In un "tempestoso mare" di competenze tecniche specialistiche, adempimenti fiscali, responsabilità gestionali, civili e penali, e capacità organizzative e di coordinamento da vero supereroe, richieste all'amministratore virtuoso, finalmente, al Nostro, viene offerta una concreta "ancora di salvezza" dalla pronuncia oggi in commento -Sentenza del Tribunale di Bari III Sezione Civile del 13.01.2020- la quale, indubbiamente, si colloca nel solco tracciato da quelle pronunce, di legittimità e di merito, favorevoli ad una più equa e meno restrittiva interpretazione delle norme di settore che, ad oggi, di fatto, tolgono il sonno -nel senso letterale del termine- al gestore della proprietà altrui.
Veniamo subito alla vicenda processuale.
Con ricorso introduttivo, proprio del giudizio sommario di cognizione, poi mutato in rito ordinario, ed espletata la mediazione delegata dal Tribunale di Bari, la società Alfa, quale ex amministratrice del Condominio Beta, conveniva quest'ultimo in giudizio al fine di sentirlo condannare al pagamento di una determinata somma complessiva, a titolo di:
1) compensi professionali maturati e non riscossi per l'attività di amministrazione dello stabile;
2) corrispettivo per la predisposizione della documentazione da consegnare all'amministratore subentrante, giusta specifica delibera assembleare di approvazione di apposito accordo in tal senso tra le parti, denominato "Patti chiari in Condominio";
3) rimborsi di anticipazioni effettuate dalla società amministratrice, tutte documentate ed approvate nei successivi bilanci, per lavori ordinari e straordinari sulle parti comuni.
Si costituiva in giudizio il Condominio Beta, resistendo alla domanda, chiedendone, conseguenzialmente, il rigetto, e sostenendo che nulla fosse dovuto all'attrice, per grave inadempimento della stessa, a compensazione dei danni subiti dal convenuto medesimo per effetto ed in dipendenza della denunciata mala gestio da parte della società Alfa.
Continua [...]