Vai al contenuto
vermaccio

Dissenso dalla lite: come/quando farla?

Domani sera devo andare ad una riuniuone condominiale al posto di un'amica.

 

Il condominio è uscito perdente da una causa fatta da un privato (danni per 40.000 euro per un allagamento causato dal condominio ad un privato).

E il risultato era palese che sarebbe stato quello ma il condominio invece che pagare ha preferito andare in causa cosi ora pagherà oltre al danno anche le spese giudiziarie.

ebbene, i condomini pur di non sborsare un cent, vogliono fare ricorso, per farsi massacrare ancora: domani sera in assemblea si voterà ciò.

 

Ho consigliato alla mia amica di fare dissenso dalla lite (tirarsene fuori) in modo da non dover pagare per scelte (inutili, scellerate) dell'assemblea.

 

Come devo fare?

In assemblea che dovrò far verbalizzare per essere fuori da future spese?

 

(è logico che la mia amica pagherà in base ai millesimi le spese accertate ad OGGI -danni+speselegali- , ma non voglio che un centesimo di più esca dalle tasche della mia amica se in assemblea decidono di fare ricorso)

 

grazie

cc Art. 1132. Dissenso dei condomini rispetto alle liti.

Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione

E' sufficiente dissociarsi inviando una lettera raccomandata all'amministratore, meglio con ricevuta di ritorno e meglio ancora se chiusa alla francese.

Intanto è meglio dissociarsi in assemblea e farlo scrivere al verbale, e nella raccomandata si può scrivere p.es.

 

All'attenzione del Sig. Amministratore

Nome Cognome

Dello stabile sito

in Via ..... Nr. ...

Città ....

Io sottoscritto Nome Cognome si dissocia dalla lite promossa in assemblea del gg.mm.aaaa

approvata con la delibera all'Ordine del Giorno

Cordiali saluti

Firma. ....

vorrei porre, a chi possiede tale esperienza, un parere circa una delibera condominiale

per incaricare un avvocato a tutela del condominio per opere edili realizzate

con permessi comunali nell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, contestati dall'amministratore su richiesta dell'assemblea.

 

- a) posso dissociarmi appellandomi agli gli artt. 1132 e 1133 de C.C. (già citati nel verbale di assemblea);

- b) io non ero presente in assemblea; posso dissociarmi inviando una raccomandata entro i 30 gg dalla data del verbale?;

- posso/devo esprimere le mie motivazioni? per es.: intendo dissociarmi in quanto reputo che sia l'autorità competente a pronunciarsi (vigilanza edilizia, Uffici tecnico comunale e soprinten-denza;

 

mille grazie

 

utente: giuste

vorrei porre, a chi possiede tale esperienza, un parere circa una delibera condominiale

per incaricare un avvocato a tutela del condominio per opere edili realizzate

con permessi comunali nell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, contestati dall'amministratore su richiesta dell'assemblea.

 

- a) posso dissociarmi appellandomi agli gli artt. 1132 e 1133 de C.C. (già citati nel verbale di assemblea);

- b) io non ero presente in assemblea; posso dissociarmi inviando una raccomandata entro i 30 gg dalla data del verbale?;

- posso/devo esprimere le mie motivazioni? per es.: intendo dissociarmi in quanto reputo che sia l'autorità competente a pronunciarsi (vigilanza edilizia, Uffici tecnico comunale e soprinten-denza;

 

mille grazie

 

utente: giuste

Non è ben chiaro se la lite riguarda il condominio contro esteri/o oppure la lite è interna.

Nel 1° caso è possibile dissociarsi entro trenta giorni dalla delibera, o da quando sei messo al corrente nel caso specifico di assenza alla riunione, entro trenta giorni dalla comunicazione (arrivo del verbale) con atto scritto inviato all'amministratore, è sufficiente una raccomandata.

Nel 2° caso (lite interna), non è possibile dissociarsi, ovvero è necessario decidere con che compagine stare, a pro o contro.

Non è ben chiaro se la lite riguarda il condominio contro esteri/o oppure la lite è interna.

