Vai al contenuto
seixuno

Dissenziente - spese legali Avv. del Condominio ?

Partecipa al forum, invia un quesito

Ma signori scusate, Olli sta dicendo quello che tutti sanno o che dovrebbero sapere e che la giurisprudenza ha confermato.

Con piacere vedo che la discussione è continuata.

 

Assodato che il dissenziente debba partecipare alle spese legali affrontate dal Condominio, poichè l'art.1132 deroga limitatamente l'art.1123 alla sola ipotesi di esonero del dissenziente di partecipare alle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il Condominio" (Cassazione n. 15360 del 05/12/2001), mi segno l'importante precisazione fatta da Dimaraz circa il concorrere nell'ultimo comma art.1132 sì da eliminare ilgrave errore interpretativo in cui sono occorsoseguendo la mia "impostazione" (non suffragata da alcuna pronuncia giudiziale), il dissenziente, in caso di "vittoria" del Condominio, sarebbe risultato gravato oltremodo rispetto ai restanti consociati.

 

Addio Honoris Causa (ritorno a studiare)

Salve a tutti, domando come mai un condòmino che ha impugnato la delibera assembleare, con proprie spese legali, si vede addebitato sul consuntivo di riparto spese da parte dell'amministratore le spese legali per resistere. Qual'è il criterio attraverso il quale si possono addebitare le spese legali anche a chi ha promosso la lite, prefigurando, così, il paradosso che un condòmino prima cita il condominio e poi deve pagare le spese legali di resistenza all'impugnazione stessa ? Spero di non aver creato confusione nell'esposizione. Grazie mille per eventuali delucidazioni in merito. Saluti.

Qual'è il criterio attraverso il quale si possono addebitare le spese legali anche a chi ha promosso la lite, prefigurando, così, il paradosso che un condòmino prima cita il condominio e poi deve pagare le spese legali di resistenza all'impugnazione stessa ?...

Il condòmino che impugna la delibera assembleare, processualmente, assume la qualifica di parte avversa/distinta dal Condominio; l'Amministratore non può attribuire, pro quota, le spese legali del Condominio a tal condòmino perchè si è realizzata la separazione di interessi fra il resistente ed il Condominio tutto. Ove ciò non avvenisse, il riparto prospettato sarà illegittimo e la relativa delibera d'approvazione a sua volta annullabile.

Unica possibilità di pretendere dalla controparte il pagamento delle spese legali è che il giudice della controversia condanni il condòmino al pagamento delle spese legali.

Non vi è quindi norma alcuna di legge che consenta all'amministratore di attribuire le spese legali del Condominio anche alla controparte.

Con piacere vedo che la discussione è continuata.

 

Assodato che il dissenziente debba partecipare alle spese legali affrontate dal Condominio, poichè l'art.1132 deroga limitatamente l'art.1123 alla sola ipotesi di esonero del dissenziente di partecipare alle spese del giudizio in favore della controparte nel caso di esito della lite sfavorevole per il Condominio" (Cassazione n. 15360 del 05/12/2001), mi segno l'importante precisazione fatta da Dimaraz circa il concorrere nell'ultimo comma art.1132 sì da eliminare ilgrave errore interpretativo in cui sono occorsoseguendo la mia "impostazione" (non suffragata da alcuna pronuncia giudiziale), il dissenziente, in caso di "vittoria" del Condominio, sarebbe risultato gravato oltremodo rispetto ai restanti consociati.

 

Addio Honoris Causa (ritorno a studiare) 😎

Infatti ad oggi non è stata ancora emessa sentenza da parte del giudice della controversia. Quindi il consuntivo riparto è illegittimo e in sede assembleare non deve essere approvato ? e si può richiedere che venga verbalizzato dal presidente dell'assemblea ? e in caso che non venga verbalizzato necessita ulteriore impugnazione della delibera ?

Buongiorno a tutti. Posso dire la mia?

Caso di "seixuno" da cui ha avuto origine la discussione: il condominio delibera di intraprendere una lite. Assodato, da quanto riportato negli interventi di "seixuno", che la delibera c'è stata e la causa è stata avviata (tant'è che l'avvocato del condominio ha parlato di successiva cancellazione dal ruolo della causa), si applica l'art. 1132 CC.

