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Appartamento in condominio, ponteggi, furto e onere della prova

Il furto in condominio tramite ponteggi può dare a chiedere i danni: quali i requisiti per averne diritto?
Avv. Caterina Tosatti - Foro di Roma 

Ancora sul furto tramite ponteggi: c'è chi dice no

Una condòmina, vittima del furto presso la propria abitazione di una discreta somma di denaro contante e di gioielli per un ingente valore, chiama in giudizio sia l'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione del prospetto condominiale, sia il Condominio stesso; tutto ciò perché, sostiene la condòmina, i ladri avevano avuto accesso alla sua dimora tramite i ponteggi installati dalla ditta per eseguire i lavori e forzando una delle finestre dell'appartamento.

Attenzione: la pronuncia che stiamo per commentare (sentenza della Corte d'Appello di Bari del 06 febbraio 2020) non ha concesso il risarcimento del danno richiesto dalla condòmina… per l'apparentemente semplice fatto che la condòmina non ha provato né il furto né il danno.

Si tratta di una decisione interessante perché ci permetterà di tornare sulla tanto dibattuta responsabilità dell'appaltatore e del condominio in caso di furto realizzato tramite ed in occasione dei lavori di manutenzione allo stabile.

Domanda, allegazione e prova

Come dicevamo in apertura, la condòmina derubata ha narrato, nel proprio atto di citazione, di aver subìto un furto presso la propria abitazione, sita nel Condominio; che i ladri sono passati attraverso i ponteggi, peraltro in orario pomeridiano (17,45 - 19,00), hanno forzato una finestra ed hanno asportato denaro contante per Euro 1.000,00 e gioielli - che la condòmina distintamente cita nel proprio atto, uno ad uno - per Euro 3.000,00.

Durante la fase di istruzione probatoria, si legge poi nella sentenza, sono stati assunti, cioè ascoltati testimoni, i quali hanno confermato le circostanze del furto.

Come si è giunti, allora, alla doppia sentenza di rigetto? Perché la Corte d'Appello ha respinto l'appello della condòmina, quando anche il Tribunale di Bari le aveva dato torto.

Forse è opportuno rivelare al lettore come vincere una causa, come si dice in gergo, non dipenda affatto dall'avere ragione o torto, bensì da cosa e quanto della nostra ragione - o dell'altrui torto - siamo in grado di provare al di là di ogni ragionevole dubbio ed in maniera convincente per il nostro giudicante.

Nel caso della condòmina derubata, proprio qui sta l'intoppo.

Infatti, la condòmina allega - cioè afferma:

  • di aver subìto un furto
  • che il furto le ha causato un danno di Euro 4.000,00
  • che il furto è stato causato dalla condotta imprudente o negligente o imperita della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della facciata, perché i ladri si sono introdotti grazie e tramite ai ponteggi da questa installati
  • che anche il condominio è responsabile del furto, in qualità di committente dei lavori

Tuttavia, cosa riesce effettivamente a provare la condòmina dinnanzi al Giudice?

Furti in appartamento: profili di responsabilità

La stessa, come si legge nella sentenza della Corte d'Appello, ritiene di aver dato prova del furto, cioè del fatto storico alla base del danno. Lo ritiene perché afferma che le sue controparti - cioè la ditta e il Condominio - non hanno contestato detta circostanza.

In parole povere, siccome non si legge nelle loro difese l'affermazione esplicita "il furto non è stato realizzato", esse avrebbero ammesso che il furto fu compiuto e, quindi, esonerato l'attrice (condòmina) dal provare detto fatto.

Su questo punto, tuttavia, la Corte d'Appello rigetta l'impugnazione sostenendo che, come ribadito anche in recente ordinanza della Cassazione sul generale onere di contestazione dei fatti oggetto di lite (ord. 04 gennaio 2019, n. 87), non basta che la controparte non contesti specificamente un punto della difesa avversaria, ma è necessario, per sostenere che non sussista contestazione in merito, esaminare l'intera difesa della controparte e, laddove la stessa abbia, pur non contestando esplicitamente e in modo particolareggiato determinati fatti o circostanze, fondato l'intero impianto della difesa su fatti logicamente incompatibili con la non contestazione, non si può sostenere che la stessa controparte abbia implicitamente affermato o ammesso i fatti a lei sfavorevoli.

Ancora. La condòmina non ha dato prova dell'entità del danno subito - ma la Corte d'Appello dubita anche dell'an, cioè dell'effettiva esistenza del danno.

Infatti, la condòmina ritiene di aver provato la somma che chiede di vedersi risarcita allegando la denuncia depositata presso le Pubbliche Autorità di Sicurezza, dove erano stati elencati i beni sottratti ed avendo poi riportato detto elenco nel proprio atto di citazione.

Ma, spiega la Corte d'Appello, in difetto di altre prove maggiormente 'oggettive' - ad esempio, indagini oppure testimonianze - la denuncia alla Polizia e l'elenco recato in atto di citazione rimangono atti di parte, cioè atti creati dalla medesima parte che denuncia il reato.

Inoltre, si legge nella sentenza, le testimonianze sentite in I° non sono state convincenti, bensì si sono contraddette, in quanto i testi - alcuni legati alla condòmina da rapporto di coniugio o parentela - non sono risultati - si scusi il gioco di parole - testimoni diretti né del furto né del danno da esso causato né delle circostanze che hanno agevolato il furto (l'uso dei ponteggi), ma si sono limitati a riportare al Giudice istruttore quanto raccontato loro da altre persone.

Rispetto alla posizione del Condominio, al quale possiamo immaginare che la condòmina muovesse il rimprovero di aver scelto malamente la ditta oppure di non aver vigilato sul suo operato, né testimoni né prove documentali ci aiutano a far luce sulla eventuale responsabilità.

Per esempio, nulla si dice in merito all'offerta presentata dalla ditta in sede di gara ed alla presenza o meno di oneri per la sicurezza, inclusi quelli per il sistema di allarme ai ponteggi.

Ad ogni responsabile la sua… responsabilità

Il vero rompicapo delle vicende simili a quella in esame, per il giudice, è l'attribuzione del titolo di responsabilità, cioè se si tratti della classica responsabilità extracontrattuale o aquiliana o da fatto illecito che dir si voglia, ai sensi dell'art. 2043 c.c., oppure se siano ascrivibili altre fattispecie.

Partiamo da un punto comune o quantomeno (ci auguriamo) fermo: la Cassazione insegna che, per attribuire la responsabilità di un danno al suo autore è necessario, laddove si vogliano contestare diverse forme di responsabilità, distinguerle e spiegarle con chiarezza, pena la nullità della sentenza di merito.

Ebbene, sicuramente la sentenza in commento non dovrà temere questa censura: essa infatti si sofferma a spiegare perché, ad avviso del Giudice relatore, si tratti di responsabilità aquiliana pura ex art. 2043 c.c.

Ci rammenta la Corte d'Appello che, nel caso di furto tramite ponteggi, l'appaltatore (che ha installato i ponteggi su committenza del Condominio) sarà responsabile solamente se abbia collocato tali impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo; tale responsabilità sarà ad esso ascrivibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché, se l'appaltatore avesse adottato le misure idonee ad impedire o almeno a non agevolare l'uso illecito dei ponteggi a scopo di furto o intrusione, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato.

Questo comporta che, se l'appaltatore riuscirà a provare di aver adottato le cautele di cui sopra, il fatto doloso del terzo che si sia introdotto tramite i suoi ponteggi ed abbia realizzato un furto non gli sarà ascrivibile.

Qual è la posizione del Condominio?

Molto spesso si sostiene che il Condominio sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., cioè quale custode dell'edificio cui accedono i ponteggi e, per estensione, del cantiere in opera per la sua ristrutturazione.

Tuttavia, detta posizione è stata criticata sulla scorta di un'argomentazione di pregio, a modesto avviso di chi scrive: si sostiene infatti che la responsabilità del custode della cosa venga in essere ogniqualvolta la cosa custodita crei danno, ma non può invocarsi laddove sia un terzo, un estraneo, a recare un danno.

In altre parole, non sono i ponteggi o il cantiere a creare il danno, sono i terzi estranei (i ladri) a realizzare il furto tramite di essi.

Furto in appartamento condominiale. Quando il condominio può essere responsabile.

La Cassazione anche di recente ha ribadito che l'onere di vigilanza del Condominio - nella persona del suo Amministratore - non può essere giudicato in astratto, ma in concreto, quindi sarà necessario valutare caso per caso «in quali limiti ed in quali termini lo stesso condominio disponga, nella vicenda concreta, di tali poteri di vigilanza, ed eventualmente anche in che termini ed in che limiti sia comunque esigibile, secondo l'ordinaria diligenza che, nell'affidamento a terzi di lavori in appalto da svolgersi sulle parti comuni dell'edificio, esso si riservi in ogni caso siffatti poteri, a tutela dei condomini e dei terzi ai quali dai lavori stessi possano derivare eventuali pregiudizi.» (così Cassaz., Sez. III, sent. 20 giugno 2017, n. 15176).

Il Condominio, ci dice poi la sentenza, in linea con l'orientamento della Cassazione, sarà ritenuto responsabile per la c.d. "culpa in eligendo " oppure "in vigilando ", cioè per aver scelto male oppure per non aver vigilato sulla ditta o ancora laddove la ditta abbia agito alle strette dipendenze del Condominio, senza aver margine di scelta o manovra, ma dovendo obbedire pedissequamente alle direttive del committente.

Cosa significa " culpa in eligendo"? Significa colpa per aver scelto un'impresa inadeguata ad affrontare l'opera o il servizio di cui il Condominio aveva bisogno secondo i criteri della regola dell'arte e secondo la regola di diligenza generale che impone di non generare danni a nessun(" neminem laedere").o

La colpa per omissione di vigilanza è ascrivibile quando il Condominio, tramite l'Amministratore, omette di vigilare sull'operato della ditta; infine, laddove la ditta sia 'mera esecutrice', non avendo la stessa possibilità di scelta, ma essendo obbligata ad eseguire, appunto, gli ordini impartiti dal committente, laddove costui imponga misure non idonee a scongiurare danni, lo stesso dovrà rispondere di detta condotta.

Indicazioni pratiche per il danneggiato, l'impresa appaltatrice, il Condominio

Volendo dare un consiglio pratico per evitare le noie di giudizi risarcitori dal dubbio esito, ci sentiamo di consigliare le parti in gioco di adottare le seguenti cautele.

Il danneggiato, avvedutosi di aver subìto un furto, non si limiti a depositare denunzia - querela presso le competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, ma pretenda da esse indagini che accertino l'accadimento (il furto) e la presenza, presso l'abitazione del danneggiato, dei beni che egli ha dichiarato sottratti dai ladri, nonché il rapporto di causalità tra il furto e la presenza dei ponteggi - ad esempio, rilevando le tracce del passaggio dei ladri sui ponteggi. Ove ciò non sia possibile, ci si potrà rivolgere ad agenzie specializzate.

Inoltre, allo scopo di provare l'evento furto e l'oggetto del furto, possono essere valide anche le testimonianze di soggetti terzi, che non abbiano interessi diretti o indiretti nella lite - pertanto, coniugi, conviventi e amici esclusi, ma sicuramente inclusi gli altri condòmini - i quali possano confermare che i beni sottratti erano custoditi dal danneggiato proprio nell'abitazione o in una determinata stanza della stessa.

L'impresa appaltatrice, dal canto suo, adotterà le opportune cautele per proteggere l'edificio da intrusioni tramite i propri ponteggi ed impalcature: ad esempio, un'illuminazione adeguata, un sistema di allarme, il posizionamento del primo piano del ponteggio ad un'altezza difficile da raggiungere dalla strada, la rimozione delle scale di accesso al piano primo del ponteggio.

L'impresa dovrà anche adeguare la propria polizza assicuratrice al rischio del furto tramite ponteggi, solitamente non coperto dalle condizioni di polizza.

Infine, il Condominio dovrà agire su vari fronti: in sede di gara, dovrà porre attenzione a chiedere alle ditte concorrenti se hanno previsto ed integrato appositi sistemi di protezione da questo tipo di eventi nella propria offerta economica.

Inoltre, il Condominio non dovrà chiedere alle ditte il 'ribasso' sulla propria offerta, andando proprio a scontare i costi della sicurezza, inclusi quelli relativi al rischio in parola, pena la precostituzione, da parte dell'impresa, della scusante perfetta per esimersi da responsabilità.

Una volta avviata l'esecuzione, poi, dovrà vigilare costantemente sull'operato della ditta per accertarsi che la stessa abbia posto in campo le misure e cautele promesse.

Sentenza
Scarica App. Bari 6 febbraio 2020 n. 278
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