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retoreto

Corso amministratori online

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Avendo frequentato un corso online di amministratore di condominio nel 2011 su un portale giuridico (noto) ,con rilascio di regolare attestato a seguito di esame sempre online con i relativi docenti, SI PUO' ESERCITARE l'attività ??.

A tal proposito la legge con le sue ultime modifiche e chiarimenti anche sui corsi di aggiornamento ,non entra nello specifico

I corsi validi sono solo quelli che seguono i dettami del dm 140/2014.

Da quanto ho letto,il dm non entra nei particolari, pertanto i corsi online purchè di 72 ore ed aver impartito le materie attinenti all'esercizio dell'attività, dovrebbero andare bene

Come fa ad essere valido un corso tenuto nel 2011 quando ancora non era neppure andata in vigore la riforma ?

 

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Da quanto ho letto,il dm non entra nei particolari, pertanto i corsi online purchè di 72 ore ed aver impartito le materie attinenti all'esercizio dell'attività, dovrebbero andare bene

Il dm detta precise regole che valgono dalla sua uscita in poi .

Avendo frequentato un corso online di amministratore di condominio nel 2011 su un portale giuridico (noto) ,con rilascio di regolare attestato a seguito di esame sempre online con i relativi docenti, SI PUO' ESERCITARE l'attività ??.

A tal proposito la legge con le sue ultime modifiche e chiarimenti anche sui corsi di aggiornamento ,non entra nello specifico

Il Regolamento del Ministero di Giustizia parla chiaro.

Devi essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto di un corso il cui inizio sia stato comunicato al Ministero con PEC ed il cui esame sia stato sostenuto in una sede, fisicamente e non on line.

Poichè il regolamento è entrato in vigore ad ottobre 2014, anche chi ha conseguito il "regolare" attestato più di un anno fa, deve comunque aver fatto il corso di aggiornamento di 15 ore, anche on line, ma deve aver conseguito l'attestato rilasciato dopo un esame fatto in sede.

Al link di seguito il regolamento completo:

--link_rimosso--

Scusate,se insisto,ragionando legalmente devo dire che non essendo stato previsto l'albo per tale figura e quindi nessun esame abilitativo, chiunque puo' svolgere un corso di aggiornamento invece che quello formativo, ed esercitare ? anche perchè qualsiasi attestato rialsciato da qualsiasi ente prima dell'entrata in vigore del regolamento si puo' ritenere "utile". Il regolamento Ministeriale non fa cenno al passato per regolamentare chi esercitava prima

L'attestato non abilita ma attesta la formazione .

Ovvero esso rappresenta solo uno dei requisiti previsti dalla legge .

I corsi sono liberi per tutti quelli che vogliono farli nessuna legge lo vieta .

 

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Scusate,se insisto,ragionando legalmente devo dire che non essendo stato previsto l'albo per tale figura e quindi nessun esame abilitativo, chiunque puo' svolgere un corso di aggiornamento invece che quello formativo, ed esercitare ? anche perchè qualsiasi attestato rialsciato da qualsiasi ente prima dell'entrata in vigore del regolamento si puo' ritenere "utile". Il regolamento Ministeriale non fa cenno al passato per regolamentare chi esercitava prima

Chi esercitava prima della riforma ( ovvero almeno un anno nei tre anni antecedenti la riforma)non deve fare il corso iniziale ma deve fare i corsi di aggiornamento .

Corsi fatti Prima del dm 140/2014 sono utili solo ai fini di personale formazione .

Partiamo dalla norma di legge, ossia dall'art. 71-bis disp. att. c.c. che al quinto comma recita:

"A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma".

 

In pratica se dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 (hai svolto attività di amministratore, cioè hai amministrato almeno un condominio (anche quello in cui vivi, ad esempio), non hai bisogno si seguire alcun corso. In mancanza di questo requisito, invece, tutte le persone che hanno seguito un corso ma non hanno amministrato prima del 18 giugno 2013 non possono essere considerate abilitate e dovranno seguirne uno valido ai sensi del dm 140/14. Almeno questa è la mia opinione.

