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Assemblea e formazione a distanza, l'on-line in condominio è lontano

Assemblee on-line: tra norme, lacune e aspettative.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'emergenza del periodo ha fatto sì che aumentassero esponenzialmente le occasioni di riunione e confronto virtuale. Questa nuova forma, per così assembramento compatibile, ha fatto breccia anche nell'ambito condominiale.

È accaduto che si è iniziato a ragionare sull'utilizzabilità delle forme di conferenza a distanza anche per aspetti della gestione del condominio e degli obblighi formazione degli amministratori, oltre agli angusti limiti fin qui consentiti.

Gli angusti limiti: è questo il punto da tenere a mente. L'utilizzazione degli strumenti informatici di questo genere in ambito condominiale, sconta un gap con altri settori delle gestioni collettive, prima di tutto normativo che culturale.

Non manca, anzi è robusta, la schiera di addetti ai lavori che sarebbe pronta a convocare assemblee a distanza.

Ci sono e non si comprende sulla scorta di quali norme, enti formativi che erogano oltre formazione a distanza (cosa del tutto legittima) anche l'esame finale in questa modalità.

È evidente che le spinte centrifughe rispetto all'attuale assetto normativo siano frutto di esigenze contingenti e strutturali del sistema condominio; ciò non di meno esistono dei limiti oggi all'apparenza invalicabili che non sono dati da questa o quella teoria dei vari studiosi o addetti ai lavori, quanto più semplicemente dalle disposizioni che devono essere rispettate.

Assemblee on-line: tra norme, lacune e aspettative

Qualunque professionista del diritto che riceve un cliente in studio, ascolta il suo caso e lo valuta anche in relazione alle norme che disciplinano quella fattispecie.

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Valutare la situazione vuol dire anche comprendere le possibilità di agire o resistere in giudizio per la tutela di un diritto.

A monte di quella valutazione c'è uno studio generale ed astratto (cosa dice la norma? quando si applica?) e poi la sua applicazione concreta (come considerarla in relazione al caso concreto?): certo, non sfugge che possa accadere che per affermare un diritto sia necessario compiere uno sforzo interpretativo che ne consenta il riconoscimento e la tutela.

È normale, anzi è fondamentale che sia così, per dare consistenza vitale concreta all'ordinamento, cioè calarlo nella realtà. Non esiste una norma ad hoc per ogni comportamento umano.

Alle volte, però, i limiti sono strutturali. Per quanto si voglia affermare l'esistenza di determinati diritti o facoltà, è il sistema normativo che non è in grado di riconoscere quelle situazioni come situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela. Per dargli cittadinanza lo si deve riformare.

Questa è proprio quella situazione che mi pare possa considerarsi esistente per l'assemblea on-line. Sviluppare teorie intorno alla possibilità di convocare e svolgere un'assemblea condominiale a distanza, a mio modesto avviso, rappresenta per lo più un tentativo di disegnare in astratto una strategia difensiva che possa valere per il caso di contestazioni, piuttosto che individuare i fondamenti giuridici solidi per l'affermazione di un diritto.

Sfugge che il passaggio dal particolare al generale si scontra con un impianto normativo orientato a disciplinare tutt'altra fattispecie.

Non è come quando - prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 - si discuteva sulla natura solidale o parziaria delle obbligazioni condominiali. Lì in assenza di chiare norme la valutazione riguardava i fondamenti dell'obbligo giuridico e quindi la sua riconducibilità in uno piuttosto che nell'opposto ambito.

Qui, per l'assemblea, esistono le norme che delineano un sistema chiaro. Insomma per dirla con un brocardo latino, la discussione sull'assemblea on-line è una discussione de iure condendo, cioè svolta avendo riguardo al diritto ancora da creare e non de iure condito, ossia avendo riguardo al diritto esistente.

Fare confusione può recar danno a chi applica le norme; dibattere sottacendo questo aspetto, dando cioè per esistente una possibilità di applicare le norme esistenti in modo tale da affermare la legittimità dello svolgimento dell'assemblea in forma telematica (in tutto o in parte) ci pare azzardato.

Perché?

Il complesso delle norme lascia intendere che la riunione assembleare debba tenersi in un luogo fisico, in presenza degli aventi diritto o dei loro delegati.

Non solo: ampliando lo sguardo ad altri contesti, vedi quello associativo e societario, sono state emesse norme ad hoc per consentire la partecipazione a distanza secondo in varie modalità.

Non si comprende, quindi, se ciò è stato fatto per altri settori che vedono formulazioni normative simili circa la convocazione, perché non debba valere per il condominio.

L'applicazione estensiva di queste norme (cioè di quelle introdotte nell'ordinamento dal decreto legge Cura Italia) si scontrerebbe con l'impossibilità di applicazione analogica, vista la chiara normazione delle modalità di convocazione dell'assemblea condominiale, per altro inderogabile ai sensi dell'art. 72 disp. att. c.c.

Usiamo il condizionale, perché l'unica possibilità di svolgimento a distanza, ci parrebbe proprio l'applicazione analogica di queste disposizioni (art. 106 d.l. n. 18/2020): disposizioni che hanno comunque una scadenza fissata al 31 luglio 2020.

La strada è stretta, tuttavia, il diritto societario è stato considerato applicabile in ambito condominiale quando questa materia era completamente sprovvista di un proprio riferimento normativo.

Formazione on-line, ma esame sempre in aula

Come per l'assemblea, non è mancato chi in relazione alla formazione on-line abbia avanzato l'idea di svolgere anche l'esame per via telematica.

Formazione periodica dell'amministratore, si valuti la modifica del dm 140/2014

Idea condivisibile, sia per le note ragioni contingenti, ma più in generale per l'opportunità di modernizzare un sistema, quello delineato dal d.m. n. 140/2014, che a molti è parso nato male o comunque già vecchio.

Niente da fare, però: l'associazione M.A.P.I correttamente ha chiesto lumi al ministero sulla possibilità di svolgere l'esame on-line. Da via Arenula, rispondendo all'ente che ha pubblicato lo stralcio della risposta sul proprio sito, hanno fatto sapere che non è possibile.

Ecco le ragioni: "la modalità telematica (dell'esame n.d.s.) si pone, invece, in diretto contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 5, del medesimo D.M. n. 140/2014, secondo cui "Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.

Il contenuto del precetto è del tutto univoco nell'escludere la possibilità di svolgere anche l'esame finale mediante connessione da remoto o con strumenti telematici, dovendo lo stesso essere svolto presso la sede indicata dal responsabile. A fronte del chiaro contenuto del precetto, la possibilità di tenere l'esame finale in via telematica è rimessa all'adozione di una specifica norma che, nella fase di emergenza legata alla emergenza epidemiologica, consenta di derogare alle disposizioni speciali di settore" https://www.mapi.it/corso-amministratore-di-condominio-esame-on-line

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