Ora, se da il condominio promotore ha deciso di abbandonare la causa, significa che siamo nel caso di lite non vinta e quindi di condominio soccombente.

Affinchè si possa parlare di condominio vittorioso si deve essere in presenza di una sentenza che veda riconosciute al condominio promotore le ragioni che hanno dato luogo alla causa. Qualsiasi altro esito della causa diverso dalla vittoria (soccombenza per sentenza contraria, perenzione del ricorso, abbandono della causa per cessata materia, abbandono per intervenuta carenza d'interesse, ecc.) è da considerarsi, ai fini della corretta applicazione dell'art. 1132 CC, soccombenza del condominio perchè lo stesso non ha visto riconosciute le proprie ragioni che chiedeva di tutelare promuovendo la causa.

Nel caso di specie, dato che i 150 € sono stati chiesti per il fondo spese per l'avvocato che doveva curare la causa (non per spese propedeutiche, come affermato del resto dallo stesso seixuno), seixuno non deve sborsare un centesimo. Ciò in virtù di quanto disposto dai commi comma 1 e 3 dell'art. 1132. Il comma 1 esonera il dissenziente dalle responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza che consistono non solo nell'obbligo eventuale di pagare alla controparte la somma stabilita dal Giudice nella sentenza, ma anche nel non vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la causa. Il comma 3, poi, prevede espressamente che l'obbligo di concorrere alle spese legali affrontate dal condominio sorge solo (solo ed esclusivamente) in caso di esito favorevole della lite (vittoria davanti al giudice) per cui è ovvio che se la lite non è stata favorevole al condominio tale obbligo non sorge. Per inciso: se così non fosse, il Legislatore non avrebbe inserito specificatamente il comma 3 in quanto l'obbligo di contribuire alle spese è dato in via generale dall'art. 1123 CC....

Ribadisco: il comma 3 dell'art. 1132 CC stabilisce l'obbligo a carico del dissenziente di concorrere alle spese legali affrontate dal condominio solo in presenza di esito favorevole della lite, esito che è tale solo se si è in presenza di una sentenza (od analogo provvedimento del Giudice) che accolga - almeno in parte - le ragioni del condominio.

Se si giunge ad un accordo transattivo tra le parti, (come nel caso in esame), non c'è pronunciamento sul merito della lite (il Giudice non dice chi ha torto e chi ragione), anzi normalmente (ed ovviamente) l'accordo è subordinato alla rinuncia della causa per cui le parti presentano al Giudice una dichiarazione ex art. 306 c.p.c. di rinuncia agli atti ed il Giudice emette un'ordinanza con la quale dichiara l'estinzione del giudizio, senza definizione delle spese. Le spese della causa sono a carico di ciascuna parte (ciascuno paga le proprie).

 

Caso di "gimmy69": il condomino Tizio del condominio Bianchi fa causa al condominio Bianchi.

Tizio diviene controparte, come se fosse un estraneo del condominio.

a) Tizio vince. Nella sentenza sil Giudice dice quanto il condominio Bianchi deve pagare a Tizio. Tizio non paga perchè è controparte, per cui l'amministratore non può chiamarlo in causa come condomino per fargli pagare la propria quota di spese legali affibbiate dalla sentenza al condominio Bianchi.

Il condominio Bianchi paga le spese a Tizio e le proprie.

b) Tizio perde. Tizio paga le proprie spese e le spese al condominio Bianchi, come da sentenza. Se la somma pagata non copre tutte le spese del condominio, l'importo non coperto viene ripartito tra tutti i condomini (escluso ovviamente Tizio).

 

Spero di essere stato utile.

Ciao a tutti!!

Maribus

Maribus, una sola parola: Perfetto !!

 

Era ciò che provavo a spiegare anche io ma evidentemente non ne sono stato capace.

 

Il 1132 è chiaro e preciso, non risco a capire tutte le altre interpretazioni che ne vengono date, senza neanche portare fatti o sentenze a supporto.

 

Grazie per l'intervento.

Buongiorno a tutti. Posso dire la mia?

Caso di "seixuno"...

Ora, se da il condominio promotore ha deciso di abbandonare la causa, significa che siamo nel caso di lite non vinta e quindi di condominio soccombente.

 

Spero di essere stato utile.

