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Coronavirus e assemblee condominiali, istruzioni per l'uso

Dove e perché il coronavirus blocca le assemblee condominiali e come comportarsi.
Redazione 

Il decreto legge n. 6 del 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23-02-2020 contiene una serie di norme che possono riguardare anche il condominio.

Di fatto, ad oggi nelle Regioni e nei Comuni che hanno adottato provvedimenti attuativi (Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) non è possibile svolgere assemblee condominiali.

In assoluto? Cioè non è mai dato incontrarsi?

Il limite è stringente e la violazione delle norme all'uopo adottate comporta conseguenze di natura penale: ricordiamo infatti che non rispettare l'ordine di un'autorità è reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 650 del codice penale.

Coronavirus e assemblee condominiali: il divieto

Recita il primo comma dell'art. 1 del citato decreto legge n. 6:

«Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica».

Il secondo comma specifica che «tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

[...]

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

[...]».

Niente partite di calcio, lo abbiamo visto nello scorso week-end e niente assemblee condominiali stante il divieto di riunioni (l'assemblea è una riunione) in luogo pubblico o privato. A ben leggere, poiché le feste di compleanno altro non sono che riunioni, nelle zone soggette ad ordinanze restrittive non si potrà nemmeno festeggiare il compleanno in compagnia. Torniamo al condominio.

Coronavirus e assemblee condominiali: la riunione per delega

In assenza di una definizione ad hoc del termine riunione, dobbiamo rifarci a quello comune. Il dizionario della lingua italiana specifica che la riunione è l'atto di «riunirsi di più persone (o anche, con valore concr. e collettivo, il complesso delle persone riunite) nello stesso luogo, di comune intesa o su invito o convocazione, sia per ritrovarsi e conversare, sia per assistere e partecipare a manifestazioni e incontri, sia per discutere e deliberare su questioni di pertinenza dell'organo collegiale di cui sono membri» (Fonte: Vocabolario on-line Treccani).

Se Tizio e Caio s'incontrano in casa loro, si stanno riunendo? Se Sempronio riceve Mevio nel suo studio, si stanno riunendo? Qual è il confine tra appuntamento e riunione? Lo scopo, il numero di persone?

Certamente quest'ultimo ha un suo valore. Non ci risulta che sia vietato a due persone di incontrarsi, per qualunque ragione.

Un'assemblea nello studio dell'amministratore alla presenza di un solo condòmino con più deleghe, può svolgersi? Non ci pare sia vietato a meno che l'incontro di due persone a seconda dello scopo possa variare la qualificazione giuridica del comportamento stesso. Ad ogni buon conto prudenza impone di evitare.

Ecco come funzionano le deleghe per partecipare all'assemblea....

È utile ricordare che qui il riferimento è alle assemblee condominiali nelle zone soggette ad ordinanze restrittive; nel resto d'Italia tutto procede come sempre.

È buona norma, comunque, rinviare la riunione, ovvero, come si suol dire, semplicemente disertarla.

Coronavirus e assemblee condominiali: lo stato di necessità e i risvolti penali

Ipotizziamo che qualche giorno fa si sta emessa un'ordinanza che impone l'adozione di opere urgenti: niente opere vuol dire responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p. per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Se le deve ordinare l'amministratore, nulla quaestio: potrà impartirlo e, compatibilmente con le restrizioni in essere, fare eseguire le opere.

E se le opere devono essere approvate dall'assemblea?

Nel bilanciamento tra salute pubblica e personale e incolumità pubblica e individuale, interessi e principi rispettivamente tutelati dal d.l. n. 6/2020 e dalle eventuali ordinanze che impongono lavori, quale prevale?

A dirlo in astratto sembrerebbe potersi concludere che prevale sempre la salute pubblica e individuale, perché la salvaguardia dell'incolumità pubblica e individuale presuppongono l'adozione di provvedimenti urgenti che possono essere sempre approntati dall'amministratore (art. 1135, secondo comma, c.c.).

Difficile generalizzare, dovendosi sempre valutare la situazione caso per caso.

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