 

In pratica se dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 (hai svolto attività di amministratore, cioè hai amministrato almeno un condominio (anche quello in cui vivi, ad esempio), non hai bisogno si seguire alcun corso.

In pratica se dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 (hai svolto attività di amministratore, cioè hai amministrato almeno un condominio (anche quello in cui vivi, ad esempio), non hai bisogno si seguire alcun corso INIZIALE.

Se però vuoi amministratore un condominio di cui non sei condòmino, restano comunque gli obblighi formativi che hanno cadenza annuale e durata di almeno 15 ore.

In pratica se dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 (hai svolto attività di amministratore, cioè hai amministrato almeno un condominio (anche quello in cui vivi, ad esempio), non hai bisogno si seguire alcun corso INIZIALE.

Se però vuoi amministratore un condominio di cui non sei condòmino, restano comunque gli obblighi formativi che hanno cadenza annuale e durata di almeno 15 ore.

Giustissima precisazione Leonardo, ti ringrazio.

Ringrazio l'Avv. Gallucci per la perfetta delucidazione,ribadisco e scusate se insisto , E' UNA V/S OPINIONE .

Nel caso citato: Attestato rilasciato ,ATTIVITA mai esercitata, SECONDO LA MIA OPINIONE si puo' esercitare con il solo corso di aggiornamento.

Se non hai mai esercitato devi essere diplomato fare il corso iniziale ( DM 140/2014)e poi quelli di aggiornamento (dm 140/2014) ovviamente salvo che tu non ti limiti ad amministrare il condominio ove tu sia condomino .

 

Il corso 2011 non vale . ( punto)

 

P.s non e' un opinione , e' la legge .

Caro Peppe , ognuno resta della sua OPINIONE, purtroppo e per fortuna siamo Italiani come diceva Giorgio Gaber, la tua affermazione non viene convalidata dalla legge,anche l'Avv. Gallucci esperto in materia lo ha affermato (che è una sua opinione)

Lo scambio di idee e opinioni nei forum servono per chiarire "dubbi" ed incertezze e cercare di interpretare leggi e regolamenti spesso ambigui e non chiare che non prendono in considerazione casi particolari ma frequenti. COMUNQUE GRAZIE E SALUTI A TUTTI GLI INTERVENUTI

Ripeto la legge prevede che coloro che non hanno mai esercitato con la riforma devono fare corsi di formazione secondo i dettami del dm 140/2014 quindi come fa un corso fatto nel 2011 quindi preriforma e Pre dm 140/2014 a essere valido ai fini della riforma ?

... ognuno resta della sua OPINIONE, purtroppo e per fortuna siamo Italiani come diceva Giorgio Gaber, la tua affermazione non viene convalidata dalla legge...

Certo, ognuno esprime la propria opinione e non essendoci ne controlli ne sanzioni, poichè siamo in Italia, l'amministratore potrà esercitare anche senza alcun requisito finchè starà bene ai condòmini.

L'interpretazione della Legge ce la daranno I giudici se è quando anche un solo condòmino si rivolgerà al Tribunale per contestare un corso fatto on line.

Una sola cosa su cui riflettere:

come ben sai, sia per il corso iniziale che per gli aggiornamenti è richiesta la presenza fisica.

Io nel 2008, non per esercitare ma per mia cultura personale, feci prima un corso on line con una nota associazione e successivamente un corso in aula con un'altra ed ho due attestati.

L'esame del corso on line lo avrebbe potuto sostenere anche il mio amministratore mentore compilando le schede al mio posto.

Che certezza c'è sul valore di quel mio esame?

Avendo frequentato un corso online di amministratore di condominio nel 2011 su un portale giuridico (noto) ,con rilascio di regolare attestato a seguito di esame sempre online con i relativi docenti, SI PUO' ESERCITARE l'attività ??.

A tal proposito la legge con le sue ultime modifiche e chiarimenti anche sui corsi di aggiornamento ,non entra nello specifico

Salve,

semplicemente no se non si è esercitato l'attività.

Questo perchè la legge ha chiarito che l'esame finale di un corso online deve essere sostenuto di presenza.