Ciao a tutti!!

Maribus

 

Spiacente...un processo che non si sia svolto non può dare il risultato di Condominio soccombente.

Non ci sono ne vincitori ne vinti.

Hanno raggiunto un accordo stragiudiziale e ritirato il ricorso.

Non vi sono spese di giudizio o da pagare alla parte avversa.

Hanno avuto in "dono" (comodato gratuito) l' uso di un terreno...Seixuno ne trae beneficio (ha la possibilità di parcheggiare l' auto) sborserà la sua quota parte per l' onorario dell' avvocato del Condominio.

 

Concordo sul caso di Gimmy69 per come lo hai spiegato.

Quindi se il processo non si è svolto e non è arrivato a compimento non sussiste l'unica eventualità per la quale il dissenziente avrebbe dovuto pagare e cioè Condominio vittorioso e spese compensate tra le parti. Questa è l'unica casistica prevista nell'art. 1132 secondo la quale il dissenziente deve cmq corrispondere onorario legale.

Buona sera,

Ho appena partecipato ad un'assemblea ed ho necessità del Vostro aiuto. Sono proprietaria di un appartamento al piano terra di una palazzina con 7 appartamenti. L'ascensore non ha mai funzionato e la ditta manutentrice ha fatto più danni che altro. Ora 4 condomini su 7 ( con uno scarto di 4 millesimi) hanno deciso di intraprendere azione legale. Io sono contraria prima di tutto perché l'ascensore ha problemi strutturali difficili da risolvere ( anche a detta di mio fratello che è architetto) secondo perché mi troverò a pagare la maggior parte delle spese legali, essendo quella con maggior millesimi, per una cosa che non utilizzo ( ho chiuso la porta condominiale e non entro mai nel condominio perché ho entrata indipendente e l'ascensore parte dal mio piano e non c'è neanche la terrazza). Posto il fatto che ho sempre pagato tutte le spese pur non utilizzando nulla del condominio, se mi dichiaro dissenziente alla lite, a quali spese vado incontro? L'amministratore dice che devo pagare comunque.

Grazie a chi vorrà aiutarmi.

Sara

SE non hai uso dell' ascensore tu nulla devi pagare. Questo lo stabilisce la Legge.

Hai riferimenti o sentenze che posso presentare? L'amministratore dice che è un bene anche di mia proprietà e non posso sottrarmi alle spese. Più di tutto mi interessa capire come comportarmi con questa causa.

Una cosa è il non utilizzo dell'ascensore per motivi propri, una cosa è invece il possibile uso potenziale dell'ascensore.

Occorre verificare quali sono, se ci sono, i tuoi mm ascensore, ce li hai?

 

Se la lite è stata deliberata in assemblea hai 30 giorni dal giorno dell'assemblea per inviare all'amministratore documento con il tuo dissenso.

Fatto ciò non devi pagare nulla a meno che il Condominio non vinca la causa e il Giudice compensa le spese tra le Parti, in questo caso devi pagare esclusivamente le spese legali del Condominio.

I millesimi ascensore non esistono, ci sono solo i millesimi scale.

Credi sia il caso di farli rifare?

Grazie

Sara

Buongiorno a tutti!

Perdonatemi, forse parlo una lingua sconosciuta o incomprensibile... Cercherò di essere ancora più chiaro.

Il condominio ALFA fa causa a CAIO (delibera la lite ed iscrive a ruolo la causa) chiedendo, ad esempio, di eliminare una porta da lui aperta sul muro condominiale che, tra l'altro, ha un colore leggermente diverso dalle altre. Un condomino dissente. CAIO, tramite sentenze, consulenze ecc., dimostra di avere il diritto di aprire la porta per cui il condominio ALFA, se continua con la causa, perderà. Allora il condominio ALFA propone a CAIO una transazione: CAIO, che sa di essere parzialmente in torto, ridipingerà a proprie spese la porta dello stesso colore delle altre porte ed il condominio ALFA ritirerà la causa. CAIO è d'accordo, ALFA dice al proprio avvocato di ritirare la causa (citato art. 306 c.p.c.), il Giudice emette Ordinanza di estinzione del giudizio e tutto finisce lì...

