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Chi decide la sorte dell'impresa delle pulizie in condominio?

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Chi decide la sorte dell'impresa delle pulizie in condominio? L'assemblea o l'amministratore?

 

Il fatto: l'amministratore condominiale sta per rescindere di sua iniziativa il contratto con l'impresa delle pulizie che l'assemblea a suo tempo aveva scelto; pertanto ho fatto notare che è compito dell'assemblea deliberare in materia.

La risposta scritta dell'amministratore è stata la seguente: “la sostituzione dell’ impresa può essere effettuate anche dall’ amministratore e non solo dall’ assemblea”.

Mi sembra che ciò non corrisponda a quanto leggo in condominioweb, con riferimento ai quorum deliberativi, stabilendo che:

a) in prima convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti – personalmente e per delega – all'assemblea ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio;

b) in seconda convocazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti – personalmente e per delega – all'assemblea ed almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

 

Domande:

1 - Può davvero un amministratore condominiale sostituire di sua iniziativa l'impresa delle pulizie, che l'assemblea aveva scelto?

2 - Il prestatore d'opera potrebbe richiedere danni per mancato guadagno?

 

Grazie per l'attenzione.

ciao

Io ho un parere leggermente diverso in quanto è compito dell'amministratore le gestione e l'organizzazione dei servizi comuni. Quindi, se l'assemblea ha scelto la ditta delle pulizie, sarà l'assemblea a decidere la sua sostituzione, essendo entrata nella decisione, altrimenti non è compito della stessa. In genere, proprio per trasparenza, si fa decidere l'assemblea.

Il riferimento poi alla sentenza non lo ritengo calzante in quanto la assicurazione non è materia ordinaria, tant'è che se il regolamento contrattuale non la rende obbligatoria, anche se la maggioranza la dovesse approvare, il condomino non interessato potrebbe non partecipare a tale copertura e spesa.

ciao

Io ho un parere leggermente diverso in quanto è compito dell'amministratore le gestione e l'organizzazione dei servizi comuni. Quindi, se l'assemblea ha scelto la ditta delle pulizie, sarà l'assemblea a decidere la sua sostituzione, essendo entrata nella decisione, altrimenti non è compito della stessa. In genere, proprio per trasparenza, si fa decidere l'assemblea.

Il riferimento poi alla sentenza non lo ritengo calzante in quanto la assicurazione non è materia ordinaria, tant'è che se il regolamento contrattuale non la rende obbligatoria, anche se la maggioranza la dovesse approvare, il condomino non interessato potrebbe non partecipare a tale copertura e spesa.

Non ho ben capito, se tu dici che hai un parere leggermente diverso, quale è questo parere, l'amministratore può sostituire di sua iniziativa l'impresa delle pulizie? Io ho detto di no, tu dici di si?

ciao

 

ribadisco. Se la scelta dell'impresa di pulizie è stata fatta dall'assemblea la risposta è si, ma se l'assemblea non ha mai fatto nessuna scelta, l'amministratore, nell'ambito dei suoi doveri di manutenzione della parte comune, può fare, se non modifica costi ed efficienza del servizio.

Per le forniture Enel, gas ecc.. invece deve passare in ogni caso dall'assemblea essendo tali forniture soggette a contratto scritto, cosa invece non necessaria per l'impresa di pulizie senza dipendenti.

ciao

 

ribadisco. Se la scelta dell'impresa di pulizie è stata fatta dall'assemblea la risposta è si, ma se l'assemblea non ha mai fatto nessuna scelta, l'amministratore, nell'ambito dei suoi doveri di manutenzione della parte comune, può fare, se non modifica costi ed efficienza del servizio.

Per le forniture Enel, gas ecc.. invece deve passare in ogni caso dall'assemblea essendo tali forniture soggette a contratto scritto, cosa invece non necessaria per l'impresa di pulizie senza dipendenti.

Ok, ma è sempre l'assemblea che decide se assumere la ditta di pulizia, mica l'amministratore di sua iniziativa, da cui lui non può assumerla ne sostituirla.

ciao

 

non è proprio così. Se l'assemblea non si pronuncia, l'amministratore ha comunque l'obbligo di provvedere alla pulizia delle parti comuni, ed in ciò si avvale di una impresa chi ritiene idonea a garantire tale scopo. E' anche altrettanto vero che l'assemblea ha sempre il potere di indicare a a chi affidare tale incarico, strada che anch'io consiglio, se non altro per togliere qualsiasi sospetto. I prestatori d'opera, infatti, sono dipendenti dell'amministratore, giuridicamente parlando.

ciao

 

non è proprio così. Se l'assemblea non si pronuncia, l'amministratore ha comunque l'obbligo di provvedere alla pulizia delle parti comuni, ed in ciò si avvale di una impresa chi ritiene idonea a garantire tale scopo. E' anche altrettanto vero che l'assemblea ha sempre il potere di indicare a a chi affidare tale incarico, strada che anch'io consiglio, se non altro per togliere qualsiasi sospetto. I prestatori d'opera, infatti, sono dipendenti dell'amministratore, giuridicamente parlando.

Dove è previsto per legge che l'amministratore deve provvedere alla pulizia delle parti comuni assumendo una ditta di pulizia da far pagare ai condomini? Non è certo una spesa straordinaria ed urgente.

 

Per cui se lui l'assume senza delibera ed i condomini non ratificano la spesa, a pagare sarà l'amministratore.

 

p.s. dove è scritto che i prestatori d'opera sono dipendenti dell'amministratore e non del condominio?

Ma anche fosse così, se sono dipendenti dell'amministratore è giusto che li paghi lui stesso e non i condomini che non hanno approvato la spesa, ne l'assunzione della ditta.

 

p.s. comunque il problema di questo topic è diverso, ovvero chi decide la sorte della ditta di pulizie?

I condomini e nessun altro si può permettere di licenziare ed assumere un'altra ditta, nemmeno l'amministratore può fare questo di sua iniziativa, e potrebbe essere rimosso per gravi motivi, ovvero lui non è il padrone del condominio e deve sottostare alle delibere condominiali.

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