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FAQ del Governo, si assemblee condominiali, ma meglio on-line. Ok alle seconde case

Pubblicati gli attesi chiarimenti dell'esecutivo sul d.p.c.m. 14 gennaio 2021 specie per gli spostamenti nelle seconde case.
Redazione 

Tra i tanti disclaimer presenti nei vari siti internet, anche istituzionali, uno manca e sarebbe invece fondamentale: le FAQ governative rappresentano una spiegazione che, seppur da fonte autorevole, non è vincolante in sede di applicazione delle norme.

Sarebbe il modo più corretto per dire alla cittadinanza - che sulla quella pagina internet passa e spassa da marzo 2020 in poi per capire cosa può fare durante le proprie giornate - che quell'impostazione non da garanzia al momento di un eventuale controllo di nulla.

Nel caso delle FAQ susseguenti il d.p.c.m. 14 gennaio 2021, per quanto già qui da noi esposto e riportato, pare utile soffermarci sull'annosa questione dello svolgimento delle assemblee condominiali e - tema connesso ma anche indipendente - quello dello spostamento verso le seconde case.

Specie in questo secondo caso, la soluzione data pare rabberciata per far fronte alla poca chiarezza (che novità!) del testo del decreto.

Andiamo per gradi.

Assemblee condominiali, possibili in zona rossa, arancione e gialla, ma fortemente raccomandate a distanza

Sull'argomento il d.p.c.m. 14 gennaio 2021, lo avevamo detto, ribadiva quanto sancito nei precedenti decreti: «è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».

Il decreto sul punto non fa differenze tra aree di rischio (volgarmente zone rosse, arancioni o gialle).

Conformemente a ciò, in ognuna delle FAQ riguardanti la specifica area, sul sito del Governo si arriva alla medesima conclusione.

Domanda: È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?

Risposta: Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

È questione, dunque, che va valutata caso per caso: la scadenza di un termine per proporre un ricorso, ad esempio, è certamente fattispecie urgente alla stregua di quella inerente ad improcrastinabili lavori di manutenzione e più di quella per la discussione su come adornare l'androne d'ingresso.

Seconde case, rientri e andirivieni

Se sulle assemblee, come in passato, i dubbi riguardano principalmente l'opportunità di fare riunire tante persone in un sol luogo, per le seconde case le FAQ governative provano a mettere una pezza ad una lacuna creatasi per il differente contenuto del d.p.c.m. 3 dicembre 2020 e quello del 14 gennaio scorso.

Il primo vietava espressamente gli spostamenti verso le seconde case, l'altro consente sempre il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione.

Tanto è bastato per fare dire che, al di là del "colore" della zona, ai sensi del d.p.c.m. 14 gennaio 2021 è sempre possibile andare presso la propria seconda casa.

Assemblee condominiali: nessun divieto di svolgimento nel nuovo DPCM

La circolare del Ministero dell'Interno era silente sul punto, mentre le FAQ del governo hanno preso posizione.

Domanda: È possibile fare rientro nella cosiddetta "seconda casa"? Se sì, ci sono dei limiti?

Risposta: Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".

Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.

Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021.

Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo.

La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione.

La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.


Come dire: se oggi sono nella mia casa di residenza, posso "rientrare" nella mia seconda casa in altra città, provincia o regione. E poi quando solo lì, posso "rientrare" nella mia abitazione di residenza. E l'andirivieni giornaliero? Come lo si considera?

Spostamenti in seconde case, si può?

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