 

Domanda a DIMARAZ: il condominio ALFA ha vinto od ha perso? Nessuna delle due. Allora cosa accade ai dissenzienti del condominio ALFA? Vediamo cosa dice l'articolo 1132 C.C. (scritto in lingua italiana):

"comma 3: Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente".

Io, che non sono laureato in lingua e letteratura italiana ma in chimica, capisco questo: solo se si verificano ENTRAMBE le condizioni ossia

1) l'esito della lite è favorevole al condominio

E (congiunzione)

2) il dissenziente ne abbia tratto vantaggio,

 

allora il dissenziente deve pagare la propria quota di spese.

 

Per contro, se non si verifica questo caso e quindi si verifica qualsiasi (qualunque, ogni, qualsivoglia) altro caso diverso dall'esito favorevole della lite per il condominio, il dissenziente NON deve pagare la propria quota di spese.

Se due contendenti giungono ad un accordo e ritirano la causa, la lite cessa e non può più evolvere verso un esito favorevole per cui il condominio NON ha vinto perchè non ha ottenuto ciò che chiedeva nella causa (CAIO non ha eliminato la porta che, seppur ridipinta, è rimasta lì). La lite è cessata, quindi il condominio forse non sarà soccombente (infatti non c'è stato pronunciamento del Giudice), ma nessuno può nemmeno dire che sia vittorioso...

 

Caso di specie: seixuno trae beneficio dall'accordo perchè può parcheggiare l'auto ("...il dissenziente che ne abbia tratto vantaggio...") ma non si è verificata la prima parte del comma 3 (se l'esito della lite è stato favorevole...) perchè la lite non c'è più e non essendoci più non può essere favorevole. L'accordo stragiudiziale NON è l'esito della lite...

 

Nota: se la porta di CAIO fosse stata dipinta da subito dello stesso colore delle altre, CAIO non avrebbe certo avuto alcun motivo per stipulare un accordo... E allora? Il condominio ALFA avrebbe dovuto decidere se andare avanti (con sconfitta certa) o ritirarsi. Nessun accordo.

- ALFA va avanti e perde. Esito NON favorevole della lite. CAIO non perde, ALFA non vince e se non vince, i dissenzienti non devono pagare... (non pagano nemmeno le spese a favore di CAIO in virtù del comma 1 del 1132);

- ALFA si ritira e rinuncia agli atti. Causa estinta. Non c'è più la lite. CAIO non perde, ma nemmeno ora ALFA vince e se non vince, i dissenzienti non devono pagare...

 

Credo basti così. Che faticaccia! C'è ancora qualcosa di poco chiaro?

 

Ciao a tutti!

Maribus.

Se può essere d'aiuto:

 

Corte di Cassazione n°406/2008, n°17631/2007, n°11599/2004 ed, in ultimo, la sentenza 11.01.2006, n. 271 secondo la quale quando il Giudice dichiari che la causa può aver termine, anche anticipatamente, essendosi spenti i motivi di contrasto tra le parti e sussiste un residuo contendere su a chi imputare le spese del Giudizio, spese vive e diritti e onorari dell’Avvocato patrocinante, le spese vanno a carico della parte che ha posto fine al conflitto, ossia al condominio il quale ha adottato la delibera che ha causato la cessata materia del contendere.

Ciao, le sentenze che hai citato si riferiscono al caso della cosiddetta "soccombenza virtuale" ossia ad un caso diverso da quello prospettato in questa discussione.

Esempio: un condomino impugna una delibera annullabile perchè è stata adottata senza le prescritte maggioranze. Il condominio si riunisce nuovamente ed adotta la stessa delibera ma stavolta con le maggioranze corrette, sostituendo la prima delibera. Non c'è più la materia del contendere ma il comportamento negligente del condominio la prima volta dà luogo a condanna alle spese da parte del Giudice.

 

Ciao a tutti!

Maribus

Maribus il tuo discorso è perfetto.

 

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

 

del resto se chi ha espresso dissenso dovesse sempre pagare le spese legali del Condominio bastava scrivere l'articolo 1132 in maniera leggermente diversa. e cioè:

 

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Il condomino dissenziente è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio del Condominio.

Hai riferimenti o sentenze che posso presentare? L'amministratore dice che è un bene anche di mia proprietà e non posso sottrarmi alle spese. Più di tutto mi interessa capire come comportarmi con questa causa.

