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Art. 1134 c.c. - Gestione di iniziativa individuale

Art. 1134 del Codice Civile.
 

Art. 1134 c.c.

Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

La gestione delle parti comuni che sia stata assunta dal singolo condomino comporta la nascita in capo al medesimo del diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'intero stabile unicamente nell'eventualità in cui si tratti di una spesa urgente.

Il credito del condomino nei confronti degli altri per il recupero delle spese di riparazione della cosa comune da lui legittimamente anticipate costituisce un "credito di valuta", soggetto all'articolo 1224 cod. civ.

La ratio della disposizione in analisi si rinviene nell'intenzione di limitare l'attività gestionale dei singoli partecipanti a casi eccezionali, scongiurando interferenze deleterie nell'amministrazione del condominio, dovendosi esprimere il concorso dei distinti proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare.

Per quanto concerne il carattere dell'urgenza, la stessa deve essere valutata in relazione al caso concreto. In linea generale è considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo onde evitare un possibile danno alla cosa comune.

Allorquando la spesa possa essere considerata urgente, il singolo condomino può eseguirla e pretenderne il rimborso; se gli altri condomini si rifiutano di rimborsarlo, questi dovrà rivolgersi al giudice fornendo la prova della sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.

In assenza del carattere dell'urgenza, il condomino dispone di altri mezzi per chiedere l'esecuzione dell'opera; si pensi:

  • al ricorso alla stessa assemblea contro l'inerzia dell'amministratore;
  • alla richiesta al giudice di un provvedimento d'urgenza che ordini l'esecuzione a spese dell'intero stabile.

In ogni caso, al condomino che effettua arbitrariamente spese non urgenti e non autorizzate non è riconosciuto il diritto al rimborso, né la possibilità di ricorrere all'azione di arricchimento.

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