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ainos

Rifacimento copertura box , perchè discussione chiusa?

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Avevo fatto questa richiesta e la discussione mi è stata chiusa senza la possibilità di avere maggiori informazioni.

scusate se sono una semplice condomina che deve lottare con tutte queste normative per essere sicura che un amministratore per sua comodita (non si è neanche scomodato di dare delle spiegazioni ) segua le norme.

Non sono avezza a leggere sentenze e chiedevo un semplice chiarimento.

 

io ho letto il link che mi ha mandato Claistron ed ho trovato questo

 

Corte di Cassazione Civile: Sentenza 4/6/2001 n° 7472 Spese per la riparazione del lastrico solare

 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL LASTRICO SOLARE Appello Milano 11 gennaio 2000, n. 4, a conferma Tribunale Milano del 27 novembre 1995, n. 10618 Lastrico solare - Duplice funzione: calpestio e copertura - Ripartizione delle spese - onere della manutenzione I lastrici solari, in generale, assolvono a una duplice funzione di copertura e di piano di calpestio, e tali diverse funzioni possono essere anche a favore di soggetti diversi, come è evidente nell'ipotesi di lastrico che, pur coprendo una porzione di edificio condominiale ( e in tale funzione servendo una pluralità di condomini), sia come piano di calpestio, in proprietà superficiaria esclusiva, ovvero in uso esclusivo di godimento di un singolo condomino ( conforme Cass. sez. un., 29 aprile 1997, n. 3672 ). La duplicità di funzioni assolte da un lastrico solare comporta dunque che in applicazione dei criteri desumibili dagli artt. 1123 e 1126, Codice civile, l'obbligazione propter rem di tutelarne l'integrità e quindi di provvedere alla manutenzione e conservazione vada attribuita sia al soggetto per cui funge da copertura, sia a quello che ne gode come piano di calpestio. La particolarità di una situazione che vede praticamente rovesciate le posizioni presupposte dall'art. 1126, ove cioè la pluralità dei condomini gode del piano di calpestio, mentre la copertura serve ad un solo condomino, potrebbe suggerire una diversa suddivisine dell'onere economico ( la norma chiaramente non intende penalizzare il singolo condomino ) ma identica rimane la ratio desumibile, ossia una corresponsabilità tra l'intera comunità condominiale ed il singolo condomino che dal bene trae una particolare ed esclusiva utilità ( come del resto chiaramente previsto dall'art. 1123, secondo comma, Codice civile ). Deve pertanto ritenersi che l'utilità fornita come copertura abbia rilevanza pari a quella fornita all'intera comunità condominiale per il calpestio: con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivanti dalla cattiva manutenzione del lastrico solare vanno posti per metà a carico del condominio e per l'altra a carico del singolo per cui funge da copertura.

 

e quindi mi chiedo perchè èprevalga su quella che ha indicato Claistron:

 

Corte di Cassazione Civile: Sentenza 4/6/2001 n° 7472 Spese per la riparazione del lastrico solare -Il criterio legale di ripartizione delle spese per la riparazione del lastrico solare, nella misura di un terzo a carico del condominio che ne ha l'uso esclusivo e di due terzi a carico degli altri, vale solo per le riparazioni riguardanti i manufatti posti sulla sommità delle costruzioni. Ne consegue che questo metodo non è applicabile in caso di giardino pensile sovrastante un'autorimessa, i cui locali siano stati danneggiati dal infiltrazioni d'acqua, in quanto il giardino non costituisce una semplice copertura ma è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale che ne obbliga il proprietario a sopportare l'intera spesa.

Buongiorno,

abito in un condominio in cui si sta pensando di rifare la copertura dei box a causa delle infiltrazioni nei box.

premetto che il condominio ha circa 50 anni e non è mai stato fatto questo tipo di intervento

sopra i box c'è il giardino condominiale e alcune radici delle piante sembra abbiano rovinato nel tempo la vecchia impermeabilizzazione.

 

L'amministratore non si è posto il problema di come suddividere le spese ma ha semplicemente detto pagano tutti per millesimi.

Io ho fatto un giro nelle altre discussioni e se non ho capito male:

 

- secondo la sentenza di cassazione per cui si dovrebbe ripartire n base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

 

- se però (come in alcuni box) il danno è dato da responsabilità del condominio ( radici delle piante ) paga tutto il condominio. L'amministratore non ha mai sollevato al responsabilità del condominio.

 

Ora i box interessati sono diversi ; alcuni hanno infiltrazioni altri no . Uno di quelli con ifiltrazioni ha radici , uno ha un buco che non si sa cosa abbia causato altri non hanno problemi ma la copertura verrà comunque rifatta in tutto il lotto.

 

Vorrei qualche suggerimento per arrivare in assemblea con le idee un po chiare se prevale la prima o la seconda suddivisione anche per quei box che non hanno infiltrazioni. Oppure si potrebbe suddividere in due modi diversi le spese.

 

Spero di avere reso l'idea del problema.

Grazie

 

Ainos

La discussione potrebbe andare avanti all'infinito, chiunque potrebbe trovare una "sentenza" che approvi il proprio pensiero.

 

La sentenza da te riportata è "generalista", come tante.

 

Io ti ho indicato un riferimento "specifico" alla tua personale situazione: giardino a copertura di box sottostanti

 

Ho un archivio di circa 10.000 sentenze di Cassazione riguardanti il condominio, potrei proportene centinaia riguardante i lastrici, invece ti ho fornito un riferimento "preciso" sulla tua situazione.

 

Se non vuoi o non puoi farlo valere, non è compito del forum prendere posizione in vece tua.

Anche la sentenza nell'articolo riportato da Giglio2 non fa altro che confermare quanto ti ho detto sopra:

Secondo la Cassazione più recente (sentenza n. 15841 del 19/07/2011), ...per una metà a carico di tutti i condomini e per l'altra in capo ai proprietari delle autorimesse: a carico dei primi restano le coperture del pavimento e a carico degli altri l'intonaco e la tinteggiatura della parte sottostante della soletta

 

Seguendo alla lettera questa sentenza, si comprende che ai titolari dei box compete solo la loro parte di soletta riguardante il soffitto, esattamente l'intonaco, visto che qui non stiamo parlando di problemi alla soletta, ma stiamo parlando di "infiltrazioni" e quindi di "impermeabilizzazione" della parte soprastante, capisci che continuare in questa discussione non porta a invocare altre tipologie di riaprtizioni se non quella che trovi nella sentenza che ti ho indicato.

 

Potremmo continuare all'infinito ....

quindi tu dici l'impermeabilizzazione la pagano tutti ( e non 50 e 50 ) e i proprietari dei box si risistemano il loro interno. capito correttamente ?

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