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Attenzione alle assemblee online

Assemblee on-line: tra norme, lacune e aspettative.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

È uno degli effetti del coronavirus sul condominio: si dice che l'assemblea può svolgersi in modalità telematica.

Ricorderemo tutti, all'inizio del lock down, le richieste di sanificazione delle strade, sul modello cinese. Poi è venuto fuori che questa pratica andava considerata inutile, se non dannosa (fonte ministero salute).

Dopo un po' di tempo in molti (amministratori più che condòmini, a dire il vero), a testa bassa, invocavano l'obbligo della sanificazione delle parti comuni dell'edificio. Pratica di buon senso, si diceva. Alcuni comuni l'hanno addirittura imposta. Poi si è andati avanti e quella richiesta si è affievolita, fino a sparire.

Adesso è il turno delle assemblee on-line. Per carità, ancora mi riesce di distinguere il dibattito su una buona pratica dalla disquisizione dottrinaria e teorica su aspetti di applicazione delle norme.

Proprio perché in coscienza sono consapevole di questa differenza, mi sembra utile spendere qualche parola che possa fungere da sprone ad attivare il dubbio.

Io parto dall'idea che vedrei di buon grado la modalità di partecipazione a distanza, non come unica, almeno al di fuori della fase di emergenza sanitaria, ma come concorrente. Se leggo le norme, però, non trovo riscontro a questa mia predisposizione positiva.

Non metto in discussione le certezze altrui, per carità, provo ad analizzare criticamente l'esistente e trarne delle conseguenze. L'esistente per com'è, nel contesto di riferimento, non per come vorrei che fosse.

E la sensazione, alle volte, vista la larghissima diffusione del dibattito, a tutti i livelli, è che si stia dicendo vai a 200 km/h, poi vediamo se l'autovelox ti becca e se ti notificano la multa. Un azzardo, insomma.

Luogo non luogo, l'assemblea dove si tiene?

Il principale appiglio della tesi che ritiene legittima l'assemblea condominiale on-line è che il luogo di svolgimento, cui fa riferimento l'art. 66 disp. att. c.c., non è un luogo necessariamente fisico, reale, ma può essere semplicemente una sorta di base di partenza dal quale è diramato il collegamento telematico (l'ufficio dell'amministratore).

Qualcuno potrebbe obiettare: e come farà il presidente a verificare che il condòmino è stato ritualmente convocato? L'indirizzo link della piattaforma alla quale collegarsi, in mancanza di comunicazione a mezzo pec va scritto nella raccomandata di convocazione? E il presidente, che prima dell'inizio dell'assemblea non si sa chi sia, come potrà verificare la corretta convocazione di tutti? E il segretario? E come si sottoscriverà il verbale?

Questi sono problemi tecnici che potrebbero essere superati (forse, per alcuni davvero con molti dubbi) con buoni protocolli, non necessariamente per via normativa, è proprio l'addentellato normativo invocato che si rivela fragile.

Perché?

Assemblee on-line: prudenza non vuol dire contrarietà

Luogo dell'assemblea, che vuol dire?

Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Primo comma: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Quando è stato approvato l'art. 66 disp. att. c.c. attualmente in vigore?

Nel dicembre 2012. Diamo anche cittadinanza al fatto che, giustamente, il contenuto di una legge e le parole in essa contenute vadano attualizzate. Diversamente, per esempio, la Costituzione non potrebbe essere interpretata nel senso attualistico che spesso le si attribuisce quando la si fa tutrice di diritti ed interessi sconosciuti al momento della sua entrata in vigore.

La data di approvazione, però, non è causale. Dicembre 2012. Quasi otto anni fa.

Il testo dell'art. 66 disp. att. c.c. fa riferimento alla pec, in altre norme si parla di sito internet condominiale e di registro di contabilità elettronico. Per l'assemblea si parla di luogo di svolgimento, di partecipazione personale o per delega.