Nel 1° caso è possibile dissociarsi entro trenta giorni dalla delibera, o da quando sei messo al corrente nel caso specifico di assenza alla riunione, entro trenta giorni dalla comunicazione (arrivo del verbale) con atto scritto inviato all'amministratore, è sufficiente una raccomandata.

Nel 2° caso (lite interna), non è possibile dissociarsi, ovvero è necessario decidere con che compagine stare, a pro o contro.

Salve , non comprendo e non trovo i motivi che debbano differenziare le liti interne da quelle esterne.

Potresti essere più chiaro e con qualche riferimento? Grazie e buona giornata

Leggi queste note e Sentenze:

A norma dell'articolo 1132 del Codice civile, quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda giudiziale, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, per il caso di soccombenza.

 

Anzitutto, per esprimere il proprio dissenso, il condomino deve essere in presenza di una vera e propria delibera assembleare e non di un semplice provvedimento dell'amministratore (articolo 1133 del Codice civile). Il che significa che, se la decisione di promuovere o di resistere a una lite è atto proprio dell'amministratore, il condomino deve prima rivolgersi all'assemblea - che deciderà in merito - e solo rispetto alla delibera di quest'ultima, può manifestare il proprio dissenso. Si tenga presente che l'amministratore può promuovere ex se - senza delibera assembleare - le liti rientranti nelle proprie attribuzioni, definite dall'articolo 1130 del Codice civile (osservanza del regolamento condominiale, esecuzione delle delibere assembleari, disciplina delle parti comuni, riscossione delle quote condominiali, pagamento delle spese, adozione degli atti conservativi).

 

Sempre quanto ai presupposti, è opinione dominante che il dissenso possa essere espresso solo relativamente alle liti tra condominio e terzi e non anche relativamente alle liti tra condominio e condomino. In questo senso, la giurisprudenza - che solo incidentalmente si è occupata della questione - ha puntualizzato che, nell'ipotesi di lite tra condominio e condomino, 'non applicabile neppure in via analogica l'articolo 1132 del Codice civile che disciplina l'ipotesi di lite tra un condominio e un terzo estraneo e neppure l'articolo 1101, richiamato dall'articolo 1139 stesso Codice' (Cassazione, 25 marzo 1970, n. 801).

Nello stesso senso, si veda tra le altre Cassazione 15 maggio 2006, n. 11126, per la quale 'nell'ipotesi di controversie tra condomini, infatti, l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra di loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la contesa provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore per quella per cui ha riportato condanna'.

 

La disposizione di cui all'articolo 1132 del Codice civile deve peraltro applicarsi laddove sia certo che l'interesse del condominio vincitore non abbia comportato alcun vantaggio per il condomino dissenziente. E, dunque, agli effetti del dissenso del condomino rispetto alle liti, occorre tener ben distinta l'ipotesi in cui il condominio risulti soccombente rispetto alla lite, dall'ipotesi in cui il condominio risulti vittorioso e il condomino dissenziente ne tragga vantaggio.

 

Nel primo caso, il condomino dissenziente esonerato dalle spese di soccombenza ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, in forza della solidarietà passiva.

 

Nel secondo caso, invece, il condomino dissenziente - che abbia tratto vantaggio dalla lite risultata favorevole al condominio – è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.

 

In sostanza, l'esonero del condomino dissenziente dalle spese è l’imitato all'ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza e cioè alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio, oltreché alle spese di difesa (l'esonero non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza).

 

Se invece la lite ha esito favorevole per il condominio e il condomino dissenziente abbia tratto vantaggio, la separazione di responsabilità - che riguarda solo le spese di soccombenza - non produce gli stessi effetti e il condomino dissenziente è tenuto a partecipare alle spese di lite quali, ad esempio l'eccedenza degli onorari del legale del condominio rispetto a quanto disposto dal giudice (cosiddette spese legali non ripetibili).

 

In ogni caso, l'esonero del condomino dissenziente dalle spese, a seguito della separazione della propria responsabilità, non si applica alle spese del processo penale e la decisione di autorizzare l'amministratore - imputato per comportamenti relativi al suo incarico - a nominarsi un difensore in un procedimento penale, non può formare legittimo oggetto di delibera assembleare (Cassazione, 10 giugno 1997, n. 5163).

