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Voltura e morosità del servizio idrico. Come può tutelarsi il nuovo proprietario?

Il nuovo proprietario non è responsabile della pregressa morosità del servizio idrico.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

"In caso di voltura nel nuovo contratto idrico, le morosità pregresse lasciate dal precedente utente non devono essere imputate al nuovo titolare e proprietario dell'immobile". Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Asti con la sentenza n. 767 del 12 ottobre 2015 in merito alla responsabilità dei debiti del precedente proprietario.

I fatti di causa. Tizio (acquirente) dopo l'acquisto di un'immobile mediante procedura giudiziaria (vendita all'incanto), riceveva da una società (fornitrice del servizio idrico) la contestazione del mancato pagamento di fatture per il servizio di fornitura idrica, imputabile al precedente proprietario.

In particolare, la società erogatrice richiedeva il credito in esame invocando l'articolo 9, comma 7, del locale Regolamento dell'Autorità d'Ambito N. 75 del 11/11/2005. Per le ragioni esposte, il nuovo acquirente si opponeva alla predetta richiesta.

La richiesta di subentro/voltura e il regolamento del servizio idrico integrato. La Voltura, si presenta quando si intende variare l'intestazione di un contratto di fornitura ancora attivo oppure già cessato (subentro).

Nel caso di contratto di fornitura ancora attivo (contatore aperto), è importante presentare la richiesta di voltura contestualmente alla richiesta di cessazione del precedente utilizzatore.

Subentro e cessazione, se eseguiti contestualmente, garantiscono il mantenimento della fornitura attiva, con rapida regolarizzazione della pratica.

Entrambi i soggetti interessati (subentrante e cessante) dovranno fornire la lettura del contatore: sarà lettura di inizio per chi subentra, di chiusura per chi cessa.

Nel caso di contratto di fornitura già cessato (contatore chiuso), la richiesta di subentro garantisce la riapertura del contatore nei tempi previsti dal regolamento in vigore (5 gg. lavorativi dalla data di presentazione della richiesta).

E' utile fornire anche la lettura del contatore; sicché, in mancanza, la stessa lettura verrà calcolata in base al consumo storico o rilevata da GSP con costo a carico del cliente. La richiesta decorre dalla data di effettivo inoltro (non può essere retroattiva).

Premesso ciò, sull'argomento in esame, il Regolamento del Servizio Idrico integrato (citato dalla società di fornitura del servizio) che disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di competenza, nel rispetto della vigente legislazione in materia, della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nel caso del subentro, all'art. 9 comma 7, prevede che "chi subentra nell'unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 gg pagando il diritto fisso di cui al 2° comma. In caso di inadempimento dovrà assumere in capo a se stesso gli obblighi dell'Utente cessato.

In tal caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data dell'ultima lettura del contatore".

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Il ragionamento del Giudice di Pace di Asti e l'inapplicabilità del provvedimento. amministrativo. A parere del giudice quanto all'applicabilità del Regolamento dell'Autorità d'Ambito, trattandosi di un provvedimento amministrativo volto a regolare i rapporti tra amministrazioni, non può essere esteso ai rapporti tra il gestore del servizio e gli utenti; sicché, nella fattispecie in esame, il giudice di pace ha evidenziato che "gli importi portati dalle fatture precitate non possono essere addebitati all'odierno attore, in quanto trattasi di morosità maturate anteriormente rispetto alla voltura della fornitura di acqua dallo stesso sottoscritta, imputabili solo ed esclusivamente al precedente utente".

Il ragionamento in esame appare in linea con un'altra pronuncia di merito del Tribunale di Messina 671/2012 in materia di morosità riveniente in ambito di luce/gas. Infatti secondo tale precedente, nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente: proprio come accade nel subentro, trattandosi di due contratti diversi, dunque, "è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto e non sarà in alcun modo tenuto, dunque, a pagare i debiti del precedente utente riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo".

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, Il Giudice di pace di Asti, con la pronuncia in commento, ha accolto la domanda del nuovo proprietario con contestuale rigetto della pretesa della società del servizio idrico.

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