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L'amministratore ha preteso una percentuale sui lavori, che possiamo fare?

Se l'impresa corrisponde una parte della somma dovuta a titolo di corrispettivo, allora l'amministratore rischia la revoca per gravi irregolarità, salvo anche l'ipotesi di rilevanza penale della condotta.
Avv. Alessandro Gallucci 

Mazzetta, stecca, cagnotta, tangente, percentuale, chiamatela come volete, ma ogni tanto esce la storia di un amministratore che prova a guadagnare un extra nel modo più antico del mondo condominiale: chiedendo all'impresa una parte del guadagno.

È luogo comune che i compensi bassi, dato da una concorrenza sempre più improntata al massimo ribasso e non al miglior servizio al prezzo più contenuto, siano poi compensati da arrotondamenti del guadagno quanto meno poco ortodossi. Portiamo allora un caso che ci pare da manuale per chiarire quali siano le conseguenze per l'amministratore e per l'impresa.

L'amministratore ha preteso una mazzetta, il caso

Raccontiamo il fatto che ci viene esposto da un lettore che scrive:

"Spettabile Redazione, vi racconto cosa è accaduto nel mio condominio. Ho presentato all'amministratore l'impresa idraulica per dei lavori urgenti su alcune tubature condominiali rotte. Importo dei lavori, poi da tutti ratificato, € 3.000,00 oltre IVA.

Il titolare dell'impresa, un mio conoscente di vecchia data, mi ha detto che l'amministratore gli ha chiesto una quota per i lavori svolti. In sostanza gli ha detto che avrebbe effettuato il bonifico per tutta la cifra, anche per fare in modo che i condòmini fruissero della piena detrazione fiscale, chiedendo però di portargli in studio 200 euro a titolo di una non meglio chiara provvigione per quei lavori.

L'impresa ha rifiutato. Devo dire che l'amministratore ha comunque pagato tutto. Io stentavo a crederci, ma il proprietario della ditta ha detto di avere la registrazione della conversazione. La storia sembra finita qui, ma io non so cosa fare, cioè siccome non mi fido più di questa persona, vorrei trovare il modo per sostituirlo. Come posso fare?"

L'amministratore ha preteso una mazzetta: la revoca assembleare

La prima cosa da fare in simili circostanze è avere riscontri certi. Sebbene registrare conversazioni tra presenti, da parte di uno di essi, sia perfettamente lecito anche senza il consenso di tutti i presenti, ragioni di tutela della riservatezza vietano la comunicazione a terzi di quella registrazione.

Cionondimeno una persona che afferma una cosa del genere può essere chiamata a testimoniarlo anche per iscritto (pure sotto forma di dichiarazione stragiudiziale).

Di sicuro, avendo certezza di poter dimostrare quanto affermato dal titolare dell'impresa e fatte salve le conseguenze a lui unicamente riferibili in caso di affermazione diffamatoria, il condòmino potrà attivarsi presso i vicini per rappresentare il fatto e provare a revocare l'amministratore per via assembleare.

In tal caso non sarebbe nemmeno necessario motivare la recisione del vincolo contrattuale con l'amministratore: pur tuttavia, al fine di evitare l'assurda conseguenza di una richiesta risarcitoria per mancato guadagno da parte del mandatario revocato anzi tempo, sarebbe bene indicare in delibera le ragioni della revoca.

Si comprende, allora, perché l'esplicitazione dei motivi (avere l'amministratore richiesto una percentuale alla ditta) deve essere fondata su elementi concreti e dimostrabili: viceversa la querela per diffamazione è dietro l'angolo.

Quando l'amministratore incassa le mazzette dal fornitore.

L'amministratore ha preteso una mazzetta: la revoca giudiziale

L'art. 1129, undicesimo comma, c.c. consente ai condòmini di agire in giudizio per chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore qualora esso si sia reso responsabile di gravi irregolarità nella gestione.

La giurisprudenza ha più volte affermato che tali sono quei comportamenti che rechino danno o pericolo di danno al condominio o che comunque siano eccentrici rispetto alla funzione propria del contratto di mandato, cioè quella di collaborazione nell'altrui sfera giuridica.

Al riguardo, ad esempio, è stato affermato che è passibile di revoca giudiziale l'amministratore che mente all'assemblea in merito all'esistenza di un'ordinanza comunale di esecuzione di opere indifferibili ed urgenti.

Tanto premesso, ci pare evidente che dinanzi alla prova della richiesta di una percentuale sul guadagno dell'impresa (che non è richiesta di sconto per il proprio assistito, ma istanza di condivisione del profitto altrui) sia elemento in grado di recidere quel vincolo fiduciario proprio del rapporto di mandato.

Per come sono stati esposti i fatti, in un caso del genere ci pare di poter escludere la rilevanza penale della condotta dell'amministratore non ricorrendo alcuna condotta direttamente appropriativa del denaro altrui. Del pari sembra potersi escludere anche la rilevanza penale della condotta anche con riferimento al tentativo di delitto non sussistendo elementi per poter paventare la tentata truffa.

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