 

In ogni caso, la notifica del dissenso non inibisce, al condomino dissenziente, la partecipazione alle successive delibere assembleari concernenti il prosieguo della controversia, non potendosi disconoscere il diritto di manifestare la propria volontà nell'assemblea e di concorrere quindi, al pari degli altri condomini, alla formazione della volontà condominiale sullo specifico argomento (per esempio, dell'abbandono della lite).Né può dedursi, al riguardo, un'astratta ipotesi di conflitto di interessi, che deve essere dedotto e provato in concreto e può essere riconosciuto soltanto ove risulti dimostrata una specifica divergenza tra ragioni personali del condomino dissenziente - il cui voto abbia concorso a determinare la maggioranza assembleare - e un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cassazione, 5 dicembre 2001, n. 15360).La procedura per manifestare il dissenso dalla lite definita dall'articolo 1132, comma 1, Codice civile, per il quale il condomino assente deve notificare entro 30 giorni, da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione, il proprio dissenso.

 

E, dunque - ai fini dell'esonero da eventuali spese di soccombenza - non basta che il condomino manifesti il suo dissenso in ordine alla lite durante l'assemblea, né necessario che egli sia stato presente e dissenziente in assemblea, posto che la separazione di responsabilità ammessa anche per gli assenti.

 

Occorre invece che egli notifichi all'amministratore - o a tutti i condomini se manchi l'amministratore - la sua separazione da responsabilità, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'assemblea, se era presente, o dalla data della comunicazione del verbale, se era assente.

 

Scaduto tale termine di decadenza, egli non potrà più esercitare il proprio diritto di dissenso (Cassazione, 15 marzo 1994, n. 2453).Circa l'obbligo della notifica, di cui parla l'articolo 1132, comma 1, Codice civile, si è molto discusso se il termine 'notificato' debba essere inteso nel senso proprio di una formale notifica, ai sensi del Codice di procedura civile, ovvero di una pura e semplice comunicazione.

 

La giurisprudenza prevalente ha però da tempo puntualizzato che la manifestazione di dissenso del condomino, rispetto alla promozione di una lite deliberata dall'assemblea, può essere notificata all'amministratore, senza bisogno di forme solenni, comprese tra queste quelle previste dal Codice di procedura civile.

 

E, dunque, per la comunicazione del dissenso, basta anche una semplice raccomandata, di cui si provi l'avvenuto ricevimento, da parte del condominio (in senso contrario, si veda però Cassazione, 15 giugno 1978, n. 2967). PAGINE A CURA DI Silvio Rezzonico IL PUNTO E' nulla la delibera che ignora il dissenso L'articolo 1138, ultimo comma, Codice civile, dispone espressamente che le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo derogare ad alcune disposizioni condominiali, tra cui quella di cui all'articolo 1132, Codice civile.

 

La inderogabilità della norma implica che la sua violazione, da parte dell'assemblea, comporta la nullità della delibera assembleare che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, anche a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite. In tal caso, infatti, l'articolo 1132, primo comma, Codice civile, contemperando l'interesse del gruppo con quello del titolare di interessi contrastanti, riconosce al condomino dissenziente il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto (Cassazione, 15 maggio 2006, n. 11126).

 

Sostanzialmente, nello stesso senso, si vedano anche Cassazione, 8 giugno 1996, n. 5334 e Cassazione, 29 luglio 2005, n. 16092, per le quali affetta da nullità e non da mera annullabilità ed uindi impugnabile in ogni tempo e da chiunque ne abbia interesse, la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacché solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'articolo 1132, comma 1, Codice civile.

 

Il principio vale, dunque, anche dopo gli insegnamenti giurisprudenziali più recenti, secondo cui devono qualificarsi come nulle - e non semplicemente annullabili - solo le delibere assembleari prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito o che non rientra nella competenza dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose e servizi comuni, sulle proprietà esclusive di ognuno dei condomini nonché le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto (Cassazione, 7 marzo 2005, n. 4806).

×