Il fatto. Un condominio sito nel Comune di Parma deliberava, al termine di rituale assemblea, la realizzazione di opere di consolidamento statico dell'edificio. La ditta incaricata dell'esecuzione impiantava le strutture portanti (le impalcature) necessarie.
Un condomino, tuttavia, a causa del mancato utilizzo del box di sua proprietà in ragione del fatto che vi insistevano le predette impalcature, lamentava di aver subito un pregiudizio, suscettibile di valutazione economica e ne chiedeva, dunque, il ristoro a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento. Veniva adito il Giudice di Pace, prima, e, in appello, il Tribunale di Parma.
Il Giudice ha ritenuto la non sussistenza del pregiudizio asseritamente subito dal condomino poiché, in ragione delle concrete modalità con cui si sarebbe verificato, non si è determinata una variazione dei limiti alla proprietà già previsti dal legislatore.
La questione giuridica. Nella ricostruzione attorea, la vicenda andava inquadrata nelle ipotesi di responsabilità per fatto lecito dannoso, individuato dall'art. 1173 c.c. quale terza specie di fonte delle obbligazioni, ossia quelle che derivano «da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico».
Richiamando, in particolare, il precedente offerto dalla sent. n. 25292/2015 nella quale la Corte di Cassazione, sez.
II, aveva ritenuto corretto il riconoscimento, ex art. 1173 c.c., di un indennizzo in favore del condomino la cui proprietà esclusiva era stata menomata per effetto dell'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale pericolante, eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale.
Il Tribunale di Parma, tuttavia, con la sentenza in commento non ha ritenuto applicabile al caso di specie il ragionamento seguito dalla Corte nel precedente richiamato in ragione della diversità tra le fattispecie.
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