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mamian

Dissenziente

Buongiorno,

vorrei un consiglio su come comportarmi alla prossima assemblea.

All'ordine del giorno è stato messo il caso di intrapprendere azione legale nei confronti del costruttore per svariati motivi.

A mio parere ci infiliamo in un vicolo cieco che ci portera solamente ad una gran perdita di tempo e denaro.

Il fatto che io sia dissenziente non mi esonera al pagamento di tutte quelle pratiche,consulenze,e parcelle di periti tecnici che serviranno alla maggioranza del condominio per intrapprendere la causa?

Oppure sono esonerato? In caso debba pagare la mia quota di tutte queste inutili spese a cosa mi serve il mio dissenso? Grazie

1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una

domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria

responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere

notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto

vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla

parte soccombente.

Buongiorno,

vorrei un consiglio su come comportarmi alla prossima assemblea.

All'ordine del giorno è stato messo il caso di intrapprendere azione legale nei confronti del costruttore per svariati motivi.

A mio parere ci infiliamo in un vicolo cieco che ci portera solamente ad una gran perdita di tempo e denaro.

Il fatto che io sia dissenziente non mi esonera al pagamento di tutte quelle pratiche,consulenze,e parcelle di periti tecnici che serviranno alla maggioranza del condominio per intrapprendere la causa?

Oppure sono esonerato? In caso debba pagare la mia quota di tutte queste inutili spese a cosa mi serve il mio dissenso? Grazie

La dichiarazione del condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri condomini per il caso di soccombenza del Condominio nelle liti che l'assemblea condominiale ha deliberato, va effettuata con atto notificato all'amministratore, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

 

La dichiarazione di "dissociazione" resa dal condomino dissenziente immediatamente dopo l'adozione della deliberazione assembleare è fatta constare nel verbale dell'assemblea alla presenza dell'amministratore.

E’ sufficiente manifestare il proprio dissenso anche con lettera raccomandata A.R. indirizzata all’amministratore.

Gli effetti che la comunicazione di dissociazione produce sono che nel caso di esito sfavorevole della lite, il condomino dissenziente non è tenuto al pagamento delle spese processuali dovute alla controparte e ha diritto di rivalsa per ciò che sia stato costretto a pagare per tal titolo alla parte vittoriosa (II comma, art. 1132 c.c.).

In caso di soccombenza del condominio, le spese di lite vanno ripartite tra tutti i condomini, con esclusione di coloro che abbiano legittimamente manifestato il loro dissenso dalla lite.

Se, diversamente, l'esito della lite è stato favorevole al Condominio, il condomino dissenziente, che ne abbia tratto vantaggio, è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

Il non pagamento delle spese non riguarda quelle necessarie per la difesa del condominio.

Trib. civ. Bologna, sez. III, 12 ottobre 2007, n. 2618 In tema di dissenso alle liti, l'operatività dell'art. 1132 c.c. non va oltre l'esonero del condomino dissenziente dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio; la norma lascia, tuttavia, immutato l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa.

Pertanto nell’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite anche i dissenzienti possono essere costretti a pagare il terzo e dopo rivalersi contro il condominio di ciò che abbiano dovuto pagare alla parte vittoriosa.

La rivalsa deve essere limitata alle spese e ai danni che si sarebbero evitati se non si fosse fatta causa. In relazione, poi, al caso in cui la lite abbia esito favorevole al condominio ma non è possibile recuperare le spese anche il dissenziente è tenuto a tutti gli oneri se la lite riguarda la conservazione di cose comuni o cose da cui il medesimo trae utilità.

Tribunale Civile di Civitavecchia, Sentenza del 26/11/2007, n. 1806 In tema di ripartizione delle spese condominiali per i danni cagionati ad un locale di proprietà esclusiva da infiltrazioni e macchie di umidità determinatesi in seguito al cattivo stato di conservazione degli spazi condominiali, il condomino che ha subito il pregiudizio ed abbia agito giudizialmente nei confronti del condominio non è tenuto, nel caso di soccombenza dell'ente di gestione, a rispondere nei limiti della sua quota millesimale delle spese legali liquidate in sentenza, dovendosi ritenere implicitamente dissenziente rispetto alla lite. In capo a lui si radicano due posizioni giuridiche soggettive diverse e separate: da un lato quella di danneggiato avente diritto al risarcimento, dall'altra quella, appunto, di condomino. Pertanto, all'obbligo di contribuzione su di lui gravante quale condomino questi non può sottrarsi invocando il fatto di essere egli stesso danneggiato dal condominio.

Il condomino dissenziente, in caso di condanna al risarcimento del danno, deve contribuire, non contribuisce per le sole spese legali riconosciute alla controparte dal giudice.

Buongiorno,

vorrei un consiglio su come comportarmi alla prossima assemblea.

All'ordine del giorno è stato messo il caso di intrapprendere azione legale nei confronti del costruttore per svariati motivi.

A mio parere ci infiliamo in un vicolo cieco che ci portera solamente ad una gran perdita di tempo e denaro.

Il fatto che io sia dissenziente non mi esonera al pagamento di tutte quelle pratiche,consulenze,e parcelle di periti tecnici che serviranno alla maggioranza del condominio per intrapprendere la causa?

Oppure sono esonerato? In caso debba pagare la mia quota di tutte queste inutili spese a cosa mi serve il mio dissenso? Grazie

Ciao, entro nello specifico della tua domanda. Il fatto che si esprimi dissenso alla lite non esonera il disenziente da tutte le spese propedeutiche all'instaurarsi della lite, spese che servono all'assemblea per valutare se intentare o meno la causa.

Il tuo dissenso serve ad esonrarti dalle spese dopo che la causa stessa è stata intentata, per cui spese legali ed eventuali risarcimenti.

Nel caso il Condominio vincesse la causa e le spese legali venissero compensate dovrai anche pagare le spese legali del Condominio.

Grazie delle risposte.

Se non ho capito male speriamo che i condomini prima aprano la causa con il costruttore e poi facciano tutte le spese del caso con periti,geometri ecc ecc cosi da non dover partecipare alle spese stesse.grazie ancora

Esatto, se invece sono fatte prima della lite sono dovute anche dal futuro dissenziente.

E' auspicabile per te che siano fatte dopo ma come logica dovrebbero esere fatte prima per rendere edotta l'assemblea sulla decisione da prendere.

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