Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115972 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Condannato l'amministratore di condominio per il mancato versamento dei contributi previdenziali del portiere

Passaggio di consegne, ammanchi di cassa e mancato versamento dei contributi previdenziali.
Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La vicenda. Un condominio, dopo la nomina del nuovo amministratore, scopre che il precedente ha commesso gravi incongruità nella gestione dell'ente. Fra le irregolarità commesse figurano il mancato versamento dei contributi previdenziali del portiere, il mancato rinnovo del premio assicurativo per incendio e furto, l'utilizzo dopo le sue dimissioni del conto corrente del condominio, il mancato accantonamento della somma per il Tfr del portiere, oltre ad una serie di altre irregolarità.

=> Anche l'amministratore di condominio risponde del mancato versamento delle ritenute previdenziali.

A tal punto il condominio cita in giudizio l'ex amministratore di condominio che, a fronte delle irregolarità appena enunciate, risultava debitore di una ingente somma che superava l'importo di novantamila euro. L'amministratore, però, anche se regolarmente citato viene dichiarato contumace.

Perchè non è necessaria la mediazione per le controversie inerenti il mancato pagamento delle spese condominiali

La sentenza. La sentenza del Tribunale di Palermo ha accolto le richieste del condominio dopo aver dettagliatamente ricostruito i fatti e disposto una consulenza tecnica d'ufficio che ha dovuto esaminare le criticità della gestione amministrativa e contabile dell'ex amministratore.

Il giudicante ha accertato che l'amministratore, in qualità di mandatario, ha violato l'obbligo di diligenza dimostrando una evidente negligenza nell'esercizio del mandato che gli è stato conferito dal condominio.

Dopo aver effettuato tale premessa la pronuncia, soffermandosi sulla figura e sulle funzioni che esercita l'amministratore, si riporta ad un principio costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'amministratore di condominio quale ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

Pertanto, a norma dell'art. 1713 c.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono". [1]

Versamento delle ritenute da parte del condominio. Alcune criticità all'orizzonte

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo Sentenza n. 200 del 16/01/2017
Commenta la notizia, interagisci...
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento