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Furto in appartamento. Responsabile la ditta che non ha protetto l'impalcatura con teli per evitare l'ingresso di ladri

Predisposizione dell'impalcatura e responsabilità per eventuali danni subiti da un inquilino per il furto subito.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 
Set 17, 2018

Spesso negli edifici, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, è necessario installare enormi impalcature situazione questa che genera ansia negli inquilini timorosi dell'incursione di ladri nei loro appartamenti.

In questi casi l'appaltatore che non abbia osservato regole di buona diligenza e di perizia professionale nella predisposizione dell'impalcatura, può considerarsi civilmente responsabile degli eventuali danni subiti da un inquilino per il furto agevolato dalla presenza di impalcature?

La vicenda. Tizia, dopo aver subito un furto nel suo appartamento, cita in giudizio la ditta appaltatrice dei lavori condominiali contestando che la presenza dell'impalcatura aveva agevolato l'ingresso dei ladri che avevano portato via un bottino di circa trentaseimila euro.

La vittima del furto sostiene che l'appaltatore doveva considerarsi responsabile ex art. 2043 c.c. per non aver osservato le dovute cautele nella predisposizione dell'impalcatura.

L'appaltatore contesta ogni addebito, premurandosi di chiamare in causa la sua assicurazione, eccependo che l'impalcatura era illuminata e che era provvista della necessaria recinzione che circondava il ponteggio fino al secondo piano dell'edificio.

La sentenza. La sentenza della prima sezione civile del Tribunale di S.Maria Capua Vetere ha accolto, anche se solo parzialmente, la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice soffermandosi sull'ipotesi furto agevolato dalla presenza delle impalcature e sulla responsabilità civile dell'appaltatore. (Tribunale di S.Maria Capua Vetere, 4.5.2018, n. 1541)

A tal riguardo la sentenza si riporta ad un principio generale espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la circostanza che l 'azione criminosa di terzi sia stata agevolata dalla presenza di ponteggi non determina alcuna automatica responsabilità dell'appaltatore, occorrendo invece un quid pluris, vale a dire la negligente tenuta del ponteggio, avendo riguardo alle circostanze di tempo e di luogo; solo in tal modo l 'utilizzo di un ponteggio da parte di terzi può diventare fonte di responsabilità aquiliana per l'appaltatore, in quanto l 'installazione di un ponteggio di per sé non costituisce illecito".

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di S.Maria Capua Vetere, del 4.5.2018, n. 1541
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