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Attenzione alle assemblee online

Assemblee on-line: tra norme, lacune e aspettative.
Avv. Alessandro Gallucci 

È uno degli effetti del coronavirus sul condominio: si dice che l'assemblea può svolgersi in modalità telematica.

Ricorderemo tutti, all'inizio del lock down, le richieste di sanificazione delle strade, sul modello cinese. Poi è venuto fuori che questa pratica andava considerata inutile, se non dannosa (fonte ministero salute).

Dopo un po' di tempo in molti (amministratori più che condòmini, a dire il vero), a testa bassa, invocavano l'obbligo della sanificazione delle parti comuni dell'edificio. Pratica di buon senso, si diceva. Alcuni comuni l'hanno addirittura imposta. Poi si è andati avanti e quella richiesta si è affievolita, fino a sparire.

Adesso è il turno delle assemblee on-line. Per carità, ancora mi riesce di distinguere il dibattito su una buona pratica dalla disquisizione dottrinaria e teorica su aspetti di applicazione delle norme.

Proprio perché in coscienza sono consapevole di questa differenza, mi sembra utile spendere qualche parola che possa fungere da sprone ad attivare il dubbio.

Io parto dall'idea che vedrei di buon grado la modalità di partecipazione a distanza, non come unica, almeno al di fuori della fase di emergenza sanitaria, ma come concorrente. Se leggo le norme, però, non trovo riscontro a questa mia predisposizione positiva.

Non metto in discussione le certezze altrui, per carità, provo ad analizzare criticamente l'esistente e trarne delle conseguenze. L'esistente per com'è, nel contesto di riferimento, non per come vorrei che fosse.

E la sensazione, alle volte, vista la larghissima diffusione del dibattito, a tutti i livelli, è che si stia dicendo vai a 200 km/h, poi vediamo se l'autovelox ti becca e se ti notificano la multa. Un azzardo, insomma.

Luogo non luogo, l'assemblea dove si tiene?

Il principale appiglio della tesi che ritiene legittima l'assemblea condominiale on-line è che il luogo di svolgimento, cui fa riferimento l'art. 66 disp. att. c.c., non è un luogo necessariamente fisico, reale, ma può essere semplicemente una sorta di base di partenza dal quale è diramato il collegamento telematico (l'ufficio dell'amministratore).

Qualcuno potrebbe obiettare: e come farà il presidente a verificare che il condòmino è stato ritualmente convocato? L'indirizzo link della piattaforma alla quale collegarsi, in mancanza di comunicazione a mezzo pec va scritto nella raccomandata di convocazione? E il presidente, che prima dell'inizio dell'assemblea non si sa chi sia, come potrà verificare la corretta convocazione di tutti? E il segretario? E come si sottoscriverà il verbale?

Questi sono problemi tecnici che potrebbero essere superati (forse, per alcuni davvero con molti dubbi) con buoni protocolli, non necessariamente per via normativa, è proprio l'addentellato normativo invocato che si rivela fragile.

Perché?

Assemblee on-line: prudenza non vuol dire contrarietà

Luogo dell'assemblea, che vuol dire?

Art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Primo comma: "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Quando è stato approvato l'art. 66 disp. att. c.c. attualmente in vigore?

Nel dicembre 2012. Diamo anche cittadinanza al fatto che, giustamente, il contenuto di una legge e le parole in essa contenute vadano attualizzate. Diversamente, per esempio, la Costituzione non potrebbe essere interpretata nel senso attualistico che spesso le si attribuisce quando la si fa tutrice di diritti ed interessi sconosciuti al momento della sua entrata in vigore.

La data di approvazione, però, non è causale. Dicembre 2012. Quasi otto anni fa.

Il testo dell'art. 66 disp. att. c.c. fa riferimento alla pec, in altre norme si parla di sito internet condominiale e di registro di contabilità elettronico. Per l'assemblea si parla di luogo di svolgimento, di partecipazione personale o per delega.

Nessun accenno a modalità telematiche, nemmeno uno spiraglio, nemmeno, ci pare, nei lavori preparatori.

Se la norma fosse stata scritta nel 1942, forse si sarebbe potuto dire che il Legislatore non conosceva, ed in effetti era così, la videoconferenza. Ma nel 2012? Certo che la conosceva, tant'è che già dal 1998, per le società per azioni quotate, si prevedeva questa possibilità.

Insomma, la norma è chiara, l'assemblea condominiale deve svolgersi in un luogo. Se non lo si fa la delibera ivi assunta rischierebbe d'essere invalidata.

Luogo secondo l'accezione comune del termine e dell'intenzione del Legislatore è «in senso ampio, una parte dello spazio, idealmente o materialmente circoscritta». Spazio fisico, non quello latamente inteso dell'internet.

Qualcuno potrebbe obiettare, ma siamo alla dialettica processuale, o forse convegnistica, o forse ancor meno: nel 2012 il Legislatore non aveva in mente la pandemia, come nel 1942 non pensava alla videoconferenza. Ineccepibile.

Normalmente, però le leggi vengono scritte per regolare la normalità, tant'è che poi esiste la decretazione e legislazione d'urgenza. Insomma un conto è l'attualizzazione, altro la contingenza.

L'emergenza coronavirus e la risposta del Legislatore… per le altre assemblee

Un ulteriore elemento, questo sì di evidente dimostrazione della contingenza nella quale si opera, è dato dal decreto Cura Italia (art. 106 d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) che per le assemblee di associazioni e società ha previsto la possibilità del voto per corrispondenza, ovvero della partecipazione per via telematica in relazione «alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19»; ciò, dice la norma per le società anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Sintesi che ne possiamo trarre: per ogni organismo collegiale, dunque, la ratio legis è quella di garantire la riunione in presenza, a meno che gli statuti non prevedano diversamente. Nella fase di emergenza in deroga alla necessaria presenza fisica è consentito una modalità di partecipazione o voto differente.

Queste norme si possono applicare analogicamente al condominio, visto che per il condominio sovente si fa riferimento alle regole societarie?

L'analogia legis trova applicazione quando non esistono altre norme e sempre che quelle possibilmente applicabili non facciano eccezione a regole generali. Il condominio ha un proprio sistema normativo di riferimento in materia di convocazione e svolgimento dell'assemblea e quella citata ha tutte le caratteristiche della disposizione eccezionale rispetto alla regola generale. Forse questa è l'unica strada, ma è davvero stretta, molto stretta.

Non ci pare insomma che il sistema normativo attualmente in vigore e specificamente disciplinante il condominio consenta il regolare svolgimento dell'assemblea in modalità telematica. Resterebbe da valutare l'ipotesi di accordo tra tutti i condòmini per questa modalità.

Accordo che, però, potrebbe scontrarsi con l'inderogabilità assoluta dell'art. 66 disp. att. c.c. prevista dall'art. 72 disp. att. c.c.

FAQ del governo

S'è detto: a marzo il Governo disse, con le sue famigerate FAQ, che le assemblee condominiali potevano tenersi in modalità telematica.

Tanto basta, nei bar, a dire che si può fare. Solo poche parole: le FAQ non sono fonte di diritto. Di nessun rango. Nessuno.

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