Nessun accenno a modalità telematiche, nemmeno uno spiraglio, nemmeno, ci pare, nei lavori preparatori.

Se la norma fosse stata scritta nel 1942, forse si sarebbe potuto dire che il Legislatore non conosceva, ed in effetti era così, la videoconferenza. Ma nel 2012? Certo che la conosceva, tant'è che già dal 1998, per le società per azioni quotate, si prevedeva questa possibilità.

Insomma, la norma è chiara, l'assemblea condominiale deve svolgersi in un luogo. Se non lo si fa la delibera ivi assunta rischierebbe d'essere invalidata.

Luogo secondo l'accezione comune del termine e dell'intenzione del Legislatore è «in senso ampio, una parte dello spazio, idealmente o materialmente circoscritta». Spazio fisico, non quello latamente inteso dell'internet.

Qualcuno potrebbe obiettare, ma siamo alla dialettica processuale, o forse convegnistica, o forse ancor meno: nel 2012 il Legislatore non aveva in mente la pandemia, come nel 1942 non pensava alla videoconferenza. Ineccepibile.

Normalmente, però le leggi vengono scritte per regolare la normalità, tant'è che poi esiste la decretazione e legislazione d'urgenza. Insomma un conto è l'attualizzazione, altro la contingenza.

L'emergenza coronavirus e la risposta del Legislatore… per le altre assemblee

Un ulteriore elemento, questo sì di evidente dimostrazione della contingenza nella quale si opera, è dato dal decreto Cura Italia (art. 106 d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) che per le assemblee di associazioni e società ha previsto la possibilità del voto per corrispondenza, ovvero della partecipazione per via telematica in relazione «alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19»; ciò, dice la norma per le società anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Sintesi che ne possiamo trarre: per ogni organismo collegiale, dunque, la ratio legis è quella di garantire la riunione in presenza, a meno che gli statuti non prevedano diversamente. Nella fase di emergenza in deroga alla necessaria presenza fisica è consentito una modalità di partecipazione o voto differente.

Queste norme si possono applicare analogicamente al condominio, visto che per il condominio sovente si fa riferimento alle regole societarie?

L'analogia legis trova applicazione quando non esistono altre norme e sempre che quelle possibilmente applicabili non facciano eccezione a regole generali. Il condominio ha un proprio sistema normativo di riferimento in materia di convocazione e svolgimento dell'assemblea e quella citata ha tutte le caratteristiche della disposizione eccezionale rispetto alla regola generale. Forse questa è l'unica strada, ma è davvero stretta, molto stretta.

Non ci pare insomma che il sistema normativo attualmente in vigore e specificamente disciplinante il condominio consenta il regolare svolgimento dell'assemblea in modalità telematica. Resterebbe da valutare l'ipotesi di accordo tra tutti i condòmini per questa modalità.

Accordo che, però, potrebbe scontrarsi con l'inderogabilità assoluta dell'art. 66 disp. att. c.c. prevista dall'art. 72 disp. att. c.c.

FAQ del governo

S'è detto: a marzo il Governo disse, con le sue famigerate FAQ, che le assemblee condominiali potevano tenersi in modalità telematica.

Tanto basta, nei bar, a dire che si può fare. Solo poche parole: le FAQ non sono fonte di diritto. Di nessun rango. Nessuno.

Assemblee on-line: tra norme, lacune e aspettative

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Luigi Sanna Ingegnere
Luigi Sanna Ingegnere 14-05-2020 14:59:51

