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Il portiere il condominio: quando è possibile licenziarlo?

Una breve sintesi delle situazioni e fattispecie che legittimano l'interruzione del rapporto di portierato.
Dott. Andrea Rosana 
11 Mag, 2018

Il condominio, al parti di un qualsiasi datore di lavoro, può procedere ad assumere o licenziare personale che nel corso del tempo si renda necessario per lo svolgimento di specifiche mansioni (ad esempio il portiere, il giardiniere, il personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, il bagnino o qualunque condòmino che svolga un'attività lavorativa per il condominio).

Per prima cosa è bene rammentare che, dopo l'assunzione, la figura professionale del portiere è regolata dal «contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati».

Quando non è più necessaria la figura del portiere (licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Le sorti dell'alloggio

Nella ipotesi in cui dovesse venire meno l'esigenza di ricorrere a tale figura professionale, la strada percorribile è la soppressione del servizio. Tale scelta, non sindacabile dal giudice nei suoi profili di congruità e opportunità, può essere effettuata in qualsiasi momento dall'assemblea.

Ma con quale maggioranza? Per l'abolizione del servizio è necessario che l'assemblea, in seconda convocazione, decida con la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore complessivo dell'edificio. Non basta.

Se il servizio è contemplato nel regolamento condominiale, questo deve essere modificato (Cassazione, sentenza n. 3708/95): la variazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza stabilita dall'articolo 1136, comma 2, del codice civile.

Per quanto concerne il periodo di preavviso, come detto la regolamentazione è rimessa al Ccnl (eccezion fatta per la giusta causa di licenziamento che non richiede alcun termine di preavviso).

Allo scadere del termine, il portiere dovrà riconsegnare l'eventuale alloggio fornito dal condominio. Sul punto il Tribunale di Milano (sentenza del 6 dicembre 2016) ha statuito che alla cessazione del rapporto di lavoro il portiere è tenuto alla riconsegna dell'alloggio e l'eventuale giudizio per il rilascio dello stesso segue il rito del lavoro non essendo configurabile, in tali casi, un autonomo rapporto di locazione.

Quindi, precisa il Tribunale, l'utilizzazione dell'alloggio costituisce (…) una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, non integra un autonomo rapporto di locazione.

Dunque tale patto accessorio segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegato, con evidente obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Quando il licenziamento deriva dal comportamento negligente del portiere (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo)

Il licenziamento del portiere condominiale

Discorso a parte merita la risoluzione del rapporto di portierato imputabile ad un comportamento negligente del portiere o comunque a gravi inadempienze contrattuali che ledano irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il condominio.

Anche in tale situazione le fattispecie legittimanti la risoluzione per giusta causa sono enucleate dal Ccnl di riferimento.

E' bene prestare molta attenzione al modo in cui viene intimato il licenziamento: ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/90 il condominio deve comunicare per iscritto il licenziamento al portiere.

Quest'ultimo può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza di tale disposizione è inefficace.

E' bene inoltre ricordare che la sanzione inflitta al portiere deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70) l'amministratore di condominio deve rispettare il seguente iter sanzionatorio:

  • rimprovero verbale
  • rimprovero scritto
  • multa (non può superare le 4 ore di lavoro)
  • sospensione del servizio e della retribuzione per cinque o dieci giorni
  • licenziamento

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Concessione di un immobile in comodato per uso portierato

Esempi di licenziamento legittimo del portiere condominiale

Vediamo alcuni casi concreti in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato al portiere.