 

Meglio tu apri un nuovo Topic...inserirsi in uno esistente crea soklo confuzione quando le risposte si accavallano.

Buongiorno a tutti!

Perdonatemi, forse parlo una lingua sconosciuta o incomprensibile...

 

Domanda a DIMARAZ:

 

.....

 

A)allora il dissenziente deve pagare la propria quota di spese.

 

B)Per contro, se non si verifica questo caso e quindi si verifica qualsiasi (qualunque, ogni, qualsivoglia) altro caso diverso dall'esito favorevole della lite per il condominio, il dissenziente NON deve pagare la propria quota di spese.

 

C)Se due contendenti giungono ad un accordo e ritirano la causa, la lite cessa e non può più evolvere verso un esito favorevole per cui il condominio NON ha vinto perchè non ha ottenuto ciò che chiedeva nella causa (CAIO non ha eliminato la porta che, seppur ridipinta, è rimasta lì). La lite è cessata, quindi il condominio forse non sarà soccombente (infatti non c'è stato pronunciamento del Giudice), ma nessuno può nemmeno dire che sia vittorioso...

 

D)Caso di specie: seixuno trae beneficio dall'accordo perchè può parcheggiare l'auto ("...il dissenziente che ne abbia tratto vantaggio...") ma non si è verificata la prima parte del comma 3 (se l'esito della lite è stato favorevole...) perchè la lite non c'è più e non essendoci più non può essere favorevole. L'accordo stragiudiziale NON è l'esito della lite...

 

Nota: se la porta di CAIO fosse stata dipinta da subito dello stesso colore delle altre, CAIO non avrebbe certo avuto alcun motivo per stipulare un accordo... E allora? Il condominio ALFA avrebbe dovuto decidere se andare avanti (con sconfitta certa) o ritirarsi. Nessun accordo.

- ALFA va avanti e perde. Esito NON favorevole della lite. CAIO non perde, ALFA non vince e se non vince, i dissenzienti non devono pagare... (non pagano nemmeno le spese a favore di CAIO in virtù del comma 1 del 1132);

- ALFA si ritira e rinuncia agli atti. Causa estinta. Non c'è più la lite. CAIO non perde, ma nemmeno ora ALFA vince e se non vince, i dissenzienti non devono pagare...

 

Credo basti così. Che faticaccia! C'è ancora qualcosa di poco chiaro?

 

Ciao a tutti!

Maribus.

A quanto mi risulta in Italia non danno una Laurea in Chimica se uno non sà parlare e scrivere in Italiano. Pur sempre "dottore" sei.

 

Appurato la questione lingua vediamo il resto nell' ordine:

 

A) esatto (fin qui concordiamo)

 

B) Parzialmente scorretto nell' iter. Vale quanto ho spiegato al punto 2 del Post n° 25.

Dissenziente pagherà la sua quota parte millesimale di onorario "preteso" dall' avvocato del Condominio...+ quella per tutto il resto...ma di quest'ultima avrà diritto di rivalsa nei confronti del Condominio.

L' avvocato ha ricevuto regolare mandato per tramite della maggioranza del Condominio e ha diritto ad esser pagato. La spesa per il solo suo onorario và ripartita alla stregua di un Geomeeta che venga incaricato di verificare la possibilità di costruire una pensilina a copertura dei posti auto condominiali.

Tu puoi anche votare contro la delibera che dà tale incarico al professionista. Lo stesso è autorizzato allo "studio di progetto" dalla maggioranza e tu ne sosterrai comunque le spese anche se poi la pensilina non viene costruita (permesso negato dal Comune).

Pagherai pure la quota di spese della controparte che ti verranno addebitate ma su queste puoi far rivalsa.

 

 

C)Nell' esempio che proponi non accade nulla. Non ci sono spese processuali o della controparte, non ci sono vincitori non ci sono vinti...e per la porta non c'è nemmeno "vantaggio" di cui tragga beneficio il Dissenziente.

L'avvocato ha comunque operato su incarico del condominio è và pagato come nel punto B) sopra spiegato.

 

D)Ininfluente che non ci sia stata lite conclusa in Tribunale. Devi rifarti comunque al punto C) e di conseguenza al B) . Il tuo avvocato devi comunque pagarlo.