Preg.mo Avvocato . Per dire la mia ho solo limitate capacità sillogistiche e, volendo sostenere una costruzione di ragionamento che giunga a conclusioni opposte alle sue, forse ce la farei mettendo insieme alcuni disposti normativi usandoli come i mattoncini del LEGO.
La mia costruzione parte dalla definizione di "luogo" : che , teoricamente si configura come " Ambito spaziale idealmente o materialmente determinato " ...per esempio il luogo di residenza...non coincide affatto con il recapito civico della proprietà immobiliare dove si risiede....e via dicendo. Non mi dilungo su quanto deriva dall'applicazione del GDPR e sulla pluralità delle argomentazioni che poi confluiscono nel rapporto di mandato in cui il singolo condomino è il mandante e l'Amministratore è il mandatario. Dovrebbe forse fare un certo sforzo nel dimenticare l'ordinaria modalità applicativa che è aberrante ed apprezzare meglio una diversa interpretazione che rimetta l'Amministratore nel suo vero ruolo di SERVIZIO. Cordialità. LS

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Matte0
Matte0 14-05-2020 15:03:10

Anche per l'Anaci, la principale associazione, non è possibile fare le assemblee online. Ormai gli esperti di condominio si contano sulla punta delle dita.

rispondi
Gabriele
Gabriele 14-05-2020 15:10:31

Egregio Avv. Gallucci, buon pomeriggio;
sarà interessante comprendere se nel testo del nuovo D.P.C.M. del 13.05.2020 non vi sia qualche chiarimento al merito.
I migliori saluti
Gabriele

rispondi
Matte0
Matte0 14-05-2020 15:23:31

X Luigi Sanna,
Quindi secondo lei meglio fare disinformazione (come stanno facendo in molti) ? D'altronde con il culo degli altri è facile consigliare che le assemblee online possono essere fatte.

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Virginio Trivella
Virginio Trivella 14-05-2020 16:38:40

Motivo per sui sarebbe utile cambiare la legge.

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Pao Nas
Pao Nas 14-05-2020 16:48:26

Il Legale di riferimento del mio studio dice che non posso farle online anche perché non è obbligo dei condomini essere dotati degli strumenti per effettuarle mentre rimane imprescindibile il diritto di partecipare. Non posso basarmi sulle deleghe in quanto, se anche solo uno non la da , ha diritto di inficiare l'assemblea. Spero in nuovi lumi.

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Sandro Arvonio
Sandro Arvonio 14-05-2020 17:20:07

Facciamo un'assemblea on line in un condominio dove sicuramente vi saranno due o tre persone anziane che neppure per imposizione devono conoscere l'uso di questo sistema o addirittura sono forniti della dovuta attrezzatura ,non vi pare che detta assemblea sia quanto meno annullabile ? Mentre sembra più realizzabile una regolare assemblea con l'invito collettare deleghe nei limiti consentiti dalla vigente normativa e dotati di mascherine e guanti. Ridotto il numero dei presenti si potranno rispettare le dovute distanze interpersonali.




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Togato
Togato 14-05-2020 17:33:47

Viene solo da sorridere all'ipotesi dell'assemblea di condominio online ripensando a quello che succede nei talk show televisivi dove tutti si parlano addosso e nessuno ci capisce nulla!

rispondi
Mariano Russo
Mariano Russo 14-05-2020 17:52:59

Non concordo sulla tesi proposta nell'articolo. Se l'amministratore si accerta che tutti i condomini siano potenzialmente in grado di seguire un'assemblea in via telematica e si facesse autorizzare da tutti a procedere in tal senso, non esiste alcun motivo ostativo.
Se nell'articolo si fa riferimento ad un'ipotetica convocazione inviata dall'amministratore senza che questi si sia preventivamente accertato della disponibilità potenziale di tutti i condomini, allora il nodo della questione è la professionalità dell'amministratore e non l'interpretazione della legge.
Questo da un punto di vista tecnico. Tralascio invece l'aspetto pratico, prevedendo il caos più totale dopo 5 minuti di collegamento.
Cordialità.

rispondi
Luigi Esposito
Luigi Esposito 14-05-2020 17:55:11

Ma se il Condominio dispone di un androne ampio perchè non fare l'Assemblea lì disponendosi a distanza di sicurezza e con le mascherine con le giuste presenze e le deleghe come normalmente avviene?

