguarda, pertanto, i processi penali (Cass. civ., 10 gennaio 1997, n. 5163).

In relazione agli effetti del dissenso, la Corte di Cassazione ha infine affermato che al condomino dissenziente rispetto all'instaurazione di una controversia non si può disconoscere il diritto di partecipare alle successive assemblee (e delibere) concernenti il prosieguo della lite medesima, e di concorrere, quindi, al pari degli altri, pur continuando a sostenere il proprio contrario convincimento, alla formazione della volontà comune sullo specifico argomento dell'abbandono della lite (Cass. civ., 5 dicembre 2001, n. 15360).

Infine, «in caso di esito favorevole della lite, il condomino dissenziente che abbia tratto vantaggio dalla pronuncia è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente»: così chiude la norma in questione (art. 1132, comma 3, c.c.).

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