Il legislatore, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, ha inteso chiaramente precisare che anche il denaro può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita.
La vicenda. La Corte di Appello confermava nel confronti di Tizio la responsabilità del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata con riferimento a somme da lui ritenute quale amministratore del condominio; per tali motivi, la Corte limitava la condanna ai fatti intervenuti a partire dal 17.6.2009 (essendo i precedenti ormai coperti da prescrizione), quindi alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché, infine, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile rimettendone la liquidazione in altra sede.
Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'errata applicazione della normativa fiscale con particolare riferimento al "ravvedimento operoso".
Invero, secondo il ricorrente, la Corte di Appello aveva omesso di motivare sulla doglianza difensiva con cui era stato segnalato che il dibattimento non aveva offerto alcuna certezza circa l'origine e la causale della cartella esattoriale recapitata al condominio e sulla cui emissione i giudici di merito avevano fondato la condanna; in particolare, secondo Tizio, l'atto di appello aveva segnalato come non fosse chiaro se l'importo portato dalla cartella fosse relativo ad un mancato pagamento ovvero a sanzioni ed interessi per pagamenti eseguiti in ritardo.
Il ragionamento della Cassazione. A seguito dell'istruttoria di causa, era emerso che i condomini, dopo aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate alcune cartelle ed avvisi di pagamento relativi a pendenze di cui Tizio, amministratore del condominio da dieci anni, non aveva mai fatto cenno, lo avevano revocato dall'Incarico nominando un nuovo amministratore; a séguito degli accertamenti e delle verifiche eseguiti dopo notifica di una ulteriore cartella di pagamento emessa da Equitalia, si era appreso del mancato pagamento di contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato intercorso con il portiere del condominio come, anche, delle relative ritenute d'acconto sulle retribuzioni del predetto oltre che sulle fatture emesse dai fornitori.
Di conseguenza, era seguita la notifica di ulteriori cartelle e di avvisi di pagamento per mancato versamento della tassa di occupazione del suolo pubblico in occasione dei lavori di ristrutturazione dello stabile.
Il nuovo amministratore, del resto, aveva concordato di un piano di "rientro" con Equitalia per la corresponsione degli importi reclamati mentre Tizio non gli aveva consegnato alcun fondo cassa né tantomeno dato conto dell'accantonamento per il TFR del dipendente.
Dunque, una volta approvato il piano di "ammortamento" con Equitalia, era stato contattato Tizio per addivenire ad una composizione bonaria e l'imputato, che si era dichiarato disponibile ad accollarsi il debito per contributi non versati, aveva consegnato un assegno di Euro 742 a titolo di pagamento delle rate dei mesi di agosto e settembre. Di qui, l'affermazione, da parte del primo giudice, della penale responsabilità di Tizio che aveva ammesso la propria responsabilità essendo emerso con certezza il mancato versamento dei contributi mensili.
A fronte di questa ricostruzione, secondo la Cassazione, l'appello proposto da Tizio era del tutto generico rispetto al contenuto del provvedimento impugnato avendo la difesa insistito sulla disciplina del "ravvedimento operoso" vigente nell'ambito fiscale senza, tuttavia, confrontarsi con la sentenza della Corte di Appello che aveva espressamente qualificato i mancati pagamenti in termini di (francamente) "omesso" pagamento e, dunque, di appropriazione indebita delle somme versate dai condomini e ritenute dall'amministratore.
In conclusione, secondo la Cassazione, non vi era alcun dubbio sul fatto della condotta dell'amministratore di trattenimento di somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione "vincolata" ai pagamenti nell'interesse del condominio. Pertanto, è stato confermato il delitto di appropriazione indebita.
TABELLA RIEPILOGATIVA | |
OGGETTO DELLA PRONUNCIA | APPROPRIAZIONE INDEBITA |
RIFERIMENTI NORMATIVI | 646 C.P. |
PROBLEMA | A Tizio era stata contestata la responsabilità del delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata con riferimento a somme da lui ritenute quale amministratore del condominio. In particolare, a seguito di accertamento fiscali sul suo conto, tramite notifica di cartella di pagamenti. |
LA SOLUZIONE | Secondo la Cassazione, anche con la definizione bonaria fiscale del ravvedimento operoso, comunque erano stati riscontrati omessi pagamenti e, dunque, di appropriazione indebita delle somme versate dai condomini e ritenute dall'amministratore. |
LA MASSIMA | Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore il quale abbia trattenuto somme di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e con destinazione "vincolata" ai pagamenti nell'interesse del condominio, ad esempio i contributi previdenziali e le ritenute d'acconto sulle retribuzioni del portiere dell'edificio, dipendente del condominio. Cass. pen., sez. II, 24 giugno 2019, n. 27822 |