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Gestimm Di Andreoeltti Srl
Gestimm Di Andreoeltti Srl 14-05-2020 18:06:16

Di certo si dovrà andare verso la dotazione di strumenti multimediali anche in situazioni miste, alcuni presenti altri connessi, ma serve riformare il normato di riferimento a tutela di tutti; per ora che interrompano il conteggio dei 180 gg. di vincolo all'assemblea e la validazione dei preventivi Ordinari non ancora deliberati

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Giovanni
Giovanni 14-05-2020 18:32:09

Vedo che alcune Associazioni hanno dato le loro valutazioni cautelative.
Mi domando se nessuna si stia occupando o si occupi non appena pubblicato in Gazzetta il D.L. di ieri di "costruire" delle indicazioni operative, perché senza Assemblee e Rendiconti i Condomini rischiano il caos

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Pia Maria
Pia Maria 14-05-2020 20:10:22

In questa fase molto delicata è corretto non utilizzare il mezzo internet in quanto essendo tutto il circondario in fase di sospensione non si possono eseguire eventuali approvazioni e quindi i lavori. Solo approvare il consuntivo ed eventuali riparti Ma se ci sono errori o addebiti errati come si fa ad obiettare e avere la sicurezza che,l'aministratrice allega al verbale? . Per cui condivido la necessità che le assemblee condominiali devono essere fatte in presenza.

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Francesco
Francesco 15-05-2020 09:05:32

Buongiorno, anche se ormai quasi tutti i Condomini sono dotati dei canali telematici (linea internet, mail, PEC, etc.), ci sono casi in cui non li hanno, è quindi non essendo un obbligo, tranne le forme indicate nel regolamento condominiale, di cosa stiamo parlando, di assemblee non valide. L'Assemblea on-line, quindi, si può fare veramente solo in pochissimi casi, e su accordo unanime dei condomini, riportandolo nella convocazione e nel verbale. Penso che la diffusione delle assemblee on-line, sia solo uno strumento pubblicitario per l'utilizzazione, AD UN COSTO, e questo non mi sembra il periodo, delle piattaforme di siti ad indirizzo condominiale, nonchè per alcuni Amministratori che vogliono "farsi belli" e pubblicizzare la propria attività. Ormai tutti i studi professionali sono in grado di usare piattaforme telematiche. Penso che per i Condomini bisogna ancora aspettare un pò per le assemblee on-line, previa modifica del regolamento condominiale nella parte relativa alle convocazioni assemblee e loro validità. Buon lavoro a tutti.
Francesco

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Carmelo Aragona
Carmelo Aragona 15-05-2020 19:04:58

Per poter svolgere una assemblea condominiale on-line è necessario che vena modificato il c.c. e, allo stato dei fatti, questo non è possibile. Ricordo ai colleghi che, se per ipotesi, uno dei condomini qualche giorno dopo si sente male e lo trovano positivo al coronavirus noi siamo passibile di DENUNCIA PENALE in base a quanto previsto dall'art. 650 c.p. Poi, dopo qualche anno dimostreremo che siamo innocenti però nel frattempo….
Personalmente il mio studio ha inviato comunque per raccomandata i bilanci consuntivi/preventivi con lettera di accompagnamento e, ad oggi, nessuno ha sollevato obiezioni pagando regolarmente il dovuto.
per la riunioni ci sarà tutto il tempo di tenerle.
Buon lavoro a tutti.
carmelo Aragona

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Biagio
Biagio 15-05-2020 22:38:07

Immaginiamo che i vari collegamenti siano attivati ma la ricezione audio-video non sufficiente a garantire il corretto proseguo dell’assemblee; immaginiamo che ci siano presenze di soggetti estranei senza averne titolo;
Come si fa a parlare di provare questa soluzione considerando i fattori delle persone anziane e non solo che nulla sanno di computer, in particolare verrebbero a mancare totalmente quelle garanzie previste a tutela dei condomini, con il rischio di aumentare notevolmente le impugnazioni e gli Uffici Giudiziari. Basterebbe un solo condomino che non è in grado di collegarsi e qualsiasi delibera sarebbe annullabile. Da non sottovalutare la privacy. Chi assicura che non vengono violate le norme? Se attuato tutto, ci saranno non soltanto caos ma una sfilza di ricorsi andando ad aggravare gli Uffici della Giustizia. Se per questo si propone di modificare la norma del Codice, c'è anche da domandarsi perché non vengono riviste alcune punti riferito al Codice a tutela dei condomini? E non solo! Insomma, pensate e valutate bene!

