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Appropriazione indebita. Per la Cassazione il reato si configura anche in ipotesi di distrazione di fondi da un condominio ad un altro

Il reato si configura anche in ipotesi di distrazione di fondi da un condominio ad un altro.
Emanuele Fierimonte - Avvocato del Foro di Roma 
17 Dic, 2019

Come già chiarito in un articolo pubblicato in precedenza, nello svolgimento del proprio mandato l'amministratore di condominio può rendersi responsabile del proprio operato su un duplice profilo, sia penale che civile. Discussa è, in tale contesto, l'integrazione del reato di cui all'art. 646 c.p., ovvero l'appropriazione indebita.

Precisiamo la natura di tale reato, partendo dal dispositivo menzionato che lo vede punire "Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa".

Trattasi di reato comune in quanto integrabile da qualsiasi soggetto agente, purché abbia il possesso del bene a qualsiasi titolo. Ciò in quanto diversamente, ovvero in assenza di tale condizione, la condotta integrerebbe il reato di furto ex art. 624 c.p.

La fattispecie in questione è punita a querela della persona offesa, querela che come noto deve essere depositata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto qualificato reato.

Qualora concorra la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n.11 c.p. è previsto un considerevole aumento di pena.

È il caso della appropriazione indebita eseguita dall'amministratore di condominio, il quale integra tale reato in condizioni aggravate dal vincolo del mandato con la compagine condominiale.

Circa l'elemento soggettivo, tale fattispecie richiede il dolo specifico, inteso come coscienza e volontà di appropriarsi definitivamente della cosa mobile altrui con l'espressa finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (ingiusto in quanto non dovuto).

Ciò premesso, per esperienza professionale del sottoscritto è frequente che tale fattispecie incriminatrice sia integrata dall'amministratore di condominio in due momenti: nel corso del suo mandato (momento in cui vi è l'appropriazione indebita di somme di denaro di cui abbia il possesso) e a fine mandato, una volta revocata la nomina, appropriandosi di documenti e non restituendoli al condominio, con la finalità di nascondere qualche "magagna".

Nel caso oggetto di commento, affrontato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione Penale, sentenza n. 37300/2019, l'amministratore di condominio aveva integrato più episodi di appropriazione indebita aggravata, distraendo i fondi da un condominio ad un altro, coinvolgendo, così, quali vittime della propria condotta criminosa un numero ampio di condomini.

Partendo dal ricorso presentato dalla difesa dell'imputato, i giudici ermellini sposavano in più momenti la pronuncia della Corte di Appello di Torino, la quale rideterminava la condanna emessa in primo grado.

Diversi sono gli elementi posti a sostegno della sentenza in questione, la sentenza n. 37300/2019.

In primis tale reato sorge spesso dal mancato rispetto dei doveri di diligenza nella gestione da parte dell'amministratore dei pagamenti del condominio. L'amministratore, difatti, in forza del mandato conferitogli, deve provvedere ai pagamenti nell'interesse del condominio secondo i termini e le modalità convenuti, rendicontando (ed eventualmente restituendo) quanto ricevuto nell'esercizio del mandato ex art. 1713 c.c.

Ciò detto, dal punto di vista del momento della sua esecuzione, trattasi di reato istantaneo. Pertanto, puntualizzava la Corte, "si consuma con la prima condotta appropriativa", ossia "quando l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria".

Da questa importante considerazione la Corte deduceva l'irrilevanza del momento di effettiva conoscenza della persona offesa del fatto ai fini della individuazione sia della data della consumazione, sia dell'individuazione del termine di prescrizione del reato.

La consumazione del reato di appropriazione indebita, nel caso di specie, spiega la Corte, va ravvisata in una serie di condotte criminose dell'amministratore, ossia i frequenti prelievi in contanti, la carenza della documentazione, l'assenza del giornale di cassa e degli ultimi bilanci consuntivi, l'utilizzo di un proprio conto corrente postale nel quale l'imputato depositava le somme incassate dai condominii, somme originariamente destinate alle spese.

Condotte, queste, atte a creare "una situazione di confusione" voluta, con il chiaro intento di nascondere le condotte di appropriazione delle somme a sua disposizione. È evidente, dunque, in tale contesto l'importanza del dolo specifico, che si esplica in una finalità interessata, atta ad un ingiusto profitto per sé o per altri.

Circa l'elemento oggettivo, lo stesso viene inquadrato in tale pronuncia in quei comportamenti di mancato pagamento delle spese e dalla conseguente appropriazione delle somme alle stesse originariamente destinate, poi distratte in proprio favore. Già tale condotta sarebbe di per sé sufficiente e idonea a manifestare una volontà appropriativa dell'imputato amministratore di condominio.

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Con tale sentenza, così, la Cassazione irrigidisce la propria posizione rispetto al reato di appropriazione indebita aggravata. Ad ulteriore dimostrazione di tale circostanza, nella sentenza analizzata la Corte Suprema ritiene la decisione della Corte di Appello di non concedere le attenuanti generiche fondata su una serie di elementi, quali la pluralità delle condotte delittuose, la modalità di attuazione (definita "subdola"), l'assenza di condotte riparatorie da parte dell'imputato.

Continua, poi, chiarendo che "Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili agli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli atri da tale valutazione".

In conclusione, integra il reato di appropriazione indebita aggravata non solo l'amministratore di condominio il quale si appropria il denaro o altra cosa mobile del condominio che amministra, ma altresì l'amministratore che nella sua condotta criminosa coinvolge più condominii, distraendo i fondi da uno ad un altro, creando, così, volontariamente una situazione confusionaria atta a nascondere le proprie condotte appropriative.

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n. 37300/2019
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