Di regola l'amministratore di un condominio, quale esecutore del volere dell'assemblea nonché quale governatore della gestione della cosa comune, provvede a tutti quei pagamenti che sono necessari per amministrare l'edificio.
Pertanto, ad esempio, salda le fatture dell'impresa di pulizie, in quanto c'è un contratto con questa ditta e i relativi addetti provvedono al lavaggio delle parti comuni. Oppure, in prossimità della scadenza della polizza, invia il bonifico sul conto dell'agenzia per pagare il premio annuale dell'assicurazione.
In questi, come in altri casi, l'amministratore effettua uno spostamento di denaro condominiale a favore di un soggetto terzo sulla base di una causa giustificatrice, qual è un contratto.
A quanto pare non è avvenuto ciò nella vicenda recentemente culminata con la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1162/2023, visto che, secondo la tesi di una delle parti, l'amministratore comune di due fabbricati aveva effettuato più versamenti di denaro dal conto di uno degli edifici a favore dell'altro senza alcuna ragione o titolo.
Le parti in causa, quindi, hanno litigato sul rimborso dell'importo in discussione e sul soggetto legittimato a provvedervi. Insomma, se l'amministratore di due condominii sposta denaro dell'uno verso l'altro senza ragione, chi paga? In questo caso, chi è tenuto alla restituzione, il condominio destinatario della somma indebita oppure l'amministratore responsabile dell'avventato pagamento?
Non ci resta che approfondire il tema
Amministratore di due condominii sposta denaro dell'uno verso l'altro senza ragione: i limiti del mandato
La vicenda oggetto della decisione della Corte di Appello di Genova, nasce a seguito del versamento di 10.500,00 euro da parte dell'amministratore di due fabbricati, dal conto di un edificio al conto dell'altro.
A quanto risulta dagli atti, questo pagamento avveniva mediante otto distinti assegni bancari tratti dalla provvista del primo condominio e incassati dal secondo.
Tutto ciò avveniva senza alcuna giustificazione e senza, cioè, che lo stabile depauperato fosse, in alcun modo, debitore dell'altro.
Per queste ragioni, il condominio, vittima dell'indebito, chiedeva la restituzione della somma al fabbricato che aveva beneficiato di questo inaspettato incremento patrimoniale. Tale domanda era, quindi, accolta dal Tribunale di Genova, in prima istanza.
In appello, il condominio soccombente, peraltro chiamato anche a corrispondere le spese di giudizio del primo grado, insisteva per la sua assoluta estraneità ai fatti e per la conseguente unica ed esclusiva responsabilità dell'amministratore.
Quest'ultimo aveva, evidentemente, esorbitato i limiti del proprio mandato e, in ragione di ciò, il rimborso di ciò che era stato versato doveva essere di sua competenza "Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica (art. 1711 co. 1 cod. civ.)".
Insomma, l'azione di restituzione andava rivolta all'amministratore e non al condominio del tutto estraneo allo spostamento del denaro e che mai aveva ratificato il discutibile operato del proprio rappresentante.
La Corte di Appello di Genova, però, non ha condiviso la tesi dell'appellante, ritenendo impossibile giustificare una conclusione diversa da quella presa dal Tribunale in primo grado. Al di là delle responsabilità dell'amministratore, era innegabile che il condominio istante avesse incassato e trattenuto una somma per cui non c'era alcun titolo di giustificazione. Si trattava, pertanto, di un indebito oggettivo che andava restituito.
Amministratore di due fabbricati sposta denaro dell'uno verso l'altro senza ragione: è indebito oggettivo
Secondo la Corte di Appello di Genova, se l'amministratore di due condominii sposta denaro dell'uno verso l'altro senza alcuna ragione o titolo, si tratta di un indebito oggettivo.
Per questa ragione, l'edificio che ha ricevuto un importo in mancanza di qualsivoglia causa giustificatrice deve restituire quanto incassato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 cod. civ. "un soggetto non può arricchirsi ai danni di un altro, in difetto di una valida causa giustificatrice del passaggio di ricchezza… il condominio appellante ha visto un incremento del suo patrimonio ai danni del condominio appellato, in difetto di cause giustificatrici.
Per questo motivo, chi ha ricevuto quel pagamento non dovuto e, cioè, il condominio X è tenuto alla restituzione".
In un caso come questo, sottolinea la Corte, non rileva che il pagamento sia avvenuto da parte di chi aveva la rappresentanza del fabbricato oppure che il versamento sia stato eseguito da un estraneo. Ciò che conta è la necessità di riequilibrare il patrimonio del soggetto depauperato.
Ovviamente, all'edificio condannato alla restituzione, del tutto estraneo alla materiale esecuzione dell'indebito, spetterà il diritto di agire verso l'amministratore per tutti i danni patiti nella vicenda.