Per un attimo è sembrato di essere tornati indietro nel tempo tra marzo ed aprile: ridda di voci, bozze che circolavano all'impazzata, ipotesi di restrizioni draconiane.
Poi nella notte tra il 12 ed il 13 ottobre il Presidente del Consiglio Conte ha firmato l'ennesimo decreto, più atteso degli altri dei mesi immediatamente precedenti, connesso all'emergenza Coronavirus.
Risultato? Qualche restrizione certa (la chiusura dei ristoranti alle 24), qualche specificazione in merito all'uso delle mascherine (uso già imposto all'aperto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125) e poi le - giuridicamente discutibili - raccomandazioni.
Nessuna delle disposizioni del DPCM riguarda espressamente il condominio. Non solo: le restrizioni imposte non vietano le riunioni (della quale l'assemblea condominiale è una particolare tipologia).
Ergo: le assemblee potranno continuare a tenersi. Si badi: a tenersi in presenza e vista la prossima pubblicazione della legge di conversione del decreto Agosto, anche on-line (sia pur con molte difficoltà data la formulazione della norma).
Certo, non passano inosservate anche disposizioni che, consideratane la portata generale non possono non avere riflessi anche in relazione alle riunioni condominiali.
Vediamo quali.
Uso della mascherina all'aperto ed al chiuso, quindi anche in assemblea
Questi i primi due commi dell'art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020:
«Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile».
Riepilogo ai fini condominiali: durante le assemblee è sempre obbligatorio l'uso della mascherina, tanto che l'assemblea si svolga in spazi aperti - cosa fino a poche settimane fa non obbligatorio, se si rispettava la distanza interpersonale - tanto negli spazi privati.
Quest'ultima non è propriamente una novità, o meglio la si può considerare tale ove non si consideri applicabile all'assemblea condominiale tenuta presso l'ufficio dell'amministratore il protocollo per gli uffici aperti al pubblico allegato al DPCM (lo stesso protocollo licenziato mesi fa).
Tale protocollo, in relazione alle riunioni con utenti esterni specifica che «dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina».
Quale disposizione applicare? L'art. 1, primo comma, DPCM 13 ottobre 2020 o le indicazioni del protocollo, che a norma del medesimo articolo prevalgono?
Qui si ripropone evidente la lacuna dell'omessa previsione di un protocollo ad hoc per le assemblee condominiali.
Abitazioni private e assemblee condominiali, meglio riunirsi in spazi preposti
Tanto scalpore - non proprio a torto - ha fatto il paventato divieto di feste e incontri nelle abitazioni private. Ce ne si è usciti con una raccomandazione, che non ha alcun valore giuridico cogente.
Certo è che alla lettera n) dell'art. 1 DPCM 13 ottobre 2020 è specificato che «con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei».
Al di là dei dotti ragionamenti in punto di diritto che potremmo sviluppare, pragmatismo impone di darci una regola: meglio tenere le assemblee condominiali in luoghi appositamente previsti per le riunioni di persone. Pensiamo alle sale conferenze, parrocchiali, ecc. Nelle abitazioni, al momento, meglio evitare grandi affollamenti. Per prudenza, non per decreto.