L'istituto della legittima difesa. L'istituto in esame (art. 52 c.p.) rientra tra le cosiddette scriminanti (o cause di giustificazione), ovvero quelle situazioni in presenza delle quali una condotta penalmente rilevante non è sanzionabile.
Da sempre, la legittima difesa, da molti è stata ritenuta una colonna portante del sistema giurisdizionale penale in quanto ha saputo realizzare l'esigenza di salvaguardare un diritto aggredito e impedire che l'illecito possa trionfare.
Le recenti modifiche: il grave turbamento. Il disegno di legge n. 652 è stato presentato lo scorso 12 luglio e si basa sulla "presunzione di legittima difesa", mantenendo la proporzionalità tra difesa e offesa, ma con meno discrezionalità da parte dei giudici nella valutazione del caso.
Invero, con le modifiche apportare, per quanto riguarda le modalità, secondo la proposta in esame, non è punibile chi ha agito in stato di "grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". In pratica non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, basta la sola minaccia di usarla.
Lo stato di legittima difesa. Un'altra novità riguarda l'introduzione di una parola: "Sempre".
In pratica, nei casi di violazione di domicilio o intrusione in un luogo di lavoro, infatti, con la nuova legge si prevede che agisca "sempre" in stato di legittima difesa colui che "compie un atto per respingere l'intrusione con violenza, minaccia di uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
Quindi, se la persona che si difende usa un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo a difendersi, allora è previsto che sussista "sempre" il rapporto di proporzione tra difesa e offesa "se taluno legittimamente presente nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione".
L'eccesso colposo. Il disegno di legge depositato in commissione prevede anche che nel caso di condanna per il reato di furto in abitazione e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Inoltre è previsto un aumento delle pene per chi viola il domicilio: se prima il Codice penale prevedeva una pena da sei mesi a tre anni di carcere, col nuovo testo il minimo sarebbe di un anno e il massimo di cinque. Che con l'aggravante diventerebbero sei.
Infine, la nuova ipotesi di pena per il furto in casa e il furto con strappo prevede un minimo di quattro e un massimo di sette anni di carcere invece che da tre a sei.
L'ambito civile. Un'altra novità consiste nella modifica al codice civile, in particolare, la situazione in base alla quale l'aggredito non può subire cause di risarcimento per il danno né da parte dell'aggressore, né dai suoi familiari.
Per velocizzare i processi si prevede anche che la liquidazione delle spese per gli avvocati sia a carico dello Stato, che si assume l'obbligo di pagare ipotizzando l'assoluzione di chi ha esercitato la legittima difesa.