Inoltre se non si è esercitata l'attività prima dell'entrata in vigore della riforma allora il corso non avrà alcuna validità. Infine se si è svolto il mero corso di aggiornamento e non quello iniziale previsto dalla legge allora anche in questo caso non si è in regola.

Poi come in tutte le cose ognuno può agire come crede con tutte le conseguenze del caso. Infatti una nomina di un soggetto che non possiede le qualifiche necessarie è nulla.

 

Cordiali saluti.

Mi potresti dire cortesemente dove c'è scritto quello che tu affermi ( l'esame del corso online deve essere sostenuto di presenza)

CIAO GRAZIE

Mi potresti dire cortesemente dove c'è scritto quello che tu affermi ( l'esame del corso online deve essere sostenuto di presenza)

CIAO GRAZIE

Al comma 5 dell'art. 5 del regolamento che avevo linkato e che riporto nuovamente in calce è scritto:

 

5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

--link_rimosso--

TORNIAMO AL PUNTO DI PARTENZA,

E QUELLI FATTI PRIMA?????? ANCHE CON ESAME FINALE SVOLTO IN UNA SEDE FISICA ? ( chi puo' contestarlo questo ,nell'attestato non c'è scritto)

 

QUINDI SOSTENGO CHE QUESTA CASISTICA DEVE ESSERE APPOSITAMENTE CHIARITA OPPURE SI LASCIA TUTTO AD INTERPRETAZIONE PERSONALE,

QUESTE ERANO LE MIE INTENZIONI : SCAMBIARE IDEE PER ARRIVARE A DIRE :

PERCHE' CHI HA SOSTENUTO PAGANDO DEI CORSI ANTE LEGGE E ANTE REGOLAMENTO ED ADESSO SI VUOLE CIMENTARE NELL'ATTIVITA' DOVREBBE RIFARE IL CORSO?????

TORNIAMO AL PUNTO DI PARTENZA,

E QUELLI FATTI PRIMA?????? ANCHE CON ESAME FINALE SVOLTO IN UNA SEDE FISICA ? ( chi puo' contestarlo questo ,nell'attestato non c'è scritto)

 

QUINDI SOSTENGO CHE QUESTA CASISTICA DEVE ESSERE APPOSITAMENTE CHIARITA OPPURE SI LASCIA TUTTO AD INTERPRETAZIONE PERSONALE,

QUESTE ERANO LE MIE INTENZIONI : SCAMBIARE IDEE PER ARRIVARE A DIRE :

PERCHE' CHI HA SOSTENUTO PAGANDO DEI CORSI ANTE LEGGE E ANTE REGOLAMENTO ED ADESSO SI VUOLE CIMENTARE NELL'ATTIVITA' DOVREBBE RIFARE IL CORSO?????

4. L’inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e deiresponsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio delcorso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicatosul sito del Ministero della Giustizia.

Credo che l'inizio dei corsi frequentati da me e da te, nonchè i nominativi di formatori e responsabili scientifico, non siano mai stati comunicati al Ministero di Giustizia.

Nel 2008 forse non esisteva neanche la PEC, per cui, A MIO AVVISO, quei corsi non rispettano il Regolamento.

L'art. 71-bis, tra l'altro, è molto esplicito nell'esentare dal corso iniziale SOLTANTO chi ha già esercitato la professione e non anche chi abbia svolto un corso di formazione proprio perchè un corso di formazione ante-riforma è invalido mentre è ritenuto valido l'esercizio sul campo.

Concordo con retoreto sui dubbi riguardo all'ambiguità della legge. Diciamo che rifare il corso serve soprattutto per essere iscritti a un'associazione con i vantaggi annessi.

Nessuna legge obbliga ad iscriversi ad un associazione .associarsi non rientra tra i requisiti dell' art 71 bis . Rifare il corso serve ad essere conformi alla legge .visto che nel tuo caso non hai mai esercitato , quindi se tu vuoi esercitare devi fare un corso iniziale ai sensi del dm 140/2014 perche' e' ciò ' che prevede la legge oggi ( 10 gennaio 2016 ).

 

Il corso di formazione ai sensi del dm 140/2014 e' un requisito dell'art 71 bis .

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