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Possibile il dissenso dalle liti interne al condominio?

Se alcuni condomini fanno causa al condominio posso decidere di non partecipare nella controversia?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo uno dei condòmini ha fatto causa al condominio. Io non ti trovo d'accordo con la decisione di resistere nella controversia e quindi ho espresso all'amministratore il mio dissenso.

Questo mi dice che il dissenso dalle lite, previsto dall'art. 1132 c.c., è operante solamente nelle controversie con terzi e non in quelle tra condòmini. Dice, l'amministratore, che esistono sentenze di Cassazione in questo senso.

È vero?

La risposta è la seguente: è vero, in passato (per quanto a noi noto) in un solo caso, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 1132 c.c. non trova applicazione nelle liti intracondominiali, ma la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità ha superato questa presa di posizione.

Prima di vedere che cosa diceva e cosa dice la giurisprudenza è bene ricordare, per sommi capi, cosa afferma l'art. 1132 c.c.

A mente di tale norma, ciascun condomino, nel caso di liti attive e passive, con atto notificato all'amministratore, “può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione”.

Liti attive, come individuare quelle da cui dissociarsi. Modalità ed effetti della comunicazione del dissenso

Si badi: non condividere la decisione di iniziare (lite attiva) o resistere (lite passiva) in una controversia non significa non avere alcuna ripercussione. Il condominio, comunicando il proprio dissenso all'amministratore, evita solamente le conseguenze della lite nel caso di sconfitta.

Come dire: se Tizio ha chiesto un risarcimento per un ruzzolone in condominio e il condomino Caio si dissocia dalla lite, egli, se la compagine risulterà soccombente, dovrà comunque pagare il risarcimento del danno, ma non dovrà essere tenuto esente (eventualmente con diritto di rivalsa se esecutato) rispetto alle spese legali ed agli interessi (conseguenza della lite).

In questo contesto, la Corte di Cassazione – correva l'anno 1970 – affermò che l'art. 1132 c.c. non è applicabile alle ipotesi di controversie tra condominio e condòmini in quanto la norma attiene esclusivamente alle liti tra condominio e terzi (Cass. 25 marzo 1970 n. 801). (Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel diritto condominiale. Da non perdere)

Ad onor del vero, la lettura dell'art. 1132 c.c. non porta a concludere in tal senso. La norma, nemmeno implicitamente, sembra fare riferimento alle sole liti con terzi estranei al condominio.

Come si suole dire, soprattutto tra alcuni studiosi, la pronuncia della Cassazione del 1970 veniva considerata un monolite inscalfibile: l'art. 1132 c.c. non si applica alle liti intracondominiali.

Eppure quel pronunciamento, come si suole dire, appariva isolato. In tal senso una sentenza resa dal Tribunale di Monza nel 2010 ha avuto il merito di fare il punto della situazione.

Nel caso di specie un condominio, proprio sulla base di quella sentenza, aveva ritenuto inoperante il dissenso dalle liti comunicato da un condomino nei modi indicati dall'art. 1132 c.c. in quanto la lite era intercorsa tra un condomino ed il condominio.

Il dissenziente non ci stava ed impugnava quella delibera. Il tribunale gli dava ragione.

Si legge un sentenza che la presa di posizione della compagine si fondava erroneamente “su di una risalente pronuncia di legittimità (Cass. Civ. Sez. II, n. 801 del 25 marzo 1970) che non è mai stata poi fatta propria dalla giurisprudenza consolidatasi che anzi ha fatto proprio il principio opposto (Cass. Civ., Sez. II, n. 11126 del 15 maggio 2006; Cass. Civ., Sez. II, n. 16092 del 29 luglio 2005; Cass. Civ., Sez. II, n. 5163 del 10 giugno 1997; Cass. Civ., Sez. II, n. 5334 del 08 giugno 1996)”; di conseguenza, specificava il Tribunale la presa di posizione del condominio (disconoscimento del valore dissenso ex art. 1132 c.c. per le ragioni di cui sopra) andava va disatteso poiché non trovava “riscontro non solo (e soprattutto) nel testo dell'art. 1132 cod. civ. ma tanto meno nella dottrina maggioritaria e, come già detto, ancora meno nella giurisprudenza di legittimità consolidatasi” (Trib. Monza 25 maggio 2010 n. 1617).

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