  • Scatta il licenziamento per il portiere che si rivolge in maniera ingiuriosa ai condomini. Cass. 12 dicembre 2007, n. 26073 ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento per il comportamento del portiere di un condominio di abitazioni, il quale ha rivolto minacce verso un suo sostituto ed un addetto alle pulizie (fino a provocarne l'allontanamento dal posto di lavoro) oltre ad aver adoperato espressioni offensive riferendosi al condominio stesso.
  • Fatto doloso del portiere, scatta il licenziamento e il condominio non è responsabile. Cass. 9 giugno 2016, n. 11816 ha statuito che "sferrare un pugno ad un condomino o ad un inquilino dell'edificio condominiale causandogli lesioni personali gravissime, non attenuate ed anzi aggravate dalla pregressa situazione di evidente infermità della vittima - non rientra certamente nelle mansioni o funzioni del portiere, né corrisponde al normale sviluppo di sequenze di eventi connessi all'ordinario espletamento di queste ultime, e tanto meno può sostenersi che l'aggressione del condomino o dell'inquilino rientri, nemmeno sotto forma di degenerazione od eccesso però non impossibili, tra quelle condotte esclusivamente personali che normalmente ci si può attendere da chi espleta le funzioni di portiere, diversamente, ad esempio, da quanto può accadere per altre categorie di preposti, quali coloro che sono a guardia degli ingressi o incaricati della sicurezza di locali pubblici o aperti al pubblico".
  • Licenziabile il portiere di albergo che si appropria dei giornali dei clienti. Cass. 12 settembre 2016, n. 17914 ha statuito che sottrarre ripetutamente dei beni aziendali, anche di modesto valore, è comportamento idoneo a minare in radice l'affidamento del datore di lavoro: una simile condotta, infatti, rileva sul piano degli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro.

    Anche se tale principio è stato affermato in una causa che vedeva come protagonista un portiere di albergo, la decisione può senz'altro essere estesa anche al portiere di condominio (si pensi ad es. al portiere che si appropri di riviste e giornali indirizzati ai condomini).

Obblighi economici al termine del rapporto di lavoro del portiere

Il rapporto di lavoro instaurato con il portiere segue le stesse regole di un qualsiasi rapporto di lavoro professionale. Ciò significa che al momento della cessazione, il condominio dovrà corrispondere al portiere la retribuzione maturata fino ad allora, i ratei di 13° e 14°, dovrà monetizzare ferie e permessi maturati e non goduti, erogare il TFR e versare la contribuzione dovuta all'INPS.

Nuove regole sul contributo per il licenziamento dei lavoratori

La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo di versamento di un contributo a carico dei datori di lavoro, dovuto in tutti i casi di interruzione del rapporto a tempo indeterminato per causa diversa dalla dimissioni e dalle risoluzioni consensuali, salvo che quest'ultime non intervengano presso le commissioni di cui all'articolo 7, L. 604/1966.

Invero, come previsto dall'articolo 2, comma 31, L. n. 92/2012, nei casi di interruzione di rapporto di lavoro che, indipendentemente dal requisito, darebbero diritto alla NASpI, è dovuta a carico del datore di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

L'introduzione del ticket sui licenziamenti ha una duplice finalità:

  • finanziare la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), ossia l'indennità di disoccupazione che l'INPS riconosce a chi ha perso involontariamente il lavoro;
  • scoraggiare i licenziamenti, spesso solo formali e finalizzati all'ottenimento della NASpI.

Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità lavorativa la contribuzione da versare è pari a € 495,34 (€ 1208,15 x 41%).

Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 1.486,02 (495,34 x 3).

Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,28 euro/mese (495,34/12).

Il ticket sui licenziamenti, in tutti i casi in cui è dovuto, deve essere versato in un'unica soluzione entro il 16° giorno del secondo mese successivo all'interruzione del rapporto lavorativo, senza possibilità di rateizzare l'importo.

Non va operata alcuna distinzione tra rapporto di lavoro part-time e full-time.

Ma vi sono dei casi di esclusione? la normativa prevede tali circostanze, al verificarsi delle quali il datore di lavoro non è tenuto a versare la tassa in questione:

  • dimissioni del lavoratore;
  • scadenza di contratto a termine;
  • risoluzione consensuale;
  • licenziamento del lavoratore domestico;
  • decesso del lavoratore;
  • licenziamento effettuato in conseguenza di cambi di appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo soggetto appaltatore;
  • licenziamento per giustificato motivo per fine fase lavorativa o per fine cantiere nel settore edile.

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