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Allaccio abusivo dell'inquilino moroso all'impianto idrico. Scatta il reato di furto aggravato

L'inquilino moroso sottrae acqua erogata dall'Amministrazione comunale. Ecco le conseguenze.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Integra il reato continuato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, la condotta dell'inquilino moroso consistita nella ripetuta sottrazione di acqua erogata dall'Amministrazione comunale tramite il concessionario, forzando le grate poste a protezione dei contatori e manometri, asportando gli stessi previa rottura dei sigilli, sottraendone altri da utilizzare in luogo di quelli sigillati dal concessionario, ovvero provvedendo ad allacciare direttamente le tubazioni a servizio dell'immobile in uso con la conduttura posta a monte dei contatori e, quindi, bypassando gli stessi. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale Penale di Trento con la sentenza n. 333 del 6 aprile 2016 in merito alla ripetuta sottrazione illecita di acqua.

I fatti di causa. A seguito di citazione diretta da parte del PM, Tizio (conduttore) veniva tratto a giudizio davanti al Tribunale, in quanto imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625 n. 2 c.p. perché, con più azioni si era impossessato di una quantità indeterminata di acqua calda sia sanitaria che per il riscaldamento, sottraendola direttamente dall'impianto idraulico al quale si allacciava ripetutamente ed abusivamente, dato che il suo allaccio era stato bloccato dalla società erogatrice del servizio per mancato pagamento delle bollette.

La condotta in esame, inoltre, veniva aggravata in quanto i fatti venivano commessi con violenza sulle cose perché l'inquilino forzava lo sportello dell'armadio contatori e smontava il contatore riservato ad un altro appartamento installandolo sulle tubazioni che servivano il suo alloggio; in un'altra occasione, inoltre, si era impossessato del contatore montato nel negozio sito al piano terra del medesimo edificio forzando la porta d'ingresso dello stesso.

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Il reato di furto e il concetto di cosa mobile. La norma di cui all'art. 624 cod. penale prevede che “chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centocinquantaquattro euro a cinquecentosedici euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”.

Dall'esame della norma si evidenzia che l'oggetto della condotta è individuato in un'entità materiale suscettibile di esprimere al minimo uno stato di detenzione e che deve essere caratterizzata dall'altruità.

Tale norma estende la qualificazione di cosa mobile anche alle energie aventi un valore economico, per tali intendendosi quelle capaci di cagionare un depauperamento del soggetto passivo ed un arricchimento di quello attivo. Si tratta dunque dell'energia elettrica, termica, meccanica e dei gas. In particolare, in caso di sottrazione delle energie concesse per contatore (acqua).

L'orientamento dottrinale prevalente ritiene necessario distinguere tra l'ipotesi della sottrazione compiuta prima o dopo il passaggio attraverso il contatore. Di conseguenza si avrà furto nel primo caso, appropriazione indebita nel secondo.

Diversamente se si verifica un allacciamento abusivo, mediante manomissione del contatore, si potrebbe configurare un ulteriore delitto quello di truffa (art. 640 c.p.).

Il ragionamento del giudice penale e l'esclusione del reato di truffa. A parere del Tribunale di Trento, le condotte attribuite all'inquilino, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, integrano, come detto, il reato di furto e non di truffa in quanto i descritti sistemi di alterazione del sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'acqua trasferita all'utente, prescindono dall'induzione in errore del somministrante e sono immediatamente diretti all'impossessamento del bene per superare la contraria volontà del proprietario (In tal senso Cass. Penale Sentenza n. 2349 del 21/12/2004).

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Difatti, la fattispecie delittuosa appare, ancor più evidente, nella denunciata asportazione di contatori/manometri, previa forzatura della porta di ingresso. Sul punto, il giudice penale, ha ritenuto - in fattispecie del tutto analoga – “che integri il delitto di furto aggravato il ripristino abusivo dell'allacciamento dell'utenza elettrica distaccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piombi”. (Cass. Penale Sentenza n. 1485 del 09/10/2003).

Difatti, delle dette condotte è stato dimostrato, dal dato logico/fattuale, che le manomissioni erano finalizzate tutte ed esclusivamente a portare l'acqua all'appartamento abitato dal conduttore.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Trento, con la pronuncia in commento ha condannato il conduttore per il reato continuato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e non per il reato di truffa. Per le suesposte ragioni, l'uomo così è stato condannato con il riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre che al pagamento delle spese processuali, alla pena di otto mesi di reclusione e 250 euro di multa.

Sentenza
Scarica Tribunale Penale di Trento n. 333 del 6 aprile 2016
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