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L'amministratore usa i soldi di un condominio per un altro, cosa rischia?

L'ingiusto profitto non si configura solo quando si ha accrescimento del patrimonio personale dell'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 

Appropriazione indebita dell'amministratore, il caso

La Cassazione penale, con la sentenza n. 6577 del 19 febbraio 2021, udienza del 27 novembre 2020, è tornata ad occuparsi di appropriazione indebita e condomini, nella specie di appropriazione indebita dell'amministratore.

La conclusione, lo vedremo più avanti, è conforme ai precedenti in materia. La configurazione del reato prescinde, o meglio non si limita all'ipotesi di mero profitto personale dell'amministratore, ma per così dire, comprende anche particolari ipotesi di appropriazione indebita a favore di altri condomini.

Andiamo per gradi.

Nel caso di specie, giunto dinanzi ai giudici di piazza Cavour dopo due sentenze di merito di condanna, sia pur non completamente sovrapponibili, l'amministratore di condominio ricorrente in Cassazione era stato riconosciuto colpevole del reato di appropriazione indebita configurata dall'appropriazione di somme di denaro riferibili ad un condominio, parte civile di quel processo.

Il ricorso dinanzi alla Corte nomofilattica, tra le altre cose, mirava a ottenere una riforma dell'impugnata sentenza per insussistenza del reato di cui all'art. 646 c.p.

Prima di entrare nel merito della questione e della soluzione offerta dalla Corte e contraria alle richieste dell'imputato pare utile soffermarsi sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui trattasi.

Appropriazione indebita dell'amministratore, quando si configura?

Ai sensi dell'art. 646, primo comma, del codice penale commette appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Nel gergo penale si dice che quello di appropriazione indebita è reato comune (non c'è bisogno di una particolare qualifica per commetterlo), che richiede il dolo, cioè la volontà di appropriarsi di un bene per trarne profitto per sé o per altri.

Poiché la cosa è già nella disponibilità del reo, il delitto si consuma con la così detta interversio possessionis, ossia allorquando il detentore abbia impresso al bene una destinazione differente da quella per la quale lo detiene.

Amministratore: momento consumativo dell'appropriazione indebita

Nel caso del reato commesso dall'amministratore, sempre punibile a querela, è prevista l'aggravante contemplata dall'art. 61 n. 11 c.p., ossia l'avere commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera.

Uso del denaro per altri condomini, c'è comunque reato

Nel caso di specie, quello risolto con la sentenza n. 6577, l'imputato, nel ricorso per cassazione, evidenziava che la sua azione - il fatto storico in sé, evidentemente non era in contestazione - non avesse lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto

Egli, spiegava nel ricorso, se proprio che al più aveva utilizzato le somme per poter effettuare dei pagamenti di altri condominii dallo stesso amministrati, condotta questa imposta dalla difficoltà economica nella quale lo stesso versava.

Appropriazione indebita: è reato anche se la gestione è regolare

Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi costituivi del reato sarebbe errata.

La Corte di Cassazione ha escluso che una ragione del genere possa escludere la punibilità dell'azione, insomma ha scartato l'ipotesi che il fatto non costituisca reato.

Come si legge in sentenza «integra il delitto di appropriazione indebita sia la condotta dell'amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, utilizzi i saldi dei conti attivi dei singoli condomini per esigenze di altri condominii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento (Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889), sia quella dell'amministratore che prelevi delle somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomini, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito di gran lunga inferiore alla somma così indebitamente trattenuta (Sez. 2, n. 12618 del 13/12/2019, dep. 2020, Marcoaldi, Rv. 278833)».

Nel caso di specie, chiosa la Corte di Cassazione è lo stesso ricorrente ad aver confermato esplicitamente di aver consapevolmente destinato le somme di denaro ricevute dai condomini offesi dal resto per fini differenti da quelli per cui le aveva ricevute, così configurandosi il reato di appropriazione indebita sotto il duplice aspetto dell'elemento oggettivo, la condotta posta in essere, e quello soggettivo, cioè l'intenzionalità dell'azione.

Appropriazione indebita dell'amministratore, sussiste anche se c'è appropriazione di cose

Il reato di appropriazione indebita da parte dell'amministratore condominiale in danno dei condòmini è considerato ricorrente anche nell'ipotesi in cui la condotta appropriativa non riguardi il denaro, caso forse più ricorrente, ma anche documenti e cose in genere.

In tal senso in sede di merito è stato affermato che è imputabile per il delitto previsto e punito dagli artt. 646 e 61 n. 11 del c.p. (appropriazione indebita aggravata dall'abuso di prestazione d'opera), quell'amministratore di condominio che, con lo scopo di procurare a se o ad altri ingiusto profitto, si impossessi di documenti giustificati delle spese condominiali inerenti ad attività di trasporto e smaltimento dei calcinacci conseguenza di lavori di riparazione di una parte comune del fabbricato; ricorre anche in tal caso l'aggravante citata in ragione del rapporto professionale esistente (Trib. Pescara, 9 ottobre 2020 n. 1099).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 27 novembre 2020 - 19 febbraio 2021 n. 6577
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