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seixuno

Dissenziente - spese legali Avv. del Condominio ?

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Sono stato dissenziente ad un causa promossa dal mio condominio verso un confinante , all'assemblea straordinaria l'Avv. del Condominio ha riferito che la controparte ha eccepito validi argomenti, pertanto ha avviato una trattativa che prevederebbe la cancellazione dal ruolo della causa per abbandono subordinata ad un accordo con la controparte.

 

Detto questo l'Amministratore all'epoca della delibera dell'inizio della causa chiese subito a tutti i condomini di versare 150 euro di fondo spese x l'Avv. del Condominio, che io non ho versato, ora immagino che il predetto Avv. presenterà la parcella finale e quindi vi chiedo:

 

Atteso il particolare tipo di esito della causa che non andrà a sentenza, sono tenuto a versare i 150 euro di fondo spese e la successiva quota di parcella finale ? ( mi è sembrato di capire che il dissenso vale solo per le spese di condanna in caso di soccombenza e non per quelle di resistere in giudizio, anche se nel mio caso è stata una causa attiva )

Ho letto ..... ma il mio caso è un po' diverso:

 

- La causa non andrà a sentenza ma va verso una cancellazione ( per abbandono ) pertanto non si può parlare di causa vinta o persa ai fini della normativa del dissenziente.

- Non ci sarà alcuna sentenza che statuirà sulle spese legali.

L'art. 1132 c.c. opera limitatamente all'esonero del dissenziente dalla rifusione delle spese di giudizio della parte avversa (nell'ipotesi di soccombenza del Condominio); rimane pertanto immutato l'obbligo di partecipare alle spese sostenute dal Condominio per la propria difesa.

Ella quindi avrebbe dovuto, già a suo tempo, versare i 150,00 Euro necessari per la difesa del Condominio.

Ora sarà tenuto a saldare quanto necessario per il pagamento del legale.

Saluti.

Allora se ho capito bene:

 

- dissenziente o non dissenziente,

- esito della causa positivo o negativo, transazione favorevole o sfavorevole, cancellazione della causa,

 

gli onorari dell'Avv del condominio sono dovuti pro quota indistintamente da ciascun condomino ?

Lascia stare sull'art. 1132 sono il Presidente del Comitato per una corretta applicazione dei suoi dettami che sono tra l'altro semplici e trasparenti.

 

Tu non devi pagare nulla relativamente alle spese legali tue e/o della controparte tanto più che non si è arrivati neanche a sentenza.

L'unico caso per il quale dovevi pagare le spese legali del condominio era se si andava a sentenza il Condominio vinceva la causa e le spese erano compemsate tra le parti....ma non è il tuo caso.

E tutto ciò si evince chiaramente dall'articolo stesso che se venisse sempre letto con attenzione toglierebbe tutte le cattive interpretazioni che se ne fanno.

 

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

 

L'ultima parte infatti riporta che se il Condominio vince, il condomino dissenziente è tenuto a concorrere nelle spese legali che non sono state ribaltate sulla parte avversa.

Se viene specificata questa casistica è ovvio che tutte le altre casistiche non contemplano pagamento di spese legali.

Mi sembra naturale

Lascia stare sull'art. 1132 sono il Presidente del Comitato per una corretta applicazione dei suoi dettami che sono tra l'altro semplici e trasparenti.

 

Tu non devi pagare nulla relativamente alle spese legali tue e/o della controparte tanto più che non si è arrivati neanche a sentenza.

 

Se lo dice Lei, allora cambia tutto..... 😎

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La sentenza che Ella ha riportato non c'entra nulla con il caso in questione.

Sono d'accordo anche io che le spese propedeutiche all'instaurarsi della causa siano dovute da tutti i condomini se deliberate in assemblea con le giuste maggioranze.

Una perizia tecnica, un parere legale che viene sottosposto all'assemblea per decidere se instaurare o meno la causa sono spese dovute da tutti indipendtemente se un condomino è dissenziente o meno.

Sono d'accordo ma la domanda posta è un'altra.

"La lettera dell’art.1132 c.c. – che è norma derogatoria al regime “ordinario” – è infatti chiara nel subordinare gli effetti della estraniazione del condomino dalla lite, al fatto che vi sia stata soccombenza e quindi che la lite abbia avuto esito sfavorevole per il condominio e quindi alla definizione giudiziale negativa per il condominio"

 

La ratio legis è che il dissenziente sia esonerato solo dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, mentre ha l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.

