Il fatto. Il procedimento in esame ha preso avvio in occasione del passaggio di consegne in un Condominio di Milano, avvenuto nel 2016. I condòmini e il nuovo amministratore, dopo aver ricevuto la documentazione (peraltro incompleta) dall'amministratore uscente, rilevavano l'emissione di assegni e bonifici privi di titolo giustificativo a favore dell'ex- amministratore; quest'ultimo sosteneva di aver emesso gli assegni e bonifici per delle somme a suo tempo anticipate a favore di altri Condomini da lui amministrati, al fine di non generare uno scoperto di conto.
Parte la denuncia, e al vecchio amministratore, e alla sua segretaria, venivano contestato il reato di appropriazione indebita aggravata (ai sensi degli artt. 110, 646 e 61, n. 11, c.p.) perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriavano di circa 19800 euro, distratti dal conto corrente condominiale mediante bonifici effettuati a favore dello stesso ex amministratore ed assegni a favore di "vari beneficiari", nonché di 15300 euro circa, versata sul medesimo conto corrente dei condòmini per essere destinata al TFR della custode dello stabile; tale ultimo importo veniva incassato e contabilizzati dall'amministratore, ma non restituito.
A conclusione dell'istruttoria, il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova in ordine ai fatti di cui al capo d'imputazione, con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., ovvero l'abuso di relazione di prestazione d'opera, trattandosi di un rapporto giuridico che comporta un obbligo di facere fondato su un rapporto di fiducia tra le parti che ha certamente agevolato la commissione del reato.
Su quest'ultimo punto, il Tribunale evidenzia che il rapporto fiduciario di mandato che si instaura tra i condòmini e l'amministratore, nell'ambito del quale l'amministratore è legittimato a ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere all'esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale per fronteggiare le spese di gestione del condominio in forza dei bilanci approvati dall'assemblea.
Il giudice richiama poi l'orientamento dominante in giurisprudenza, a mente del quale «sarà ravvisabile un'oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta l'amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali» (Cass. pen. n. 23347 del 03/05/2016).
Il reato di appropriazione indebita da parte dell'amministratore del condominio si configura anche in relazione ad un esiguo ammanco dalla cassa condominiale, qualora l'amministratore non sia in grado di provare che tale minima differenza di cassa sia riconducibile a cause diverse dalla finalità di indebita appropriazione e non da lui volute consapevolmente (Cass. pen. 12/07/2011, n. 36022).
Esattamente quello che è successo nel caso preso in esame.
Continua [...]