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Nomina dell'amministratore, basta l'indicazione del cognome per considerare valida la delibera d'incarico

Per la nomina dell'amministratore è sufficiente l'indicazione del cognome per considerare valida la delibera.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di nomina dell'amministratore di condominio da parte dell'assemblea, è sufficiente l'indicazione del cognome del professionista per considerare valida la deliberazione d'incarico.

A questa conclusione è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22685, depositata in cancelleria il 24 ottobre 2014.

Il caso può apparire singolare ma in realtà lo è meno di quello che si creda; l'omonimia è sempre dietro l'angolo e la superficialità nell'indicazione in delibera del nominativo del nuovo amministratore può creare problemi d'identificazione del professionista stesso.

Nella fattispecie risolta dalla Suprema Corte di Cassazione, evidentemente no.

Di amministratore ce n'è uno

Partiamo dal dato di fatto imprescindibile: ogni condomino può avere solamente un amministratore. Al massimo possono esserci dei consiglieri condominiali o un revisore contabile (cfr. art. 1130-bis c.c.), ma di amministratore l'assemblea può sceglierne solamente uno.

In questo contesto, è evidente, l'indicazione corretta del nominativo della persona scelta è fondamentale.

Consiglio di condominio, compiti e composizione

Esempio

L'assemblea con il voto unanime dei presenti nomina amministratore del condominio Alfa, il condomino sig. Rossi.

Piccolo problema; nel condominio Alfa abitano tre sig. Rossi: chi è quello indicato dall'assemblea?

L'assemblea con il voto unanime dei presenti nomina amministratore del condominio Alfa, il condomino dott. Rossi.

In questo caso la situazione è più semplice: pur essendoci tre sig. Rossi, solo uno di essi è laureato e quindi il titolo accademico consente una facile individuazione.

Chiaramente anche la semplice indicazione di ”sig. Rossi” può essere considerata sufficiente alla corretta individuazione del neo amministratore, se quella indicazione è seguita da una serie di elementi utili a circostanziarne la portata.

In questo contesto, quindi, verbalizzare nel seguente modo: “L'assemblea con il voto unanime dei presenti nomina amministratore del condominio Alfa, il condomino sig. Rossi, del quale si accetta il preventivo allegato alla presente delibera”, sgombra il campo da ogni dubbio sulla corretta individuazione della persona nominata.

Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 22685, la ricorrente lamentava il fatto che la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, non aveva tenuto in considerazione la sua censura relativa alla deliberazione di nomina dell'amministratore; a dire della promotrice del giudizio di legittimità, la deliberazione doveva considerarsi illegittima in quanto con la delibera assembleare era stato nominato l'amministratore portava l'indicazione del solo cognome dell'incaricato, con mancanza di ogni riferimento al nome di battesimo e ai dati anagrafici del medesimo.

La Corte di Cassazione ha rigettato questa doglianza ricordando che le norme del codice civile dettate in materia di nomina dell'amministratore di condominio non prescrivono che nella delibera debbano rispettati determinati requisiti per l'identificazione dell'amministratore “e, nella specie, la Corte di Appello, con valutazione di merito ragionevolmente argomentata, ha ritenuto che l'indicazione, nel verbale del solo cognome, non avesse pregiudicato l'individuazione della persona nominata”.

Come dire: secondo i giudici di merito e di legittimità l'indicazione del solo cognome bastava ad identificare correttamente l'amministratore di condominio incaricato.

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Sentenza
Scarica Cass. 24 ottobre 2014 n. 22685
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