Ciò vale quale deroga (al principio generalista di riparto delle spese) ed in presenza di sentenza; ne consegue che, in assenza della medesima, troverà applicazione il consueto ed ordinario criterio di riparto/spese tra condòmini di cui all'art.1123; ne + ne meno come per le spese propedeutiche (che a proposito ho evidenziato).

Le sentenze da me citate, nel loro dispositivo fan proprio tal principio.

Quindi vorrei capire la differenza che è avvenuta tra il condomino seixuno che ha espresso dissenso e gli altri condomini.

Nessuna (quanto alle spese del Legale del Condominio)

La dissociazione dalle liti ex art. 1132 opera in altro ambito = spese di giudizio della parte avversa.

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

omissis

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

vorrei però capire perchè l'art. 1132 si preoccupa di specificare che "il condomino dissenziente è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente" nello specifico caso che il Condominio vince la lite.

Se le spese del legale del Condominio secondo tua personale opinione sono sempre dovute perchè l'art. 1132 si preoccupa di specificare che sono dovute in caso di vittoria del Condominio?

vorrei però capire perchè l'art. 1132 si preoccupa di specificare che "il condomino dissenziente è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente" nello specifico caso che il Condominio vince la lite.

Se le spese del legale del Condominio secondo tua personale opinione sono sempre dovute perchè l'art. 1132 si preoccupa di specificare che sono dovute in caso di vittoria del Condominio?

Credo che tu faccia una "omessa/errata" lettura dell' articolo.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente

 

Significa che se vincono ma non riescono a farsi pagare tutte le spese dalla parte avversa...allora della differenza pure il dissenziente se ne fà carico in quota parte.

L' hanno specificato perchè se il Condominio vincesse l'avvocato sarebbe pagato dalla parte avversa.

 

Tradotto col linguaggio della "serva" nel caso in esame: l' avvocato và comunque pagato perchè la maggioranza ha deciso di dargli incarico.

Fai conto fosse come aver dato mandato ad una impresa di pulizie. Puoi votare contrario in assemblea...ma paghi il conto comunque.

 

Ps:

Occhio che con Olli l' è dura !!!

Pescarlo in errore su norma di Legge è cosa che rappresenta la "classica eccezzione che confema la regola".

🙂

Se le spese del legale del Condominio secondo tua personale opinione sono sempre dovute perchè l'art. 1132 si preoccupa di specificare che sono dovute in caso di vittoria del Condominio?

Sta facendo un po' di confusione....

...domanda:

non le sembra una posizione un tantino + svantaggiosa rispetto a quella degli altri consociati (che non solo han corrisposto unicamente la quota parte della spesa per il legale del Condominio, ma anzi potranno anche ridurla grazie all'ulteriore apporto economico richiesto al dissenziente)?

Saluti.

-

Dottor Olli...la mi perdoni sà...ma qui mi perdo pure io.

 

Intendi forse dire che il "dissenziente" sarebbe penalizzato in caso di vittoria rispetto agli altri suoi condomini ???

Nel caso di soccombenza della controparte, il dissenziente che ne abbia tratto vantaggio, sarà tenuto a rifondere il proprio Condominio delle spese giudiziali che non si poterono recuperare dalla controparte soccombente; cosa cui non saranno tenuti tutti gli altri condòmini: come "penalizzazione" non è poco....

Saluti. 🙂

Riepilogo:

- il dissenziente sosterrà, pro/quota, le spese legali del Condominio

- il dissenziente sosterrà le spese della controparte soccombente per la parte di cui all'art.1132 ultimo comma

- il Condominio abbatterà, pro quota di ciascun condòmino, le spese legali con il recupero proveniente dal dissenziente.

 

P.S. Non son Dottore 😎

E quanto sopra è il frutto di una tua interpretazione o di uno specifico riscontro che materialmete ti è occorso (magari di un cliente/conoscente) ?

Per intanto ti rispondo per il mio caso:

ho espresso dissenso ad una lite intentata dal condominio verso un condomino dello stesso stabile.

Il condomino ha vinto la causa contro il Condominio ed io insieme ad altri 7 dissenzienti non abbiamo pagato nulla, nessuna spesa legale.

Se avesse vinto il condominio noi 8 dissenzienti avremmo pagato le spese legali del condominio se queste non fossero state ripeute alla parte avversa.

Alcuni condomini eccepivano che dovessimo pagare anche noi dissenzienti ed abbiamo chiesto parere legale al legale del condominio.

