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Assemblee on-line: prudenza non vuol dire contrarietà

Prudenza nel valutare la legittimità delle assemblee condominiali on-line non vuol dire essere contrari.
Redazione 

Perché per approvare il bilancio dell'associazione dopo lavoristi stanchi ci si potrà riunire in videoconferenza, mentre per l'approvazione del rendiconto condominiale è necessario riunirsi tutti insieme appassionatamente?

Sarebbe saggio, in sede di conversione, prevedere l'integrazione della norma, specie se il protrarsi dell'emergenza sanitaria lo imporrà. Ma più di questo, ritiene lo scrivente, è da valutarsi l'immediata estensione, eventualmente anche con una norma d'interpretazione autentica, delle norme societarie di cui all'art. 106 d.l. n. 18/2020 anche al condominio.

Finiva così un articolo che pubblicammo il 18 marzo scorso.

Eravamo nel pieno dell'emergenza coronavirus, non v'era stato ancora il pressoché totale blocco delle attività, che avvenne col dpcm 22 marzo 2020 (quello che non menzionava il codice ATECO dell'amministratore condominiale, ricordate?!), le assemblee condominiali erano ferme da una decina di giorni e non era ancora esplosa la mania dell'assemblea on-line.

Perché al di là degli aspetti prettamente giuridici, questo ci pare: una mania

Noi, che siamo nati e cresciuti nel web, che abbiamo nel DNA l'informatizzazione dei processi e delle conoscenze, crediamo e siamo convinti che le assemblee in modalità telematica o da remoto, come dir sì voglia, siano una vera opportunità. E vogliamo che siano tali: per gli amministratori e per i condòmini.

Come crediamo che per i corsi di aggiornamento ex d.m. n. 140 del 2014 sarebbe utile consentire l'esame a distanza. Ma sempre a solo a vantaggio dell'utente finale.

Proprio per questa nostra tendenza alla valorizzazione degli strumenti telematici, ci siamo posti subito una domanda: con quel che abbiamo, leggasi con le leggi vigenti, è possibile tenere assemblee in videoconferenza senza il rischio, il pericolo concreto ed alto per meglio dire, di un'impugnazione della successiva delibera?

Assemblee on-line il rischio del crash!

Ricordate, chi è amante dei giochi per pc lo ricorderà sicuramente, quando esistevano i giochi per pc 486, ma il computer nella cameretta dell'adolescente era un basico 286? Che si faceva in quei casi? O si cambiava pc… o si installava un programma che simulava un potenziamento del computer.

Sembrava tutto risolto, ma sul più bello, quando s'era nel pieno del gioco…trac! Si bloccava tutto.

Ecco, questo, per dirla semplice semplice, è quello che ci pare possa succedere con le assemblee on-line. Il 286 è l'attuale legge: il 486, l'auspicata riforma. Si possono utilizzare "trucchi", più elegantemente by-pass (con molta approssimazione traduciamo con interpretazioni innovative, al limite del creativo), ma il rischio di bloccare il sistema, leggasi il rischio di impugnazione, è alto, serio.

Certo, per carità, rischio non vuol dire certezza, pericolo non vuol dire danno, ma consigliare come organizzarsi per tenere un'assemblea a distanza senza avere alcuna certezza giuridica di poter agire in quel modo, cioè consigliare come fare qualcosa piuttosto che temporeggiare è davvero saggio?

Rappresenta il modo più utile per l'utente, che qui è tanto l'amministratore quanto il condòmino, di affrontare la situazione d'empasse nella quale ci si trova?

A nostro modo di vedere no, per niente.

Attenzione alle assemblee online

Da dibattito giuridico a discussione di piazza

Si è spostata l'attenzione dal normale dibattito giuridico su profili di validità, dibattito il cui tenore deve essere necessariamente tecnico, visto ciò di cui si parla, alla discussione tipica della piazza: il virtuosismo dialettico, la lingua veloce, hanno preso il sopravvento sulle riflessioni pacate, tecniche. Almeno, così è stato sulla piazza virtuale, sui social network.

Abbiamo avuto un cambio di paradigma da: profili di legittimità delle convocazioni delle assemblee on-line a profili di arretratezza culturale di chi ritiene rischioso convocare in questo modo.

Abbiamo finito per essere considerati conservatori dai maître à penser a la page: conservatori, noi, che, per dirne una tra le tante, fra i primi in campo condominiale abbiamo considerato e valorizzato l'ebook come strumento di diffusione di conoscenza.

La cosa ci ha un po' meravigliato, come quando quotidianamente scopriamo che banche dati a pagamento rabberciano alla bell'e meglio i file.pdf delle sentenze che spesso ci mandano i nostri lettori e le pubblicano come loro.

Eppure ci domandiamo: siamo sicuri che questo spostamento dell'attenzione sia utile all'utente, che sia funzionale ad un livello ottimale d'informazione e scelta davvero consapevole oppure che alla lunga non rischi, per carità in modo totalmente involontario, di fungere da trampolino per qualche operazione che vede nell'utente più che altro un acquirente?

Ricordiamo che, a conti fatti, quando dovesse arrivarsi ad una invalidazione di delibera assunta da un'assemblea svoltasi telematicamente, allora una parte della responsabilità potrebbe essere posta in capo all'amministratore, se questi ha dato la stura a quella modalità di svolgimento della riunione.

Finiamo come abbiamo iniziato qui, in principio, ed il 18 marzo: noi auspichiamo che l'assemblea on-line possa svolgersi: serve la totale sicurezza normativa, non ci pare il caso di lanciare sfide e rischiare battaglie giudiziarie.

Ricordiamo che per le associazioni private il termine ultimo - salvo proroghe - per lo svolgimento delle assemblee in via telematica è il 31 luglio 2020. Idem per le società che non prevedono questa modalità di svolgimento nello statuto.

Perché per il condominio, a legislazione invariata, la riunione può svolgersi on-line oggi e per sempre?

Coronavirus e assemblee condominiali, istruzioni per l'uso

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