Spesso accade che il fornitore di energia imputi al nuovo utente che chiede di subentrare le morosità lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non sarà saldato.
A prescindere che l'immobile sia frutto di un acquisto o vi si entri con un contratto di affitto, il nuovo proprietario/inquilino deve procedere ad una serie di adempimenti burocratici.
Tra le prime cose da mettere in agenda c'è sicuramente la voltura di luce, gas e acqua per regolarizzare la propria posizione in merito ai pagamenti delle utenze.In questi casi è opportuno fare chiarezza sulla fonte del problema: la confusione intorno a due termini di subentro e voltura.
Le precisazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Secondo l'AEEG la voltura consiste nel «contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas»; mentre il subentro «a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore».
Gestione della morosità delle utenze in caso di subentro e voltura.
Il Subentro. Da quanto si evince dal chiarimento sopra esplicato, nella fattispecie del subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente.
Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi.
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