Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Formazione periodica amministratori condominiali, ore di frequenza e crediti formativi professionali

Formazioni periodica amministratori e crediti formativi professionali, facciamo chiarezza.
Avv. Alessandro Gallucci 

Formazione annuale per gli amministratori condominiali: quanta confusione!

Una delle poche cose meritevoli di apprezzamento del decreto ministeriale n. 140 del 2014 è l'indicazione della durata dei corsi che gli aspiranti amministratori e quelli già in attività devono seguire.

Ricordiamo che il d.m. testé è espressamente intitolato Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.

Cosa dice quest'atto in merito alla formazione periodica?

In breve:

- che, gli obblighi di formazione periodica hanno cadenza annuale (art. 5, secondo comma, d.m. n. 140 del 2014);

- che, l'obbligo formativo appena indicato si assolve frequentando corsi aventi le caratteristiche indicate dal decreto è che abbiano una durata di almeno quindici ore;

- che, l'assolvimento dell'obbligo formativo è attestato da chi ha organizzato lo specifico corso di almeno quindici ore, al termine del predetto corso.

Corsi, non ore di formazione

Il decreto n. 140 può essere considerato soddisfacente?

No, per i più (compreso il sottoscritto) no, se lo scopo della norma doveva essere quello di garantire la qualità della formazione tanto guardando a chi la eroga, tanto avendo riguardo all'amministratore e quindi all'utenza.

Il decreto ministeriale consente di organizzare eventi formativi, aventi valore ai fini dell'aggiornamento obbligatorio professionale, sganciati da un percorso di formazione rientrante nell'ambito di un corso di almeno quindici ore?

No, la risposta è negativa come per il primo quesito. È questo un aspetto fondamentale che, chi partecipa a corsi di formazione deve tenere in mente.

Esempio: se l'ente Gamma organizza una giornata studi di 6 ore e specifica che al termine di questa giornata verranno riconosciute agli amministratori condominiali 6 ore di formazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo annuale, tale riconoscimento non avrà alcun valore.

Motivo? Il secondo comma dell'art. 5 del d.m. n. 140/2014, parla da sé: «gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici».

Quelle sei ore potranno anche essere le migliori 6 ore di formazione professionale sul mercato, ma se non inserite in un apposito corso, avente i requisiti di legge, non valgono nulla ai fini dell'obbligo di aggiornamento annuale.

Nessuno - ai fini del d.m. n. 140 - può certificare le ore di formazione, perché ciò che si attesta è «il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti» (art. 4, secondo comma, d.m. n. 140/2014). Il corso, nel caso che ci occupa, deve durare almeno 15 ore.

Formazione amministratori, ecco perchè non può bastare l'autocertificazione

È tutto così chiaro che ci pare inutile aggiungere altro.

Corsi di almeno quindici ore, nessun credito formativo professionale

Ok, nessuna attestazione di frequenza di ore, ma almeno di crediti formativi professionali?

Ai fini del decreto ministeriale n. 140 del 2014, vale quanto fin qui detto in merito alle ore di formazione: chi si aggiorna deve farlo seguendo un corso di almeno quindici ore. Seguire cinque mini corsi di 3 ore, oppure 4 mini corsi di tre ore e tre convegni di un'ora non ha alcun senso.

Molte associazioni, per il rinnovo dell'iscrizione richiedono anche il conseguimento di un determinato numero di crediti formativi professionali. Sovente il meccanismo dei crediti coincide con quello dell'aggiornamento obbligatorio del d.m. n. 140 del 2014, insomma si segue un corso di aggiornamento e si ottengono anche i crediti formativi professionali.

Alle volte non è così, cioè i due aspetti sono slegati. Nessun problema, tutto lecito, ma in tal caso l'ottenimento del credito formativo professionale sarà valido ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'associazione, ma non del conseguimento della certificazione dell'aggiornamento professionale, valida ai fini dell'assunzione di incarichi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 71-bis disp. att. c.c. e d.m. n. 140/2014.

Ricordiamo che l'inadempimento dell'obbligo di formazione periodica, per certa giurisprudenza comporta la nullità della nomina quale amministratore condominiale per carenza dei requisiti previsti dalla legge.

L'amministratore di condominio che non si aggiorna rischia il suo mandato

Insomma chi intenda aggiornarsi ai fini del proseguimento dell'attività deve seguire un corso di almeno quindici ore e quel corso deve avere i requisiti prescritti dal decreto ministeriale n. 140 del 2014.

Avere ottenuto la certificazione della frequenza di un'ora o cinque, ovvero di un credito professionale o dieci, può essere utile ad altri fini, ma non a quello indicato dal decreto n. 140. Ciò è di fondamentale importanza per evitare qui pro quo, se non vere e proprie prese in giro da chi organizza eventi, magari di ottima qualità, ma sicuramente non validi in relazione al più volte citato decreto.

Formazione periodica per i neo amministratori, quando iniziare.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento