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Cadere e farsi male su pavimento bagnato o umido fa differenza ai fini del risarcimento del danno?

In termini di risarcimento danni del condominio quale custode della cosa, la situazione cambia se il pavimento è bagnato o umido?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
Feb 19, 2020

È nota la responsabilità delle cose in custodia incombente in capo al condominio ex art. 2051 c.c. sulla cui base "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito".

La responsabilità della cosa in custodia

Trattasi di responsabilità oggettiva, prescindendo dal comportamento del custode che è elemento estraneo alla struttura normativa di cui all'art. 2051 c.c.

Il custode è presunto responsabile dei danni provocati dalla cosa custodita: il custode si presume responsabile di questi danni anche se essa non è intrinsecamente pericolosa, potendo diventare pericolosa in ragione di un processo provocato da elementi esterni.

Naturalmente, sempreché il custode non provi che il danno è stato a causa del caso fortuito, compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

La responsabilità sussiste in ragione del rapporto di custodia della cosa con l'evento lesivo.

Scivolo sul pavimento e mi faccio male. Quando il risarcimento non è dovuto

Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cc, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (v. Cass. 5 febbraio 2012, n. 2660; Cass. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. 30 ottobre 2010, n. 26051)" (Cass. Sent. n. 27287/2013 del 5.12.2013).

Il condominio, essendo custode dei beni e servizi comuni, è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie perché le cose comuni non rechino pregiudizio.

In generale, l'edificio può essere tenuto a rispondere ex art. 2051 c.c. in conseguenza dei danni provocati dalla difettosità od omessa manutenzione della cosa comune, avendo l'obbligo di mantenerla e conservarla in maniera tale da evitare danni a terzi (Trib. Bari 30/08/2013 n.2489).

Responsabilità del custode e onere della prova in caso di danno

Come detto, la responsabilità per cosa in custodia è una responsabilità oggettiva: il danneggiato deve solo dimostrare un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (ex multis Cass. n 16607/08 e 548/2019).

La presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. presuppone il rapporto causale tra il danno e la violazione di specifici obblighi di custodia in capo a chi è nella disponibilità del bene (Cass. n. 1157/2013).

Il condominio, se vuole andare esente da responsabilità deve provare che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed imprevedibili, create eventualmente anche da terzi che nemmeno con l'ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla norma quale scriminante della responsabilità del custode.

Responsabilità obiettiva in capo al custode per danni da cose in custodia

Può trattarsi anche del comportamento del danneggiato: il condominio deve dimostrare che detto atteggiamento ha spezzato il nesso causale tra il bene e l'evento dannoso, essendone l'unica causa o sua concausa.

Se il terzo (compreso il condomino) utilizza in modo improprio il bene e da esso ne deriva danno, la dimostrazione di questi fatti porta con sé l'esonero di responsabilità del custode (condominio).

Il caso della Cassazione 18 febbraio 2020, n. 4129

Molto interessante è il caso della Cassazione 18 febbraio 2020, n. 4129 in ambito condominiale.

La vicenda nasce dall'azione promossa da un terzo che, uscendo dall'alloggio della zia, cade a causa del pavimento scivoloso dell'androne perché appena lavato, e si rompe tibia e perone.

Dopo alterne vicende, la Cassazione ha affermato che quando non c'è acqua abbondante in terra acquista minore rilievo l'efficienza causale del comportamento del danneggiato.

La Suprema Corte n. 4129/220 così si esprime "… è vero che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa- dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto e evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

E quindi quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l'obbligo dell'adozione di cautele (Cass. 2480/18).

Me nel caso di specie, proprio perché non vi era presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l'umidità successiva al lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicché l'efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo".

Alla luce di questi rilievi, il Supremo Collegio ha disposto il rinvio al giudice di merito onde verificare la fattispecie e concludere in termini di caso fortuito, concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. o esclusione di rilevanza causale del danneggiato. Il tutto tenendo conto dei principi sanciti dalla Cass. n. 2480/2018.

Questo precedente delinea in modo puntuale quando si può ritenere di essere in presenza di caso fortuito e quando del fatto del terzo, compreso il danneggiato, ovvero del concorso del fatto del terzo.

La conclusione che si può trarre dalla decisione n. 4129/2020 della Suprema Corte pare essere la seguente: il pavimento bagnato si qualifica quale fatto prevedibile in quanto comunque accertabile, ne consegue che il comportamento del terzo che cade sul pavimento bagnato può delinearsi come comportamento del danneggiato che può limitare o addirittura escludere la responsabilità del condominio custode.

Non così nel caso in cui il pavimento sia solo scivoloso, perché non essendovi la presenza di acqua è più difficile verificarne la pericolosità, ne consegue che la caduta del terzo può non esimere la responsabilità del condominio.

Si richiamano due precedenti sul tema.

La Cassazione del 13.05.2010 n.ro 11592 ha escluso il risarcimento del danno subito da un'inquilina di un edificio a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi dalla finestra, ritenendo prevedibile l'evento, in quanto si era verificato in condominio dove la danneggiata viveva da anni e, quindi, a conoscenza delle caratteristiche dell'immobile.

La Cassazione n. 4277/14 si è pronunciata sul caso di un soggetto caduto accidentalmente in un condominio a causa della cera sul pavimento. Confermando la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., la Corte precisa che la stessa non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra le cose in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.

Sentenza
Scarica Cass. 18 febbraio 2020 n. 4129
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