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Quando scatta l'appropriazione indebita?

Integra il reato di appropriazione indebita l'amministratore il quale abbia trattenuto somme vincolate ai pagamenti nell'interesse del condominio.
Emanuele Fierimonte - Avvocato del Foro di Roma 

La vicenda. A seguito della ricezione dalla Agenzia delle Entrate di alcune cartelle esattoriali e avvisi di pagamento, i condomini venivano a conoscenza del fatto che l'amministratore di condominio aveva sottaciuto pendenze.

Una volta scoperto, i condomini revocavano l'incarico e nominavano un nuovo amministratore.

Il nuovo amministratore, incaricato dall'assemblea, procedeva ai dovuti accertamenti e, nel corso di tali attività, il condominio riceveva una ulteriore cartella di pagamento per il mancato pagamento dei contributi del portiere e ritenute d'acconto e fatture emesse dai fornitori. Seguivano ulteriori cartelle per il mancato pagamento di tasse.

La vicenda veniva denunciata dall'amministratore subentrato all'autorità competente, costituendosi parte civile nel processo penale. L'amministratore precedente, imputato, ammetteva in primo grado la propria responsabilità penale, essendo emerso con certezza il mancato versamento dei contributi di cui sopra.

Veniva, così, condannato dal Tribunale partenopeo per appropriazione indebita aggravata e continuata, con riferimento alle somme da lui ritenute quale amministratore.

L'amministratore presentava, così, impugnazione dinanzi la Corte di Appello di Napoli, la quale, tuttavia, confermava la condanna prevista dalla sentenza di primo grado.

Ricorreva, così, dinanzi la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 27822/2019, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dall'amministratore e condannava il medesimo al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Condominio.

Vediamo, dunque, quali motivi hanno spinto i Giudici ermellini a questa decisione.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Le fondamenta di una decisione come questa vanno ricercate nell'affermazione della Cassazione riscontrabile nella sentenza in questione: "Non v'è dubbio, peraltro, che la condotta dell'amministratore il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione vincolata ai pagamenti nell'interesse del condominio, integri il reato di appropriazione indebita".

Chiara, così, la posizione della Cassazione: se un amministratore detiene denaro destinato ai pagamenti che interessano il condominio, e lo trattiene senza farne l'uso previsto per il proprio ruolo, commette il reato di cui all'art. 646 c.p.

Viene meno ogni dubbio anche con riferimento all'oggetto trattenuto. La sentenza chiarisce, difatti, come l'appropriazione indebita possa essere integrata sia qualora il bene appropriato sia denaro, sia qualora consista in altra cosa mobile altrui. Tale posizione viene giustificata nella sentenza in quanto "anche il denaro può essere oggetto di trasferimento relativamente al mero possesso".

Ciò, prosegue la Corte, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Togliendo, così, ogni dubbio circa la possibilità di riconoscere l'amministratore che trattiene danaro del quale abbia possesso per lo svolgimento del proprio ufficio, responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata.

Difatti il danaro, in tale caso, viene consegnato all'amministratore non con la finalità di disporne come vuole o crede, bensì al fine di farne un uso corretto, conforme con l'incarico, ovvero di destinarlo ai pagamenti del Condominio.

Diversamente, dunque, l'amministratore di condominio integra il reato di cui all'art. 646 c.p. aggravato per l'abuso del proprio ufficio ex art. 61 n.11.

Truffa o appropriazione indebita: facciamo chiarezza.

I precedenti giurisprudenziali. La sentenza oggetto di analisi si pone, nelle motivazioni, come prosecuzione di una scia di recenti pronunce giurisprudenziali. Vediamo quali.

Innanzitutto, la sentenza 19 dicembre 2018 n. 57383 della Corte di cassazione, sezione II penale, con la quale la Corte precisava che commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore di condominio che si appropri delle somme a lui consegnate dai condòmini, utilizzandole per scopi diversi ed incompatibili con il mandato ricevuto e con finalità strettamente personali.

Altra pronuncia importante è la sentenza n. 10968 del 13 marzo 2019 emessa dalla Corte di cassazione, sezione II penale, la quale precisa come nel reato di appropriazione indebita, nel quale viene dato al denaro o ad altra cosa mobile altrui, una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che motivano il possesso, non rileva la volontà di restituire ciò di cui ci si è appropriati.

Ciò fatto salvo la manifestazione di tale volontà al momento dell'abuso del possesso, manifestazione accompagnata dalla certezza della restituzione.

Tali condizioni, dunque, non sussistono nel caso di appropriazione indebita di somme del condominio da parte dell'amministratore, successivamente cessato dalla carica, permanendo gli ammanchi nelle casse condominiali e la presenza di debiti del condominio al momento della cessazione dell'incarico.

Altra pronuncia rilevante e recente è la sentenza 27 maggio 2019 n. 23182 emessa dalla Corte di Cassazione, sezione II penale, con la quale gli ermellini confermavano la penale responsabilità dell'amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condominii su un unico conto a lui intestato, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo a esigenze personali dell'amministratore o a esigenze dei condominii amministrati.

Ciò, in quanto tale condotta compromette il vincolo di destinazione del denaro al momento del suo conferimento.

L'amministratore non paga i contributi previdenziali del portiere: scatta l'appropriazione indebita

In conclusione. In conclusione possiamo affermare che l'amministratore il quale faccia un uso del danaro del Condominio con finalità diverse da quelle previste per il suo ufficio e nell'interesse del Condominio, integra il reato di appropriazione indebita aggravata.

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

APPROPRIAZIONE INDEBITA

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 646 c.p., art. 61 n.11 c.p.

PROBLEMA

Il Condominio lamentava debiti per mancato pagamento dei contributi e tasse da parte dell'amministratore di condominio precedente nonostante quest'ultimo detenesse il denaro dei condomini a ciò destinato.

SOLUZIONE

Integra il delitto di appropriazione indebita l'amministratore il quale trattenga il denaro di cui abbia la disponibilità per il proprio ufficio.

LA MASSIMA

La condotta dell'amministratore il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione "vincolata" ai pagamenti nell'interesse del condominio, integri il delitto di appropriazione indebita.

Corte Suprema di Cassazione. Sezione II Penale - Sentenza 24 giungo 2019, n. 27822

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