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Mariano Russo
Mariano Russo 16-05-2020 22:37:51

Oggi, 16/5/20, Conte ha dichiarato che il 15 giugno riapriranno cinema e teatri. Per analogia ritengo verosimile che quella data sarà utilizzata anche per tornare a riunirsi in condominio, sebbene con mascherine e distanziamento.

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Silvestro
Silvestro 17-05-2020 15:44:27

Come spesso avviene quando si discute emergono solitamente i pareri più fondamentalisti. Ho letto i vari interventi e questa è l'impressione che ne ho tratto. L'avv. Gallucci tratta un tema attualissimo in questi tempi covid (e in questo periodo dell'anno solitamente pieno di assemblee di chiusura esercizio precedente) e questo è senza dubbio un merito. Molti degli interventi sottolineano la scarsa competenza dei condomini, un popolo di vecchi e vecchiette incapaci di utilizzare un cellulare, o tecnolesi incompetenti e senza terminali con cui connettersi. È innegabile che molti sono disinteressati (più che incapaci) allo svolgimento della videoassemblea ma i giudizi che leggo mi sembrano eccessivamente pessimistici, sbagliati. Conosco personalmente decine di nonni che chattano con i nipoti, scambiandosi foto e video con disinvoltura, tutto sta nell’approccio con cui ci si avvicina a questi strumenti. Collaboro con uno studio di amministrazione condomini dove la questione è stata ponderata con attenzione e, fermo restando quanto precisato nell’articolo rispetto alle carenze legislative (in particolare l'art. 66 disp. att. c.c che sarebbe stata un’occasione importante per portare in avanti un settore come quello di cui stiamo scrivendo) si è cercato di utilizzare soluzioni tecniche alla portata di tutti i possessori di terminali (computer, tablet, smartphone), senza bisogno di installare alcun software, con assistenza gratuita prima e durante l’assemblea. Non tutti gli amministrati hanno accettato questa modalità, preferendo un rinvio a data da destinarsi ma diversi hanno accettato. Il nodo importante mi sembra questo. La procedura con cui è stata proposta la videoassemblea richiede la compilazione di una autorizzazione allo svolgimento in questa modalità con la possibilità di delega così come in tempi normali. Per i condomini che hanno accettato, lo svolgimento dell’assemblea è stato agevole grazie all’assistenza gratuita fornita prima e durante. La richiesta dell’accettazione mi sembra un buon metodo per supplire momentaneamente alla mancanza legislativa e verificare “l'ipotesi di accordo tra tutti i condòmini per questa modalità”. Per concludere aggiungo che per le videoassemblee svolte fino a questo momento, l’età dei partecipanti variava da 50 agli 80 anni. I feedback richiesti sono stati tutti positivi nelle valutazioni che andavano dalla semplicità di utilizzo alle possibilità partecipative. Attraverso la condivisione della propria scrivania l’amministratore ha potuto mostrare tutti i documenti necessari o richiesti. In ultimo, diversi hanno prospettato assemblee caotiche con tutti a parlare sovrapponendo le voci. Se pensiamo a software come zoom o simili potrebbe certo succedere ma l’utilizzo di software professionali prevede la richiesta della parola e l’automatica coda delle richieste. Il presidente dell’assemblea gestisce la sequenza degli interventi e stabilisce quanti possono parlare contemporaneamente (solitamente mai più di due o tre alla volta). Qualcuno negli interventi a commento di questo articolo assicura che ci sarà un vaccino entro il nuovo anno e che torneremo alla normalità presto, avrà informazioni riservate non di mia conoscenza. Al momento la situazione è ben lontana da questi traguardi a cui certo aspiriamo tutti, resta comunque questo un momento importante, un’occasione per adeguare leggi e regolamenti ai nostri tempi, al di là del coronavirus, magari attivando una modalità mista che lasci la scelta ai condomini che possono preferire, anche quando saremo usciti da questa triste condizione, di partecipare dalla propria abitazione invece che recarsi alle 21 in parrocchia o presso lo studio del proprio amministratore.
Ampliamo invece di limitare

