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Come tutelarsi in caso di installazione di servoscala per disabili difettoso?

Quando il servoscala risulta difettoso come si deve procedere nei confronti del venditore.
Avv. Leonarda Colucci 

Il Tribunale di Lecco, affronta la questione e dichiara applicabile la disciplina prevista dal Codice del consumo anche nel caso in cui il contratto viene concluso dall'acquirente formale e che tale soggetto sia persona diversa rispetto all'effettivo consumatore

Il fatto. La madre di un disabile per rendere più agevole il raggiungimento della sua abitazione da parte del figlio fa installare nel suo stabile un servoscala a pedana. Tale attrezzatura, tuttavia, già al momento dell'installazione presenta numerose problematiche che non la rendono idonea all'uso esponendo, in tal modo, gli acquirenti ad un continuo avvicendarsi di problematiche che rivelano in varie occasione il malfunzionamento di tale strumento.

A fronte di tale situazione la madre decide di chiamare in giudizio la società venditrice del servoscala al fine di dichiarare la risoluzione del contratto di fornitura con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagata ed al risarcimento del danno.

Lo svolgimento del processo. La prima questione affrontata dalla sentenza del Tribunale di Lecco riguarda l'individuazione della disciplina applicabile ai fatti di causa.

A tal proposito la pronuncia in commento ha rilevato che sebbene nel caso di specie l'acquirente formale (madre) sia diverso dal destinatario sostanziale (figlio disabile), può trovare applicazione la disciplina prevista Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) che all'articolo 129 lettera d stabilisce che “ il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed inoltre la norma ha specificato il concetto di bene conforme ribadendo che tali devono essere considerati quelli “idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatticoncludenti” (lett. D art. 129 D.Lgs. 206/2005).

Una volta chiarito tale aspetto nell'ambito dello svolgimento del processo è emerso, in base ai fatti dedotti dall'attrice, che il servoscala a pedana aveva già mostrato innumerevoli problemi al momento del montaggio, e dopo tale fase il cattivo funzionamento dell'attrezzatura trova conferma ripetutamente nei successivi interventi sostitutivi ed aggiuntivi continuamente richiesti dall'attrice.

L'esistenza di svariate problematiche che rendevano tale bene inidoneo all'uso è stata, fra l'altro, confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice che ha rilevato che le ripetute problematiche di funzionamento della pedana rendevano evidente la non conformità all'uso particolare al quale il bene sarebbe stato destinato.

Dunque in base a tali fatti di causa è emerso in modo assolutamente chiaro che il bene venduto dalla società convenuta a parte attrice non era conforme all'uso, e che la specificità dell' uso al quale l'attrezzatura sarebbe stata adibita era stato correttamente comunicato dall'acquirente alla società venditrice che, pertanto, è venuta meno all'obbligo previsto dall'articolo 129 del codice del consumo alla lettera d.

La decisione. Valutando tali aspetti, quindi, la sentenza del Tribunale di Lecco ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della società venditrice tenendo conto anche del fatto che le numerose riparazioni e sostituzioni effettuate da quest'ultima hanno “arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”.

Dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento il Tribunale, inoltre, ha condannato la società convenuta alla restituzione del prezzo all'attrice ed al risarcimento del danno dalla stessa patito a fronte dei disagi arrecati dal malfunzionamento del servoscala.

Per quanto riguarda i criteri seguiti per il risarcimento del danno in via equitativa, disposto dal giudice, sono stati applicati i principi previsti dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile nonché dal potere più generale riconosciuto al giudice di merito dall'articolo 115 del cpc; pertanto, senza necessaria richiesta delle parti, ove ricorrano le condizioni il giudice di merito ha il potere di ristabilire la cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa. (Cass. 12 ottobre 2011 n. 20990).

Il Tribunale, quindi, seguendo tali criteri ha disposto anche il risarcimento del danno subito da parte attrice decidendo in via equitativa.

In buona sostanza, nel momento in cui ha ritenuto pienamente applicabile al caso di specie i principi previsti dal Codice del consumo, ha voluto evitare che il disabile e la sua famiglia, che devono già confrontarsi quotidianamente con la loro difficile condizione, siano costretti a richiedere continui interventi manutentivi e riparatori del macchinario scongiurando in tal modo ulteriori disagi.

Sentenza
Scarica Tribunale di Lecco, II sez. civ., 15 maggio 2014
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