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Per la ripartizione delle spese di gestione dell'impianto di ascensore il numero degli abitanti di un appartamento non è importante

Ecco perchè per la ripartizione delle spese ascensore non è influente il numero degli abitanti di un appartamento.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di ripartizione delle spese di gestione dell'impianto di ascensore ubicato in un edificio in condominio è irrilevante il numero di persone che occupano l'appartamento.

Da questa premessa di carattere generale discende una conseguenza: è illegittima – perché contraria alle norme dettate in materia di ripartizione delle spese per l'ascensore (cfr. art. 1124 c.c.) – la deliberazione assembleare che pone un maggior onere contributivo a carico delle famiglie più numerose.

Queste sono le conclusioni cui è giunta la Seconda Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17557 depositata in cancelleria l'1 agosto 2014.

La pronuncia merita attenzione perché ritorna su un argomento spesso oggetto di controversie in sede assembleare e comunque necessita di alcune specificazioni di natura applicativa di cui diremo appresso.

Il caso che ha portato alla decisione dei giudici di piazza Cavour è di quelli usuali nei condominii: l'assemblea approva il rendiconto dell'anno di gestione appena trascorso e un condomino lo impugna. A suo modo di vedere la ripartizione delle spese dell'ascensore (ma anche dell'acqua) è errato.

Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, gli danno torto: per i giudici di merito la deliberazione è legittima. Da qui il ricorso per Cassazione.

I giudici di piazza Cavour – anche se nella sostanza hanno accolto il ricorso per altri motivi considerando questo inammissibile – in via teorica si sono trovati d'accordo con le censure mosse dal condomino. =>Anche il condomino del primo piano paga l'ascensore.

Si legge in sentenza che “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 25 marzo 1999, n. 2833; Sez. 2, 25 marzo 2004, n. 5975; Sez. 2, 17 febbraio 2005, n. 3264), per le spese di gestione del servizio ascensore è applicabile, per analogia, in mancanza di deroga con patto negoziale intervenuto tra i condomini, la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, secondo cui il riparto avviene, per metà, in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

E' invalida, pertanto, la delibera assembleare, adottata a maggioranza, con la quale si stabilisca, come nella specie, a parità di caratura millesimale e di livello di piano, un onere di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore più elevato a carico dei condomini con famiglia più numerosa, sul presupposto della loro più intensa utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune, e un esonero parziale per i proprietari di unità che l'amministratore abbia accertato essere disabitate” (Cass. 1 agosto 2014 n. 17557).

La pronuncia riguarda una controversia sorta prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012, ma non v'è motivo per dubitare della validità attuale del principio di diritto, posto che attualmente l'art. 1124 c.c. è applicabile per le spese di gestione dell'impianto di ascensore per espressa indicazione normativa.

Una sola eccezione a questo principio: il numero di persone residenti in un'abitazione (o comunque la sua destinazione d'uso particolare, es. studio medico) possono incidere sul criterio di ripartizione delle spese solamente se ciò sia espressamente previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale o comunque da una delibera adottata con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.

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