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L'illecito di sottrazione di cose da un cortile condominiale è punito come furto in abitazione

La sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello confermava la condanna di Tizio per il reato di furto in luogo di privata dimora di alcuni beni di proprietà di una ditta che stava svolgendo dei lavori alla rete fognaria depositati nell'area privata di pertinenza di un condominio.

Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce eccependo l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in relazione alla denegata riqualificazione del fatto come furto semplice.

In particolare, secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della recente ricostruzione della nozione di luogo di privata dimora effettuata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31345 del 2017.

Né rileverebbe la giurisprudenza citata dai giudici del merito e relativa al furto in pertinenze di tale luogo, posto che la pronunzia riportata in sentenza avrebbe ad oggetto fattispecie non comparabile con quella oggetto del presente giudizio, dove la sottrazione ha riguardato beni appartenenti ad una ditta impegnata in lavori sulla rete fognaria e non ad uno dei condomini.

Non di meno il giudice dell'appello avrebbe omesso di confutare le doglianze proposte dalla difesa sul punto. Inoltre, il ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui non ha concesso l'attenuante del danno di speciale tenuità nonostante la refurtiva fosse stata interamente restituita.

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Il ragionamento della Cassazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis c.p. (Cass. pen. Sez. 7, n. 3959/13).

Infatti la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, ha consentito al legislatore di includervi anche locali che - come i cortili e le aree condominiali - costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa.

Non rileva, quindi, né la natura del bene oggetto del furto, né la sua appartenenza a soggetto che non sia il proprietario del luogo a cui accede la pertinenza, ma esclusivamente e per tassativa volontà della norma incriminatrice quello in cui il reato è stato commesso.

Inoltre, sono state considerate inammissibili le censure svolte avente ad oggetto la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale. Difatti, ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è peraltro necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res.

In altri termini l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, come ipotizzato dal ricorrente (Cass. Pen, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017); di conseguenza, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione della refurtiva solo un post factum non valutabile a tale fine (Cass. pen. Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019).

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

FURTO IN CORTILE CONDOMINIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 624-BIS c.p.

PROBLEMA

Secondo il ricorrente, il reato doveva essere riqualificato come furto semplice. Infatti, i beni sottratti appartenevano a una ditta che stava svolgendo dei lavori e non a uno dei condomini del palazzo.

Inoltre, il ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui non ha concesso l'attenuante del danno di speciale tenuità nonostante la refurtiva fosse stata interamente restituita.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'articolo 624-bis del codice penale.

Infatti la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, ha consentito al legislatore di includervi anche locali che - come i cortili e le aree condominiali - costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa.

Non rileva, quindi, né la natura del bene oggetto del furto, né la sua appartenenza a soggetto che non sia il proprietario del luogo a cui accede la pertinenza, ma esclusivamente e per tassativa volontà della norma incriminatrice quello in cui il reato è stato commesso.

RICHIAMI/PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. pen. Sez. 7, n. 3959/13; Cass. Pen, Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017; Cass. pen. Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019

LA MASSIMA

La sottrazione di cose da un cortile condominiale va sempre punita come furto in abitazione. È irrilevante, infatti, che i beni fossero di proprietà di una ditta che stava effettuando lavori all'interno dello stabile.

Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 646

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. V 10 gennaio n. 646
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