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Pia Maria
Pia Maria 17-05-2020 20:10:04

Purtroppo non concordo con il signor Silvestro. I nonni li usano i tablet e i cellulari ma fare una assemblea è un'altra cosa di già in tempi normali ti devi guardare bene dalle approvazioni e verbali dubbiosi e forvianti con condomini aggressori che non sono per nulla propositivi e chi si comporta da vigliacco. Devo sempre scrivere e fare allegare per avere la certezza che la mia opinione venga scritta. Da esperienze diretta in cui l'amministratrice responsabile di riparti dove non sempre rispetta art. 1123 c.c. ma per comodo suo e vantaggio di alcuni utilizza art.1117 c.c. ha omesso le mie richieste.E'facile ancor più con questo sistema fare come gli pare. Anche se vengono mandate per email non vengono allegati i chiarimenti e le richieste nel rispetto codicistici. Dubito i diritti di ognuno non sono già tutelati così come stiamo figurati con i furbetti con un sistema innovativo.

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Silvestro
Silvestro 17-05-2020 21:05:54

Purtroppo Signora Pia Maria di furbetti è piena la nostra società, sia che si tratti di mascherine che di amministrazione condomini. Capisco le sue riserve. E' certo buona regola verificare sempre i verbali e i documenti in genere. Nella mia personale esperienza posso riferire che i partecipanti hanno avuto modo di "vedere" tutto ciò che andava approvato con chiarezza. Prima della convocazione tutti i condomini hanno potuto proporre liberamente argomenti da aggiungere all'ordine del giorno. Al termine della videoassemblea, quanto deliberato è stato inviato a tutti in tempo reale. Infine qualsiasi contestazione di non coincidenza tra quanto deliberato e quanto discusso in assemblea può essere verificata richiedendo la registrazione dell'assemblea che viene inviata in formato video mp4, fruibile da tutti i terminali (pc, cellulari, tablet). Ritengo che con le dovute accortezze si possano anzi migliorare diversi aspetti. E' certamente tutto migliorabile ma credo che bisogni cominciare con l'osservanza (e la creazione) delle regole e senza preconcetti che spesso si hanno verso le novità.

rispondi
Giorgio
Giorgio 20-05-2020 17:42:32

Grazie dell'informazione che condivido. Purtroppo, come sappiamo, alcuni "soggetti" ( evitano di pubblicare notizie scomode che possono nuocere agli affari. Pur di guadagnare non ci pensano due volte a diffondere notizie false o incomplete . LE ASSEMBLEE ONLINE NON SI POSSONO FARE. (punto) Chi vuole speculare per guadagnare con i convegni o la vendita del servizio di teleconferenza deve solo vergognarsi.

rispondi
Antonio
Antonio 24-05-2020 14:37:16

BUONGIORNO.
MA SE VI SONO SERI PROBLEMI IN CONDOMINO, COME INFILTRAZIONI D'ACQUA DA MOLTI ANNI, PERCHE'IL NOSTRO AMMINISTRATORE CONTINUA A DIRE CHE NON SI POSSONO FARE ASSEMBLEE, VISTO CHE CI SI PUO' ANDARE IN CHIESA? PUO' UN' AMMINISTRATORE SOSTITUIRE DITTA DI MANUTENZIONE CANCELLO, SENZA COMUNICAZIONE? COSA POSSO FARE PER SEGNALARE IL TUTTO?

rispondi
Marin
Marin 30-05-2020 14:29:42

Nel mio condominio l' Amministratore fa e disfà prendendo Tutti in Giro.Accordandosi solamente con i soliti tre condpmini.Se invii email N0N risponde.Si può essere solo regolari nei Pagamenti e N0N avere nessuna soddosfazione o Trasparenza? Chiedo Aiuto!

