#1 Inviato 30 Settembre, 2014 In data 01.10.2013 i miei genitori mi concedono in comodato a termine (scadenza 01.10.2017) un appartamento di loro proprietà in regime di comunione legale dei beni ove io possa svolgere la mia attività di libero professionista, accollandomi tutte le spese inerenti le utenze, le tasse etc. nel contratto di comodato regolarmente registrato si fa riferimento alle spese dell'atto e a quelle accessorie che sono a carico della sottoscritta. Per quanto riguarda gli oneri condominiali era invece mio padre a provvedere (ma nel contratto non è scritto niente) In data 29.12.2013 mio padre muore e quindi io subentro pro quota nella titolarità (proprietà) di detto Immobile (assieme a mia sorella e mia madre) Le altre coeredi pretendono che io paghi per intero le spese condominiali e loro si rifiutano di pagare la loro quota Io mi chiedo quindi tali spese come vanno ripartite data la mia duplice veste di proprietaria e comodataria: se ognuno pro quota di proprietà (obbligazioni propter rem) oppure tutte a mio carico. Preciso che in quanto proprietaria io pago le tasse sull'immobile inerenti la mia quota di proprietà (cosa a cui non sarei tenuta in semplice veste di comodataria) per cui mi sembrerebbe eccessivo dover provvedere anche al pagamento delle spese condominiali per intero. l'amministratore, messo al corrente di ciò tace ormai da quasi un anno: io ho comunicato il decesso del titolare a mezzo pec e i dati per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale chiedendo di essere avvisata delle assemblee e rendendomi disponibile a pagare la mia quota spese. Tutto tace da ormai quasi un anno Ho visto che sul punto la giurisprudenza è contrastante per cui chiedo consulenza Grazie anticipatamente
#2 Inviato 30 Settembre, 2014 Salvo accorsi diversi stipulati tra comodante e comodatario, alla fattispecie si applica il disposto dell'art. 1808 c.c. Pertanto sono a carico del comodatario tutte le spese necessarie all'uso della cosa (immobile) mentre sono a carico del comodante tutte le spese straordinarie. Fatta questa premessa, secondo la Cassazione, le spese condominiali sono obbligazioni propter rem; pertanto, in qualità di comodatario, sono a tuo carico le spese ordinarie mentre in qualità di proprietaria (per 1/3) le spese straordinarie. Per inciso, le spese condominiali sono, fondamentalmente, di due tipi: ordinarie e straordinarie. Questa è la mia opinione. http://www.e-glossa.it/wiki/obbligazioni_del_comodatario.aspx
#3 Inviato 30 Settembre, 2014 Ti ringrazio per la risposta e chiedo... Dato che l'amministratore in un anno ed essendo a conoscenza della situazione non mi ha mai contattata né per le spese né per la convocazione delle assemblee io posso agire per l eventuale annullamento delle delibere? Visto che sono proprietaria e l ho chiesto esplicitamente non ho il diritto di essere avvisata?
#4 Inviato 30 Settembre, 2014 Qualora non venga convocato un condòmino, le delibere adottate sono annullabili entro 30 giorni, per gli assenti, da quando ne hanno avuto notizia. Poiché siete 3 comproprietari, solo uno di voi potrà votare e rappresentare i millesimi di proprietà. Pertanto, dovrete nominarne uno (tu, tua madre o tua sorella) accordandovi tra voi. Avete il diritto ad essere convocati.