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peppino76

Lite condominiale non dichiarata nel contratto di compravendita

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Buonasera, ho acquistato casa nel 2010, e il venditore non mi ha parlato di una lite in corso del condominio;

A fine 2010 si va in causa (alla mia prima assemblea mi viene detto che dovevamo pagare per andare in causa), io ovviamente non ne sapevo niente;

poco fa la sentenza che ci vede perdere, ed io devo chiedere i soldi al venditore perchè la lite era cominciata e tutte le decisioni che hanno portato alla causa le ha prese lui;

Su consiglio di un avvocato specializzato in codice civile e anche Amministratore di condomini, devo scrivere una lettera al venditore dicendogli che deve pagare lui semplicemente perchè nel contratto di compravendita ha dichiarato che la casa era libera da liti.

Sapete indicarmi qualche articolo o sentenza che posso indicare nella lettera per rafforzare la mia tesi?

La violazione dell'art 2699 cc va bene?

 

Grazie

Su consiglio di un avvocato specializzato in codice civile e anche Amministratore di condomini

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Se ti ha dato un consiglio, può darti anche l'articolo del codice !!!

Se alla prima assemblea ti viene detto di pagare per andare in causa, vuol dire che la causa è iniziata dopo il tuo rogito, giusto? Quindi sei tu che hai deliberato di andare in giudizio...

Se è cos', potrai chiedere al tuo venditore l'eventuale spesa straordinaria che è stata deliberata prima del rogito, ma per le spese di giudizio... dubito potrai richiederle, dato che il venditore nulla sapeva della causa iniziata dopo la vendita.

Sapete indicarmi qualche articolo o sentenza che posso indicare nella lettera per rafforzare la mia tesi?

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Paga chi comincia la lite.

Cassazione consentenza n. 12013, - 1/07/2004

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.

Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato.

Peppino,

se il condominio avesse vinta la causa, e ricevesse un risarcimento da dividere pro quota ai condòmini,

tu andresti a cercare il venditore per dare a lui quanto gli sarebbe spettato?

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