 

I Dissenzienti non devono pagare le spese della controparte. Il concetto era espresso al Post n° 4 da Olli in modo esaustivo.

diramaz hai qualcosa, una sentenza che possa attestare quanto tu riporti o è una tua semplice opinione?

Mannaggia a voi, io ho vissuto sulla mia pelle un caso identico (causa da cui mi sono dissociato, transazione tra le parti con conseguente abbandono del giudizio, richiesta da parte dell'amministratore che fino a quel momento mi aveva esonerato dalle spese, dato che secondo lui transazione=esito favorevole=devi contribuire, mio rifiuto di pagare, sollecito dell'amministratore, lettera del mio avvocato con varie sentenze al riguardo e conseguente desistenza dell'amministratore) MA NON TROVO PIù LA LETTERA CON I RIFERIMENTI DELLE SENTENZE!!!

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh che rabbia!!!

Anche io ho vissuto in prima questione una vicenda simile, addirittura non volevano accettare il mio dissenso in quanto la lite era tra Condominio e condomino.

Ma dimaraz non si accontenta del parere legale perchè dice che ci saranno sempre altri legali che contesteranno la cosa....io però non li conosco.

Ho trovato nel mio materiale questa sentenza che può essere utile per avvalorare i dettami dell'art. 1132 troppo spesso calpestati.

nella sentenza che riporto un dissenziente fa ricorso in quanto il condominio che ha intentato la causa gli vuole attribuire le spese legali del condominio.

Il giudice respinge la richiesta ma NON perchè il dissenziente deve pagare le spese legali del condominio (secondo interprestazione di dimaraz) bensì perchè non ha espresso dissenso nei modi e nei termini utili.

Se le spese legali del condominio fossero dovute non si andava in tre gradi di giudizio a discutere se il dissenso era stato espresso o meno nei giusti modi in quanto anche se fosse stato espresso nei giusti modi il dissenziente avrebbe cmq dovuto pagare.

Penso sia chiaro il concetto.

 

 

Cassazione sentenza n. 2453 del 15 marzo 1994

 

Fatto

Svolgimento del processo

1. Con atto del 19 gennaio 1983 la società impresa C., condomina del condominio "G. " in Como, impugnò la delibera assembleare del 20 dicembre dell'anno precedente, con la quale erano state ripartite tra i condomini le spese giudiziali della causa promossa dal condomino V. contro il condominio , nella quale essa società opponente aveva spiegato intervento ad adjuvandum per sostenere le ragioni dell'attore; dedusse all'uopo l'opponente che il suo intervento in causa aveva il sostanziale valore di dissenso a resistere alla lite, a norma dell'art. 1132 c.c., sicché essa, avendo separato la propria responsabilità da quella del condominio , non poteva essere chiamata a concorrere alle spese giudiziali facenti carico a quest'ultimo.

Il tribunale di Como, con sentenza del 5 aprile 1987, respinse l'opposizione.

2. Con sentenza del 4 aprile 1989 la corte d'appello di Milano confermò la pronuncia di primo grado, osservando che, allorquando l'assemblea del condominio aveva deliberato di resistere alla domanda contro di esso proposta dal condomino V., la società opponente non aveva manifestato il proprio dissenso a resistere alla lite nè il dissenso stesso era stato successivamente manifestato nel termine di trenta giorni dalla notizia della deliberazione; e che irrilevante, sul punto, era l'intervento ad adjuvandum spiegato nel corso della causa contro il condominio , non essendo esso equivalente al dissenso previsto dal citato art. 1132 .

3. Ha proposto ricorso per cassazione la società Ciceri, sulla base di tre motivi.

Il condominio non ha espletato attività difensiva in questa sede.

Diritto

Motivi della decisione

1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi ed interdipendenti, la ricorrente denuncia motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria dell'impugnata sentenza su di un punto decisivo della causa, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la corte d'appello preso in esame il verbale dell'assemblea condominiale del 28 dicembre 1981, nel corso della quale essa ricorrente, nella sua qualità di condomina intervenuta alla riunione, aveva manifestato il proprio dissenso a resistere alla lite intentata dall'altro condomino V.; la corte d'appello, se avesse preso in esame il citato documento, sarebbe pervenuta ad una decisione diversa da quella adottata, avendo quella corte affermato che il dissenso non era stato espresso nè in sede assembleare nè (tempestivamente) in altro modo od in altri tempi; se, poi, la corte avesse ritenuto improduttivo di effetti il dissenso manifestato in assemblea, ne avrebbe dovuto spiegare le ragioni per assolvere in pieno all'obbligo della motivazione.

