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Per la Corte d'Appello di Napoli la mancata convocazione in assemblea è vizio di nullità

Nella sentenza n. 2443 del 2019 per la Corte d'Appello di Napoli la mancata convocazione del condomino in assemblea è vizio di nullità, salvo che egli sia presente in assemblea.
Avv. Valentina Papanice 
10 Lug, 2019

La mancata convocazione in assemblea è vizio di nullità?

Secondo un approdo ormai acquisito, la mancata convocazione di un condòmino in assemblea costituisce un vizio di annullabilità del deliberato, impugnabile solo dal diretto interessato e nei termini di cui all'art. 1137 c.c.

Talmente consolidato è l'orientamento in giurisprudenza, a seguito per giunta di uno storico intervento delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 4806/2005), da esser stato anche fatto proprio dal codice civile (art. 66 Disp. att. e trans. c.c.) con la riforma del condominio (L. n. 220/2012).

Eppure, nel 2019 può capitare di leggere decisioni che affermano il contrario. Ci si riferisce alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2443 del 2019.

Entriamo nel dettaglio.

La mancata convocazione come causa di annullabilità delle delibere

Come si accennava, e risaputo ai più, la mancata convocazione in assemblea è ritenuta ormai pacificamente un vizio di annullabilità del deliberato. Ciò vuol dire che è la decisione è impugnabile entro 30 giorni.

Non è sempre stato così: la questione è infatti stata talmente controversa da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite: nel lontano 2005 la Corte infatti stabilì, per quanto qui interessa, che la mancata convocazione in assembla costituisce un vizio di annullabilità della delibera da impugnare entro trenta giorni che decorrono dal giorno della decisione per i dissenzienti e dal giorno della comunicazione della stessa per gli assenti.

Come detto si interveniva su una questione assai controversa: rientra infatti tra i compiti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quello di risolvere contrasti tra sezioni semplici o di decidere su questioni di massima di particolare importanza (v. art. 374 co. 2 c.p.c.).

Nel caso in esame, il contrasto tra l'orientamento che considerava la mancata convocazione come causa di annullabilità e quello che invece optava per la nullità della delibera fu dunque risolto in favore del primo.

Come anticipato, il principio è stato fatto proprio dal codice civile, il quale, a seguito della riforma di condominio prevede oggi espressamente che "In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati" (art. 66, co.3 Disp. att. e trans c.c.).

Dunque, il vizio è impugnabile entro trenta giorni e solo da chi è presente, ma è dissenziente, o è assente perché non è stato ritualmente convocato. Se fosse un vizio di nullità, potrebbe essere invece impugnato sempre e, secondo le ipotesi più estreme della nullità assoluta, da chiunque vi abbia interesse.

Corte d'Appello di Napoli: la mancata convocazione in assemblea è vizio di nullità

Secondo la sentenza della Corte d'Appello di Napoli "la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all'assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell'assemblea, come ritenuto dalla costante e condivisa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 4846/1988; Cass. sent. n. 1033/1995; Cass. sent. n. 875/1999 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4531 del 27/3/2003)".

Dobbiamo premettere che la decisione riguarda fatti accaduti precedentemente alla riforma del condominio, e solo un anno dopo la decisione citata delle Sezioni Unite: infatti, oggetto della contestazione è una delibera del 15 settembre 2006.

Chiariamo poi, visto che il testo del provvedimento riportato si espone al dubbio, che i precedenti citati non fanno centrale riferimento alla questione della nullità per mancata convocazione in assemblea, ma più che altro alla verifica di una regolare comunicazione (soltanto la sentenza n. 4531/2003 afferma, per inciso, che "Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta").

Aggiungiamo inoltre che anche nel caso in esame la questione della nullità è trattata in via incidentale, dal momento che il provvedimento ritiene non provata la mancata convocazione in assemblea e poi ritiene comunque il vizio sanato dalla presenza del condomino.

Fatte queste doverose annotazioni, e volendo considerare anche nel caso di specie l'affermazione della Corte come un "semplice" inciso, resta il fatto che essa è completamente in contrasto con quanto ad oggi condiviso dagli operatori del settore, amministratori, avvocati, e giudici e cioè che le delibere viziate dalla mancata convocazione di uno o più condomini sono impugnabili entro trenta giorni solo dal diretto interessato (ex art. 1441 c.c.) - cioè da colui che non è stato ritualmente convocato.

Impugnativa della delibera assembleare: giudizio ordinario o anche procedimento sommario di cognizione?

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