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Vi è appropriazione indebita anche se amministratore del condominio e' una srl

Appropriazione indebita dell'amministratore quando la gestione è affidata ad una srl.
Avv. Isabella Vulcano Avv. Isabella Vulcano - Foro di Castrovillari 

Appropriazione indebita dell'amministratore, la fattispecie

Il presente contributo tratta la questione della configurabilità o meno del reato di appropriazione indebita in capo all'amministratore di condomìnio qualora, ad amministrare lo stabile sia, di fatto, una società a responsabilità limitata.

Se ne è occupata la Corte di Cassazione, Sez 2 Penale, sentenza n. 37910/2020 relativamente alla fattispecie che di seguito si riporta: la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del maggio 2019, confermava la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Milano nel 2018, con la quale la ricorrente, nella qualità di amministratore di diversi condomìni in Milano, era stata ritenuta responsabile di appropriazione indebita continuata ed aggravata ex art 61 n. 11 cod. pen., in danno di alcuni dei suddetti condomìni, con condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Appropriazione indebita dell'amministratore, il ricorso in Cassazione

Avverso la sentenza d'appello la ricorrente presentava ricorso in Cassazione, formulando i seguenti motivi:

  1. la condanna era stata pronunciata per un fatto ritenuto diverso rispetto a quanto riportato nel capo di imputazione: era emerso che, la ricorrente, non era amministratore di condominio in quanto persona fisica bensì la suddetta rivestiva la qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una S.R.L., che si occupava di amministrazioni condominiali.

Amministratore: momento consumativo dell'appropriazione indebita

Ciò posto, riteneva la ricorrente di essere stata condannata per un fatto diverso rispetto a quello di cui al capo di imputazione in quanto unico amministratore di condomini doveva considerarsi la predetta società.

  1. violazione art 606 cod. pen. lett B) ed E) in quanto i giudici di merito non avevano considerato che i fatti erano imputabili alla società e non alla persona fisica;
  2. violazione art 606 cod. pen. lett B) e C) in quanto i giudici di merito non avevano considerato che - per i motivi di cui sopra - andava emessa sentenza di non luogo a procedere a causa della tardività delle querele presentate.
  3. violazione dell'art 606 cod. pen. lett E): tale norma era stata violata con riferimento all'appropriazione indebita aggravata in danno ad uno dei condomìni lesi.

Rilevava inoltre, la ricorrente, che la Corte d'Appello si era rimessa in modo acritico alla consulenza elaborata dal c.t.p. di controparte, allegata in atti, nella quale si evinceva una appropriazione di somme per l'importo di € 53.878,00 in danno di uno dei condomìni amministrati quando invece - asseriva ancora la ricorrente - da una serie di dati contabili allegati in atti, non si evinceva alcuna appropriazione di somme.

Usa i soldi di un condominio per un altro condominio, amministratore condannato per appropriazione indebita

Risultava essere non rispondente al vero, inoltre, l'importo di € 26.893,52 riportato nella ctu svolta in sede civile in quanto, detto importo, non costituiva il saldo attivo alla chiusura della gestione (anno 2012) bensì il saldo spettante al condomìnio alla chiusura dell'esercizio precedente, ovvero al maggio 2011.

La ricorrente, inoltre, affermava di aver consegnato al nuovo amministratore successivamente subentrato, la somma di € 5.922,97, essendo tale l' importo a credito effettivamente spettante a quest'ultimo.

I difensori delle parti depositavano, successivamente, memorie a difesa nelle quali reiteravano le censure in precedenza formulate e in particolare, le parti civili chiedevano alla Corte che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso risultando palese l'ammanco di denaro.

Amministratore di condominio e appropriazione indebita, guida al panorama giurisprudenziale

Appropriazione indebita dell'amministratore, il principio di diritto

La Corte di Cassazione riteneva il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti, in particolare: per quanto concerne i primi tre motivi essi vengono esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro.

La Corte ha ritenuto pacifico che, nonostante l'esistenza dello "schermo" costituito dalla srl - di cui la ricorrente era socio unico e legale rappresentante - di fatto è stata la stessa in quanto persona fisica a gestire i condomìni.

Ciò posto appare congrua, a parere della Corte, la motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui veniva evidenziato che i condomìni individuavano la ricorrente, sia pure in qualità di legale rappresentante della società, sulla base della fiducia riposta nella medesima, in considerazione del fatto che la stessa avrebbe gestito, anche, la contabilità.

Nel caso di specie non può ravvisarsi, quindi, una immutazione del fatto contestato, con conseguente violazione dell'art 521 cpp, solo perché l'imputazione è rivolta specificamente alla persona fisica amministratore dei condomini e non alla società della quale la ricorrente è legale rappresentante; si ritiene, infatti, possibile l'immutazione del fatto contestato solo qualora la modificazione dell'imputazione pregiudichi il diritto di difesa (Cass n. 12156/2009).

Amministratore condominio: appropriazione indebita e conti correnti

Anche il quarto motivo proposto è ritenuto manifestamente infondato: a questo proposito la Corte evidenzia come sia da ritenersi congruo e fondato il ragionamento logico-giuridico effettuato dalla Corte d'Appello riguardo alla vicenda in esame e che è esente, pertanto, da presunti vizi di manifesta illogicità come invece ritenuto dalla ricorrente.

Con riferimento, inoltre, alla censura sollevata relativamente al vizio di motivazione per la mancata risposta, da parte del Giudice d'appello, a specifici rilievi formulati, la Corte di Cassazione si richiama ad un principio consolidato in base al quale in sede di legittimità non è censurabile una sentenza qualora non vi sia stata pronuncia su una deduzione specifica, avanzata in sede di appello, quando essa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.

Viene, inoltre, considerato infondato il rilievo di parte ricorrente in ordine alla graduazione della pena. Il potere di graduare la pena è di competenza del giudice di merito pertanto, tale aspetto, non può essere oggetto di pronuncia da parte del giudice di legittimità.

Per tutte le motivazioni esposte la Corte di Cassazione Sez. II Penale, con sentenza n. 37910/2020, dichiarava inammissibile il ricorso proposto ed affermava il principio di diritto secondo il quale è configurabile il reato di appropriazione indebita in capo all'amministratore di condomìnio anche nel caso in cui quest'ultimo operi non già come persona fisica ma attraverso una SRL.

La ricorrente veniva, pertanto, condannata alla rifusione delle spese processuali nonché al versamento di € 2.000 alla cassa delle ammende.

Appropriazione indebita: è reato anche se la gestione è regolare

Sentenza
Scarica Cass. 28 ottobre 2020 - 31 dicembre 2020 n. 37910
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