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Danny

Spese legali per recupero spese condominiali

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Ho acquistato il nel luglio 2011 un appartamento che mi è stato venduto garantito in sede di rogito notarile libero da debiti, vizi, ipoteche e quant’altro. Successivamente, nella primavera 2012 in sede di assemblea condominiale scoprivo che il precedente proprietario non aveva pagato le spese condominiali per quasi 6000 euro circa (ammanco maturato nell’anno finanziario del rogito e in quello precedente). Apprendevo che l’amministratore con delibera datata giugno 2011 (1 mese prima del rogito) aveva ricevuto mandato dall’assemblea per ricuperare il debito, con conseguente emissione del decreto ingiuntivo al precedente proprietario dd dicembre 2011 e successivo precetto notificatogli in febbraio 2012. L’azione esecutiva si era però fermata in quanto non sembravano esserci bene aggredibili .Visto lo stallo l’amministratore molto garbatamente richiedeva da me l’ammanco (ex solidarietà passiva - art 63 disp. Att. del c.c.) e iniziavano da me pressioni legali sul precedente proprietario e sull’agenzia immobiliare che aveva curato la mediazione. Morale: l’ammanco viene recuperato dal preced. proprietario e agente ma restano scoperte le spese legali per eur 800 che tutti e 2 si rifiutano di pagare. Gli 800 euro di fattura emessi dal legale del condominio corrispondono a 200 euro di spese esenti ex art 15 dpr 633/72 (rimborso bolli, visure, spese per notifica decreto ingiuntivo+precetto, etc) e 600 euro di onorario. Mi chiedo a chi competono effettivamente queste spese legali, se al condominio che ha avviato l’azione legale, e ha recuperato i soldi non grazie però all’azione esecutiva ma al mio intervento, oppure al precedente proprietario, che ha causato l’azione legale sfociata in decreto ingiuntivo e precetto. Contabilmente l’amministratore le sta richiedendo in toto a me. Grazie per i commenti.

Le spese legali sarebbero spettate al venditore e di conseguenza a te nel caso le avesse sentenziate il Giudice.

Poichè il decreto ingiuntivo è stato interrotto e c'è stato un accordo stragiudiziale senza arrivare a sentenza, le spese legali nell'interesse del condominio spettano al condominio.

Ne il vecchio proprietario ne tu dovrete pagare personalmente.

Gli 800 euro saranno ripartiti per millesimi di proprietà tra tutti i condòmini, compreso te che sei il nuovo proprietario.

Ok, ringrazio, uno scenario del genere sarebbe sicuramente ottimale, ma devo fare però l'avvocato del diavolo. Anche se successivamente al precetto notificato al precedente proprietario debitore il recupero del credito non è avvenuto a mezzo di una vera e propria azione esecutiva (pignoramento presso terzi o esecuzione immobiliare) dovrebbe però valere il disposto dell'art 1196 C.C (per cui le spese del pagamento sono a carico del debitore ) avvalorato anche dal principio della “soccombenza virtuale”(Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011)" (Cass. 16 ottobre 2012, n. 17683). Potrei avere dei precisi riferimenti legislativi che smentiscano quanto ho scritto qui sopra? Grazie del riscontro

 

 

Le spese legali sarebbero spettate al venditore e di conseguenza a te nel caso le avesse sentenziate il Giudice.

Poichè il decreto ingiuntivo è stato interrotto e c'è stato un accordo stragiudiziale senza arrivare a sentenza, le spese legali nell'interesse del condominio spettano al condominio.

Ne il vecchio proprietario ne tu dovrete pagare personalmente.

Gli 800 euro saranno ripartiti per millesimi di proprietà tra tutti i condòmini, compreso te che sei il nuovo proprietario.

Anche se lo stesso debitore avesse votato favorevole la delibera sarebbe nulla senza una sua dichiarazione di presa in carico delle spese legali.

E' affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell'art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.

Cassazione Civile, Sezione II, 6 ottobre 2008 n 24696.

*****************Le spese legali sarebbero spettate al venditore e di conseguenza a te nel caso le avesse sentenziate il Giudice.

Poichè il decreto ingiuntivo è stato interrotto e c'è stato un accordo stragiudiziale senza arrivare a sentenza, le spese legali nell'interesse del condominio spettano al condominio.********************

Ecco su questo punto vorrei ritornare:

Il giudice ha emesso un decreto ingiuntivo che ordinava al precedente proprietario di pagare la morosità e le spese (spese per decreto, diritti e onorari) e successivamente è stato emesso anche il precetto (che ho dedotto inefficace perché l’esecuzione non è iniziata nei 90 gg successivi – poiché il legale dell’amministratore non ha individuato beni aggredibili o reputando troppo oneroso-aleatorio un pignoramento immobiliare).

Spese legali che immagino l’avvocato del condominio abbia anticipato, fatturandole assieme al suo onorario al condominio che le ha a sua volta anticipate, condominio che quindi le richiede a me ex solidarietà passiva. Il vecchio proprietario se ne è sempre fregato di questa ingiunzione nei suoi confronti e delle spese che essa ha comportato, forse confidando che il giudicato possa andare in decadenza, oppure più maliziosamente consapevole che il precetto era appunto inefficace facendo decadere l’azione esecutiva (ma non il precedente decreto). Sta di fatto che sono pendenti queste spese legali maturate a causa della condotta inadempiente da parte del vecchio proprietario. Importante è che io abbia le idee chiare a chi compete cosa, o a me ex solid. passiva (però andando a botta sicura avendo un valido titolo come il decreto per pretendere - anche in sede giudiziaria - dal venditore inadempiente che sia lui a pagare) o al condominio, poiché la composizione della lite è avvenuta in sede stragiudiziale, grazie all’intervento dell’avvocato che ho personalmente incaricato. Grazie per i commenti

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