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Lui La Plume
Lui La Plume 01-06-2020 18:54:12

Anziani ... boh che età deve avere una persona per essere autorizzata a non saper utilizzare uno strumento informatico?

Gli anziani hanno vissuto la crescita dell'informatica se la utilizzavano o la programmavano si sono scontrati con l'assembler, il fortran, il cobol, rpg ...
capisco se mi dite che per un anziano era difficile ... ma assicuro era difficile anche per un giovane ..

Oggi per "utilizzare" uno strumento informatico l'unica difficoltà sono le password e la pubblicità che vuole controllare i nostri desideri ...
Tolte queste difficoltà che ci siamo creati da soli ...
Per il resto è tutto facile, comprensibile da chiunque ... snche da un giovane di mezza età.

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Lui La Plume
Lui La Plume 01-06-2020 20:07:41

Mi scuso per il doppio messaggio precedente ... involontario.

Leggendo il commento del sig. Silvestro e le obiezioni mi viene spontanea una speranza .....
Una videoconferenza condominiale in cui si spiega come migliorare il fabbricato in un momento in cui ci viene chiesto di far ripartire l'economia.

Una videoconferenza presentata da una testata autorevole e diretta a quanti possono "dare una mano" ..

Il bonus 110% sul miglioramento sismico ed energetico dei fabbricati ... può far decollare l'intera economia .. ma tanti non ci credono ....Tentennano ed hanno ragione ... non ho idea sul come faremo a pagare i debiti che stiamo facendo ...
ma li stiamo facendo .... e se vengono spesi per migliorare la vita nostra e del prossimo (Il vicino di casa, che talvolta ha difficoltà a fare la spesa) ... ben venga.

Una videoconferenza in parte registrata in parte viva ... dove un condomino chiede ed ottiene risposta .... direttamente dal suo amministratore che può presentare una risposta preregistrata.

Sul fatto che sia indubbia l'utilità di ampliare la partecipazione alle decisioni credo nessuno abbia dubbi come del resto ci sarà sempre qualche autorevole opinione contraria ...
ma se si cambia momentaneamente l'oggetto della discussione da assemblea deliberativa ad assemblea comunicativa ... senza tanta burocrazia e registrata per una rivisitazione.

poi ... quella deliberativa potrebbe essere brevissima ..

Mi spiego in modo diverso:
perché va deliberata una spesa corredata da alcuni preventivi articolati che passano di mano in mano in una assemblea In cui si deve decidere per 450/650/900 mila euro di spesa scegliendo il migliore? Secondo voi quale verra scelto nei pochi minuti a disposizione in una assemblea ordinaria dove alle 11,30 il parroco fa capolino ricordando l'ora tarda?

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Biagio
Biagio 05-02-2021 10:50:07

Come mai i mandatari hanno indetto assemblee in presenza trovando i locali per le eventuali approvazioni di cui al bonus 110 con tutta fretta e hanno tralasciato quelle ordinarie ormai in panchina per le relative approvazioni dei consuntivi? Può essere una questione di volontà? Vedremo quando si dovranno approvare i consuntivi di alcuni anni quanto tempo ci vorrà per controllare le singole voci e poi portarle in assemblea. La partecipazione on line fa sì che molti condomini disertano peggiorando ulterioriormente la cultura di essere più incisivi nell'interesse condominiale. I mandatari avranno un gran lavoro a gestire le tele assemblee. Auguri.

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