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Condannato l'amministratore di condominio per il mancato versamento dei contributi previdenziali del portiere

Passaggio di consegne, ammanchi di cassa e mancato versamento dei contributi previdenziali.
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 
8 Giu, 2017

La vicenda. Un condominio, dopo la nomina del nuovo amministratore, scopre che il precedente ha commesso gravi incongruità nella gestione dell'ente. Fra le irregolarità commesse figurano il mancato versamento dei contributi previdenziali del portiere, il mancato rinnovo del premio assicurativo per incendio e furto, l'utilizzo dopo le sue dimissioni del conto corrente del condominio, il mancato accantonamento della somma per il Tfr del portiere, oltre ad una serie di altre irregolarità.

A tal punto il condominio cita in giudizio l'ex amministratore di condominio che, a fronte delle irregolarità appena enunciate, risultava debitore di una ingente somma che superava l'importo di novantamila euro. L'amministratore, però, anche se regolarmente citato viene dichiarato contumace.

La sentenza. La sentenza del Tribunale di Palermo ha accolto le richieste del condominio dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti e disposto una consulenza tecnica d'ufficio che ha dovuto esaminare le criticità della gestione amministrativa e contabile dell'ex amministratore.

Il giudicante ha accertato che l'amministratore, in qualità di mandatario, ha violato l'obbligo di diligenza dimostrando una evidente negligenza nell'esercizio del mandato che gli è stato conferito dal condominio.

Dopo aver effettuato tale premessa la pronuncia, soffermandosi sulla figura e sulle funzioni che esercita l'amministratore, si riporta ad un principio costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'amministratore di condominio quale ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono". [1]

Versamento delle ritenute da parte del condominio. Alcune criticità all'orizzonte

Muovendo da tale principio, la sentenza analizza il caso di specie ove l'ex amministratore, in carica per ben otto anni, dopo la revoca del mandato non ha reso conto di molte irregolarità della contabilità condominiale al suo successore.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo Sentenza n. 200 del 16/01/2017
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