Il legale del condominio ha dato piena ragione a noi dissenzienti.

Questa è realtà, un caso pratico realmente accaduto.

Se mi mandi un indirizzo mail ti mando pdf del parere del'avvocato.

Riepilogo:

- il dissenziente sosterrà, pro/quota, le spese legali del Condominio

- il dissenziente sosterrà le spese della controparte soccombente per la parte di cui all'art.1132 ultimo comma

- il Condominio abbatterà, pro quota di ciascun condòmino, le spese legali con il recupero proveniente dal dissenziente.

 

P.S. Non son Dottore 😎

Per intanto ti rispondo per il mio caso:

ho espresso dissenso ad una lite intentata dal condominio verso un condomino dello stesso stabile.

Il condomino ha vinto la causa contro il Condominio ed io insieme ad altri 7 dissenzienti non abbiamo pagato nulla, nessuna spesa legale.

Se avesse vinto il condominio noi 8 dissenzienti avremmo pagato le spese legali del condominio se queste non fossero state ripeute alla parte avversa.

Alcuni condomini eccepivano che dovessimo pagare anche noi dissenzienti ed abbiamo chiesto parere legale al legale del condominio.

Il legale del condominio ha dato piena ragione a noi dissenzienti.

Questa è realtà, un caso pratico realmente accaduto.

Se mi mandi un indirizzo mail ti mando pdf del parere del'avvocato.

Il parere di un avvocato...fà poco testo...in genere in un Giudizio si scontrano sempre 2 avvocati, ciascuno con tesi opposte...vince solo 1 dei 2 ...ergo il 50% delle "opinioni" che si fanno pagare sono sbagliate.

 

Ho opinione difforme da quanto stabilisce il tuo avvocato come anche dalla spiegazione fatta da Olli, saklvo abbia frainteso.

 

Premesso che una spiegazione generalistica è sempre inopportuna se non per grandi linee...ogni caso và analizzato nello specifico.

 

In linea di massima direi nel caso che il Condominio vinca una causa ricevendo un beneficio ma senza recuperare alcune spese processuali dal soccombente, e qualora del beneficio ne usufruisca pure il dissenziente allora questi è tenuto a concorrere proquota le citate spese.

Esempio.

 

1)Condominio intenta causa contro Tizio proprietario confinante per usucapire uni terreno usato come parcheggio condominiale.

Il Tribunale dà ragione al Condominio e intima a Tizio al pagamento di tutte le spese processuali e legali incluse quelle della controparte vincente.

Conrad aveva espresso dissenso alla causa, ma trae beneficio perchè potrà usare il parcheggio (oltre a divenirne proprietario in quota parte)

a)Tizio "perso" il terreno è nullatenente e non è in grado di rimborsare le spese.

Il Condominio non potrà essere completamente risarcito ma Conrad pagherà la sua quota "millesimale" di spese (avvocato del Condominio+ Tribunale+ Tasse su traferimento proprietà).

b)Tizio paga tutte le spese imputategli. Conrad trae beneficio e pagherà la sua quota "millesimale" Tasse per il trasferimento di proprietà.

 

2)Il Tribunale dà ragione a Tizio ed intima al Condominio di liberare il terreno e pagare tute le spese processuali e legali.

Conrad dissenziente pagherà la sua quota parte millesimale di onorario "preteso" dall' avvocato del Condominio...+ quella per tutto il resto...ma di quest'ultima avrà diritto di rivalsa nei confronti del Condominio.

 

Concorrere non significa sostenere in toto le spese come se il dssenziente si sotituisse al soccombente (perdente causa) ...come invece emergerebbe dalla spiegazione di Olli.

 

Spero di esser stato chiaro.

 

 

- - - Aggiornato - - -

 

1) vince il Condominio e spese compensate

2) vince il condminio e spese non compensate

3) perde il Condominio e spese compensate

4) perde il Condminio e spese non compensate.

Supposto che i 10 condomini siano proprietari di quote millesimali identiche

1)100 se il dissenziente trae beneficio

2)0

3)100 con diritto di rivalsa

4)350 con diritto di rivalsa per 100

 

Ma la spiegazione (totali) potrebbe essere diversa perchè dipende dalla causa e dagli attori.

Ecco, non sono completamente d'accordo ma va già meglio rispetto alla versione di olli che era inguardabile.

 

Su quanto hai invece riportato tu si può discutere.

 

Grazie

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