Le censure non sono fondate.

Osserva questa Corte che il dissenso de quo richiede di necessità un atto formale, portato a conoscenza dell'amministratore, successivamente alla deliberazione assembleare, mentre non è produttiva di effetti una contraria volontà espressa soltanto nel corso dell'assemblea: infatti il dissenso del condomino rispetto alla delibera, esternato prima che essa venga adottata, incide sulla sua formazione e sul modo con il quale essa viene ad esistenza e va tenuto distinto da quello (successivo alla delibera) con il quale il condomino nei rapporti interni verso il condominio dichiara di non voler subire le conseguenze della deliberazione già presa, separando la sua responsabilità da quella della collettività.

Consegue che la decisione adottata si rivela, sul punto, sostanzialmente corretta e non è soggetta a cassazione del principio enunciato dall'art. 384, comma 2 , c.p.c..

2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1132 e 2969 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la corte d'appello - ritenendo non essere stato notificato il dissenso nel termine di trenta giorni previsto dal citato art. 1132 - considerato che trattasi di termine di decadenza e che questa, non eccepita dalla controparte, rimasta contumace in appello, non poteva essere rilevata di ufficio dal giudice; pertanto la corte, esclusa la ritenuta decadenza, avrebbe dovuto accertare se l'intervento ad adjuvandum spiegato da essa opponente contro il condominio , nel giudizio contro di questo promosso dal condomino V., avesse oppur non sostanziale valore di dissenso rispetto alla decisione del condominio di resistere alla lite, considerato anche che per esprimere siffatto dissenso non sono indispensabili forme solenni o predeterminate.

La censura è fondata.

La corte del merito ha rilevato di ufficio un termine di decadenza in materia non sottratta alla libera disponibilità delle parti, trattandosi di rapporti privatistici che non coinvolgono interessi generali; sul punto va infatti ritenuto che il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1132 c.c. per l'atto di estraneazione, sia di decadenza, com'è fatto palese dalle parole usate e dalla ratio legis correlata all'esigenza di provvedere in tempi brevi all'amministrazione e di dare certezza ai rapporti condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità.

Nel caso in esame il condominio , costituitosi in giudizio in prime cure ma non in appello, non aveva eccepito la decadenza (verificatasi, in thesi, perché l'intervento in causa dell'impresa Ciceri, equiparabile all'atto di estraneazione, era avvenuto oltre il termine di legge) decadenza che, pertanto, non poteva esser rilevata di ufficio dal giudice.

In tale situazione, non esaustivo si palesa il rilievo della corte di appello in ordine alla non osservanza del termine di trenta giorni da parte della condomina opponente, laddove la stessa corte non ha accertato se la forma adottata dalla stessa opponente, per esprimere il proprio dissenso (e cioè quella dell'atto di intervento ad adjuvandum) fosse oppur non comforme a quella prescritta dall'art. 1132 c.c. o potesse della stessa essere considerata equivalente o sostitutiva; cioè non ha accertato se, non essendo prevista dalla legge una forma solenne, quella prescelta fosse in concreto idonea allo scopo, all'uopo tenendo conto non dell'aspetto meramente processuale bensì di quello sostanziale e cioè dell'esigenza che un atto recettizio, quale quello di dissenso, fosse comunque e con certezza portato a conoscenza dell'amministratore e degli altri condomini al fine di separare la responsabilità di questi ultimi da quella della dissenziente.

3. Consegue che la sentenza impugnata - in relazione al motivo accolto - deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice che provvederà alla disamina indicata innanzi.

Il giudice del rinvio, all'uopo designato in altra sezione della corte d'appello di Milano, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, a norma dell'art. 385, ult. p., c.p.c..

P.Q.M.

p.q.m.

la Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Milano.

 

Così deciso in Roma, il 2 luglio 1993.

Partecipa al forum, invia un quesito

×