L'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 avanza e con essa, a tratti schizofrenicamente, l'attività normativa tesa a contrastare l'avanzata del virus: non è esente dai provvedimenti il condominio e nello specifico l'assemblea.
L'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato in ordine di tempo - il dpcm 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020 - si occupa anche delle riunioni private.
Un'avvertenza: con buona pace di tutti, pare non posano esservi molti dubbi sul fatto che le riunioni private cui farà riferire il decreto, anche per la norma nella quale sono citate comprendano anche le assemblee condominiali.
Andiamo per ordine.
Riunioni private (assemblee condominiali comprese), la (non) norma
Il DPCM 18 ottobre 2020 interviene integrando l'art. 1 del decreto presidenziale firmato il 13 ottobre.
Per quanto qui c'interessa soffermiamoci sulla lettera n-bis, che recita: «sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza».
Che non si tratti degli incontri tra amici non vi son dubbi: di questi si parla già nella precedente lettera n). Il riferimento è chiaro, si guarda a riunioni e aggregazioni differenti da quelle ludiche, ricreative e conviviali. Nessun dubbio che vi sia un riferimento anche alle assemblee condominiali, anche se in passato qualcuno a opinato che assemblee e riunioni non siano la stessa cosa.
Si badi: come per mesi abbiamo fatto notare che le FAQ presenti sul sito del Governo, pubblicate a chiarimento dei contenuti del dpcm non fossero atti normativi e men che meno interpretazioni aventi carattere di ufficialità, così va messo in evidenza che le raccomandazioni contenute in un atto normativo non sono precetti che impongono o vietano determinati comportamenti.
Una raccomandazione è un'esortazione non coercitiva, uno sprone ad adottare una condotta ritenuta preferibile: giuridicamente ben poca cosa.
Aveva sorpreso fosse inserita in un testo di legge per feste ed incontri (DPCM 13 ottobre 2020), stupisce ancor di più la perseveranza pochi giorni dopo.
Assemblee condominiali on-line, che incertezza
Il problema nello svolgimento delle assemblee condominiali in via telematica, a distanza, sta nella infelice formulazione dell'art. 66 disp. att. c.c. così come recentemente novellato dal decreto Agosto convertito in legge.
Come abbiamo avuto modo di evidenziare, una norma che per trovare piena applicazione necessità di una modifica del regolamento di condominio, ovvero del consenso di tutti i condòmini a meno che non si ritenga immediatamente applicabile - sulla scorta di un'interpretazione analogica che può prestare il fianco a contestazione - quanto previsto in materia di convocazione a distanza di assemblee societarie per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria.
Resta una situazione ibrida: da un lato la possibilità di riunirsi in presenza, non vietata. Dall'altro la raccomandazione di evitarlo sostituendo la presenza fisica col collegamento da remoto. Il tutto in un contesto normativo ostile a quest'ultima ipotesi.
Nel frattempo le delibere sul superbonus in condominio rischiano di rallentare, anche se la prossima legge di Bilancio, questi i rumors, prorogherà la durata della detrazione del 110% oltre il 2021.