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Furto in condominio: ponteggi e responsabilità dell'impresa

I ponteggi possono agevolare l'esecuzione di un furto e determinare la responsabilità dell'impresa, ma solo a determinate condizioni.
Avv. Marco Borriello 

In occasione dei lavori di ristrutturazione del condominio, è inevitabile che l'impresa appaltatrice debba montare la cosiddetta impalcatura. I ponteggi sono, infatti, indispensabili per lavorare ed operare nei vari punti dell'edificio, diversamente non raggiungibili.

È innegabile, però, che l'impalcatura rappresenti una ghiotta occasione per eseguire dei furti nei vari appartamenti, atteso che la struttura, potenzialmente, facilita, e non poco, il libero accesso all'interno del fabbricato, indipendentemente dall'altezza che si intende raggiungere.

Ebbene, quando ciò accade sarebbe possibile invocare la responsabilità dell'impresa? Pur non essendo questa complice dei ladri, potrebbe essere chiamata a risarcire il derubato per non aver adottato tutte le opportune cautele atte ad impedire al malfattore un facile passaggio tra i ponteggi?

A queste domande ha, più volte, risposto la giurisprudenza. Da ultimo, ciò è avvenuto con la sentenza n. 1346 del 29 novembre 2021 emessa dal Tribunale di Potenza. In particolare, in questo procedimento, si sono scontrate la ditta che aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione in un fabbricato e l'assicurazione di un residente che, in occasione dell'appalto, era stato vittima di un furto.

Quindi, approfondiamo meglio cosa è successo in questo edificio lucano e perché è stato necessario risolvere il contenzioso dinanzi ad un magistrato.

Furto in condominio: ponteggi e responsabilità dell'impresa: il caso concreto

In un condominio, nel periodo in cui erano in esecuzione alcuni lavori di ristrutturazione, uno dei residenti aveva subito un furto nel proprio appartamento. In ragione di tale circostanza, essendo assicurato, la vittima otteneva un indennizzo di circa trentatremila euro.

La compagnia assicuratrice, però, si attivava per recuperare, quanto versato, dalla ditta che, all'epoca dei fatti, stava operando nel fabbricato. Secondo la tesi dell'assicurazione, il furto era avvenuto a causa dei ponteggi che avevano, quindi, consentito ed agevolato l'effrazione.

L'impresa era, perciò, responsabile dell'accaduto e, per questo motivo, la compagnia agiva, in surrogazione, nei suoi confronti allo scopo di essere rimborsata «l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 co. 1 c.c.)».

Da ciò nasceva il contenzioso dinanzi al Tribunale di Potenza, durante il quale si scontravano le tesi opposte. Emergeva quella dell'assicurazione, volta a dimostrare il comportamento imperito e negligente dell'impresa. Di contro, la parte convenuta respingeva ogni addebito e negava che vi fosse qualsivoglia legame causale tra il proprio operare e il furto verificatosi nel palazzo.

L'ufficio lucano, al termine di un'istruttoria caratterizzata dall'escussione di alcuni testimoni, ha rigettato la domanda e ha condannato la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite.

Furto in condominio e ponteggi: i presupposti per invocare l'art. 2043

Nella vertenza in commento, secondo la tesi della parte istante, l'impresa appaltatrice avrebbe commesso un fatto illecito, consistente nell'imprudente installazione e gestione dei ponteggi e nel conseguente furto determinato da tale condotta, ex art. 2043 c.c.

Pertanto, nei confronti del derubato, la ditta sarebbe responsabile del danno patrimoniale subito, corrispondente al valore degli oggetti e dei beni sottratti. In virtù di ciò, la compagnia assicuratrice della vittima avrebbe pieno diritto di surrogarsi nelle ragioni del proprio assicurato e di ottenere il rimborso di quanto versato a questi a titolo di indennizzo.

Tuttavia, il descritto ragionamento giuridico è fondato solo se l'assicurazione dimostra che il furto sia stato, concretamente, eseguito utilizzando l'impalcatura presente in loco (cosiddetto nesso di causalità).

Inoltre, sulla parte attrice ricade l'onere di dimostrare che i ponteggi sono stati posizionati in modo negligente, cioè che sono stati installati senza adottare le dovute cautele e misure atte a impedire o, quanto meno, scoraggiare che venissero utilizzati da qualche potenziale malfattore.

In assenza di tali elementi, l'azione non può essere accolta.

Furto in condominio: se l'impianto di videosorveglianza non funziona?

Furto in condominio e ponteggi: quando l'impresa è stata negligente?

Nell'azione diretta ad invocare la responsabilità dell'impresa appaltatrice nel furto perpetratosi all'interno del fabbricato e determinato dall'utilizzo dei ponteggi presenti in loco, è essenziale dimostrare che la ditta non ha adottato le dovute cautele affinché ciò non avvenisse.

È la giurisprudenza che, in più occasioni, ha precisato questo aspetto. Non manca, pertanto, di ricordarlo il Tribunale di Potenza, in quel passaggio della sentenza in cui afferma che «secondo la costante e risalente giurisprudenza della Corte di cassazione, in caso di furto in appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2043 c.c. allorché sia riscontrata l'omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi (già Cass. n. 539 del 1979; Cass. n. 2836 del 1979; Cass. n. 5840 del 1991; Cass. n. 9707 del 1997; Cass. n. 5775 del 1998; Cass. n. 7921 del 2004; Cass. n. 2844 del 2005; Cass. n. 12111 del 2006; Cass. n. 292 del 2011; Cass. n. 26900 del 2014; Cass. n. 26691 del 2018)».

Nel caso de quo è, invece, emerso che il cantiere predisposto dall'impresa era munito «di rete di protezione elettrosaldata, di rete di plastica, di porte serrate con lucchetto alla fine della giornata lavorativa, d'impianto d'illuminazione sia diurno che notturno».

Per queste ovvie ragioni, non è stato possibile rimuovere alcun addebito alla parte convenuta e la domanda proposta è stata rigettata.

Appartamento in condominio, ponteggi, furto e onere della prova

Sentenza
Scarica Trib. Potenza n. 1346 29/11/2021
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